Dopo la pubblicazione del D.lgs. di recepimento del Regolamento UE che per la protezione delle indicazioni geografiche protette (IGP, non Agri) che collegano le qualità, la reputazione o le caratteristiche di un prodotto artigianale e industriale al suo luogo d’orine, il MIMIT ha trasmesso all’EUIPO il parere favorevole per Vetro di Murano, Merletto di Burano, Corallo di Torre del Greco e Cammeo di Torre del Greco.
Vetro di Murano,Merletto di Burano,Corallo di Torre del Greco eCammeo di Torre del Greco hanno ottenuto, sentite le Regioni di appartenenza, dal Ministero dell’Industria e del Made in Italy (MIMIT) le decisioni favorevoli per laRegistrazionecomeIndicazioni Geografiche Protette per prodotti artigianali e industriali(le cosiddetteIGP non agri) e saranno trasmesse dallaDirezione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi all’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale), che proseguirà l’istruttoria a livello europeo fino alla registrazione finale delle denominazioni.
Si tratta delle prime 4 domande accolte nell’ambito del nuovo sistema europeo di tutela introdotto dalRegolamento UE/2023/2411e recepito a livello nazionale, dalDecreto legislativo 2 aprile 2026, n. 51, che introduce un sistema europeo uniforme per la protezione delleindicazioni geografiche (IG)ovvero dei diritti di proprietà intellettuale che collegano le qualità, la reputazione o le caratteristiche di un prodotto al suo luogo di origine, per iprodotti artigianali e industriali, colmando la lacuna normativa rispetto al settore agroalimentare.
Ai sensi del Regolamento UE, per “prodotti artigianali e industriali si intendono ibeni realizzati:
– interamente fatto a mano;
–con l’ausilio di strumenti manuali o digitali;
– o meccanicamente laddove il lavoro manuale sia significativo;
– oppurerealizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchinari.
“tradizionale”, riferito a un prodotto originario di una determinata zona geografica,è quando esiste un uso storico comprovato di un prodotto, da parte dei produttori di una comunità, per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra.
Tra gli esempi si annoverano lalavorazione di pietra naturale,lavorazione del legno,gioielli,tessuti,merletti,posate,vetro,porcellana,strumenti musicaliearticoli in pelle.
Criteri di ammissibilità
Per poter beneficiare della protezione dell’indicazione geografica, i prodotti devono:
–avereun forte legame con la loro origine geografica (luogo, regione o paese);
–avere una qualità, una reputazione o un’altra caratteristica legata a un luogo, una regione o un paese specifici;
– includere almeno una fase di produzione effettuata nell’area specificata.
I vantaggi di richiedere una IG
L’ottenimento di una Indicazione geografica:
–offre protezione legale contro l’imitazione e l’uso improprio;
–garantisce che solo i prodotti autentici provenienti dall’origine designata possano utilizzare la denominazione registrata;
–rafforza la collaborazione tra i produttori per sostenere gli standard di qualità e preservare le competenze tradizionali.
Altri vantaggiincludono:
– la possibilità dicompetere sull’autenticità e sulla reputazione, non solo sul prezzo;
–ilpossesso di diritti perpetui per una sicurezza a lungo termine e una più facile risoluzione delle controversie;
–l’accesso ai mercati europei e internazionali con un marchio di qualità e origine riconosciuto;
–unaprotezione online;
– ilcontrollo esercitato dalle autorità pubbliche.
Ladomandaper il riconoscimento dell’IG di prodotto artigianale e/o industriale va presentata da parte di un’Associazione di produttorialMIMITtramite laDirezione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, allegando undisciplinare di produzionee il documento unicoche provano il legame con il territorio. Una volta acquisito il parere favorevole il dossier viene inviato all’EUIPO che provvederà all’inserimento in un appositoRegistro dell’UE.
