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Bonus verde: la Legge di Bilancio 2021 proroga la detrazione fiscale

La Legge di Bilancio rinnova per tutto il 2021 il “Bonus verde” ovvero l’agevolazione fiscale della detrazione di imposta del 36%, fino ad un massimo di 5.000 euro, delle spese sostenute per la sistemazione a verde degli immobili ad uso abitativo, anche effettuati nei condomìni.

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, ha prorogato per 2021 (comma 76) l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 36% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, con un limite massimo di 5.000 euro.

Gli interventi agevolabili
La detrazione spetta per:
– sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
– realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi;
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
– progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Per sistemazione a verde si intende:
– la fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
– la riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro;
– il restauro e il recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico.

Beneficiari
Hanno diritto alla detrazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.
Pertanto, oltre che dai proprietari, il bonus può essere richiesto da:
– nudi proprietari ovvero da chi ha venduto il proprio immobile, ma mantiene il diritto di viverci per tutta la vita;
– titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
 locatari, ovvero chi ha in affitto un immobile, e comodatari, ovvero chi ha ricevuto un immobile per un periodo di tempo o un utilizzo determinati con l’obbligo della restituzione.
In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di sistemazione a verde, la detrazione del bonus verde non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell’unità immobiliare.

Adempimenti e condizioni
La detrazione massima è di 1.800 euro (il 36% di 5.000 euro) per immobile e viene ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno in cui si sono sostenute le spese e in quelli successivi.
Per ottenere la detrazione, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentirne la tracciabilità.
Per gli interventi effettuati nei condomìni, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte, della professione o dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.
La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ridotta, anche in questo caso, nella misura del 50%.
La detrazione non è cumulabile con quella prevista per il miglioramento termico su edifici esistenti, qualora la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili usufruisca dell’ecobonus o superbonus per gli interventi di efficientamento energetico o di riqualificazione globale dell’edificio.

Si ricorda che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato, disciplinata dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154, può essere esercitata: – dagli iscritti al Registro ufficiale dei  produttori (D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, art. 20, comma 1, lettere a) e c); – da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti  il possesso di adeguate competenze.

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