La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta con proroghe in merito alle detrazioni fiscali per efficienza energetica, ristrutturazione e riqualificazione edilizia, prevenzione sismica, acquisto mobili e grandi elettrodomestici; con modifiche in merito al superbonus; e con novità per quanto riguarda il risparmio idrico.
La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, ha:
– prorogato le detrazioni fiscali spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (ecobonus), di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici;
– introdotto il “bonus idrico” per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia;
– modificato il “superbonus” applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici.
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
Il comma 58 proroga al 31 dicembre 2021 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) da ripartire in 10 rate annuali di pari importo delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti, riguardanti:
– la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
– la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
– l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
– la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
– l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari.
La disposizione proroga altresì a tutto il 2021 la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro), nonché la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (valore massimo della detrazione di 30.000 euro).
Per le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una Guida.
Qualora gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, che comportano il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi sono effettivamente conclusi, siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici e di riduzione del rischio sismico (interventi trainanti) si può usufruire del Superbonus 110%100, introdotto dal D.L. n. 30/2020 (Decreto Rilancio), che la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato (comma 66) fino al 30 giugno 2022.
Il “Decreto Rilancio” ha stabilito che i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
– per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
– per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, la cui opzione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio (comma 67) a tutto il 2022;
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia
Il comma 58 della Legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 la misura della detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia:
– manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);
– ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
– realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
– eliminazione delle barriere architettoniche;
– prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
– cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
– risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
– adozione di misure antisismiche;
– bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Anche per le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una Guida.
Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
Il comma 58 della Legge di Bilancio 2021proroga al 2021 la detrazione al 50% (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo elevato da 10.000 a 16.000 euro) prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Si ricorda che le spese per l’acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. In altri termini, le spese per l’acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione.
Detrazioni fiscali per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
Il comma 59 proroga per l’anno 2021 la detrazione del 90% delle spese documentate e sostenute relative al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (bonus facciate), anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968:
– la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
– la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Inoltre, con il comma 60, si è stabilito che la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica spetta anche per quelli di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Bonus idrico
Nella Legge di Bilancio 2021 c’è anche la novità (comma 61) dell’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’Ambient e della Tutela del Territorio e del Mare del “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, la cui finalità (comma62) è di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa suindicato e fino ad esaurimento delle risorse, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua; gli interventi possono avvenire:
– su edifici esistenti;
– su parti di edifici esistenti;
– su singole unità immobiliari.
Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle sostenute per:
– la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;
– la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.
Si precisa con il comma 64 che il “bonus idrico” in questione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE e con il comma 65 che le modalità di erogazione e ottenimento del “bonus” sono demandate ad un apposito Decreto del Ministro dell’ambiente emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.
Superbonus
Come sopra accennato, la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato detrazione del 110%100 per il risparmio energetico e il consolidamento antisismico fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in 5 annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. Per gli IACP il termine si allunga fino al 31 dicembre 2022, come per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022). Per gli IACP che alla data del 31 dicembre 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 % dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Gli interventi a cui si applica la detrazione sono:
– gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici (cappotto termico), compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
– gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
– interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico.
La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).
Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Alle suddette spese, dette trainanti, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (trainati), come l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate (per i soli lavori dedicati agli spogliatoi).
Rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche nel caso siano effettuati in favore di persone con grave handicap (Art. 3, comma 3, della Legge 104/1992) o aventi più di 65 anni.
Rientrano quindi nel superbonus, mentre finora usufruivano dell’ecobonus, gli interventi per ascensori e montacarichi e gli strumenti che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap.
Tra i soggetti beneficiari del superbonus vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
L’agevolazione viene concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.
Anche per il superbonus si può optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, ovvero per la cessione del credito di imposta ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.
Anche per il Superbonus l’Agenzia delle entrate ha approntato una Guida, ma la materia è soggetta ad ampia casistica per cui l’Agenzia aggiorna con circolari per fornire un’ampia serie di chiarimenti sotto forma di domande e risposte.