Entra in vigore il Regolamento per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato Made Green in Italy, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali.
di Fabio Bastianelli
Da oggi (13 giugno 2018) entra in vigore il Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, intesi quali beni o servizi, inclusi i prodotti intermedi o semilavorati, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con il Decreto 21 marzo 2018, n. 56 (G.U. n. 123 del 29 maggio 2018), con un anno e mezzo di ritardo sui tempi previsti, pur con l’allungamento determinato dalla Consultazione, lanciata il 10 giugno 2016 sulla proposta elaborata dallo stesso Ministero.
La Legge n. 221/2015, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, la cosiddetta Legge sulla Green Economy ha istituito con l’art. 21 lo Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato Made Green in Italy, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali. Tale schema per la determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti adotta la metodologia PEF (Product Environmental Footprint), come definita nella Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013.
La Legge prevede, inoltre, che le modalità di funzionamento di tale schema siano stabilite da un apposito Regolamento del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (2 febbraio 2016), qual è per l’appunto il Decreto Made Green in Italy.
In particolare, il Regolamento persegue i seguenti obiettivi:
– promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo e contribuire ad attuare le indicazioni della Strategia “Europa 2020”;
– stimolare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che questi generano durante il loro ciclo di vita (LCA)
– favorire scelte informate e consapevoli da parte dei cittadini, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo del consumo sostenibile, garantendo la trasparenza e la comparabilità delle prestazioni ambientali di tali prodotti, e rafforzare l’immagine, il richiamo e l’impatto comunicativo che distingue i prodotti, attraverso l’adozione del metodo PEF (Product Environmental Footprint);
– definire le modalità più efficaci per valutare e comunicare l’impronta ambientale dei prodotti del sistema produttivo italiano, al fine di sostenerne la competitività sui mercati nazionali e internazionali;
– valorizzare le esperienze positive di qualificazione ambientale dei prodotti di insieme (cluster) di piccole imprese, attraverso l’adozione di misure atte ad agevolare l’adesione allo Schema “Made Green in Italy” da parte di gruppi di imprese.
Per prodotti Made Green in Italy dovranno intendersi, ai sensi del nuovo regolamento (art. 2), quei prodotti che presentano prestazioni ambientali pari o superiori ai benchmark di riferimento utilizzato per la categoria di prodotto.
L’art. 3 regola le modalità di proposizione, approvazione e pubblicazione della RCP (Regola di Categoria di Prodotto) ovvero le indicazioni metodologiche rilasciate dal gestore dello schema che definiscono regole e requisiti necessari alla conduzione di studi relativi all’impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto.
Per definire le regole e i requisiti (obbligatori e facoltativi) relativi ad una specifica categoria di prodotto, il MATTM rilascia, appunto, delle indicazioni metodologiche (RCP) che hanno validità di 4 anni. Novanta giorni prima della scadenza, il gestore dello schema avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni per il loro aggiornamento, salva la facoltà di avviare un processo di aggiornamento prima della scadenza, qualora si verifichino evidenti modifiche sui processi, sulla normativa o sulle tecnologie applicate.
Possono chiedere l’adesione allo schema i produttori di prodotti Made in Italy, ossia originari dell’Italia nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento 952/2013, istitutivo del codice doganale dell’Unione. La richiesta deve essere indirizzata al gestore dello schema secondo le modalità di cui al relativo allegato II: entro trenta giorni dall’acquisizione della richiesta il gestore, in caso di verifica positiva, concede la licenza d’uso del logo relativamente ai prodotti Made Green in Italy per la durata di tre anni, corredata delle istruzioni per il suo uso. Per il rinnovo della licenza di uso del logo occorrerà inviare una nuova richiesta di adesione, almeno trenta giorni prima della scadenza.
In caso di non corretta osservanza delle disposizioni del regolamento, il gestore dello schema può sospendere o revocare il diritto d’uso del logo.
Il DM è corredato da quattro allegati:
– il primo riguarda la procedura e la modulistica per l’elaborazione e l’aggiornamento delle RCP;
– il secondo la richiesta di adesione allo schema;
– il terzo la procedura per la verifica indipendente e la convalida;
– il quarto disciplina l’utilizzo del logo e la comunicazione dei risultati nell’ambito dello schema Made Green in Italy.
Il MATTM utilizzerà l’adesione allo schema Made Green in Italy nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) delle categorie del Piano d’azione nazionale per gli acquisti verdi (PAN GPP), come strumento di verifica per il rispetto delle specifiche tecniche da parte delle stazioni appaltanti, laddove pertinenti e riguardanti il ciclo di vita del prodotto.