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In vigore il Decreto Legislativo sull’efficienza energetica

In vigore il Decreto Legislativo su efficienza energetica

Pubblicato, senza allegati, sulla GU l’atteso Decreto legislativo, attuativo della Direttiva 2012/27/UE, che introduce nell’ordinamento nazionale una serie di misure ed obblighi per ridurre del 20% entro il 2020 i consumi di energia primaria.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014 è in vigore il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (anche se il Poligrafico delle Stato non ha contestualmente pubblicato gli Allegati, parte integrante del decreto) recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

che introduce nell’ordinamento nazionale misure innovative finalizzate a promuovere l’efficienza energetica nella pubblica amministrazione, nelle imprese e nelle famiglie secondo gli obiettivi posti dall’Unione europea di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20% entro il 2020.

Il provvedimento che avrebbe dovuto recepire entro il 5 giugno 2014 la Direttiva EED, era già stato preliminarmente approvato dal Governo il 4 aprile e dopo il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni era passato al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari, subendo alcune modifiche. In particolare all’art. 11 (Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica):

– l’intervento dell’AEEG su remunerazione reti, priorità di dispacciamento, partecipazione della domanda ai mercati dovrà seguire un atto di indirizzo del Ministero dello Sviluppo Economico sui compiti assegnati (comma1);
– rivisitazione anche del comma 3 che dispone il superamento della struttura progressiva della tariffa elettrica precisando che “L’adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva”.

Vengono limitati i poteri di regolazione del teleriscaldamento, inizialmente affidati all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) e viene istituita una specifica sezione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica dedicata a sostenere gli investimenti in reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Le imprese che intendano realizzare nuovi impianti di produzione di energia elettrica o di energia termica, con potenza superiore a 20 MW termici, nonché nuove reti di teleriscaldamento, dovranno effettuare un’analisi costi-benefici, mentre sarà contestualmente avviata un’analisi sul territorio nazionale per identificare le aree con maggiore potenziale di sviluppo del teleriscaldamento, allo scopo di indirizzare gli investimenti e di semplificare i procedimenti autorizzativi.

All’art. 8 (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia), laddove era prevista per le grandi imprese (quelle che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro) che abbiano adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001, l’esenzione dall’obbligo di eseguire una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, viene precisato “a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità dei dettati di cui all’allegato 2”.

È stata cancellata la norma che equiparava l’attestato di prestazione energetica (APE) alla diagnosi energetica.

Per incentivare la realizzazione dei progetti di efficienza energetica che scaturiranno dalle diagnosi è stato previsto di rafforzare il meccanismo dei certificati bianchi, noti anche come Titoli di Efficienza Energetica-TEE.
Le imprese che, pur essendovi tenute, non faranno la diagnosi energetica verranno sanzionate fino a 40.000 euro.
Le piccole e medie imprese (PMI) non hanno l’obbligo di diagnosi energetica, ma sono spinte a farla da un sistema di incentivi per i quali sono stati stanziati 105 milioni di euro che saranno disponibili con Bando del MiSE, da emanarsi entro fine 2014, proprio per focalizzare l’attenzione sui vantaggi competitivi dell’efficienza.

All’ENEA è assegnato, inoltre, il compito di varare programmi informativi e formativi per fare capire alle PMI l’importanza della diagnosi energetica e aiutarle a effettuarla.
Le diagnosi energetiche sono tenute dalle E.S.Co. (Energy Service Company), da esperti in gestione dell’energia o da auditor energetici.
Ad Accredia viene affidato il compito tecnico di ridefinire le regole di certificazione e accreditamento di questi soggetti.

Non ha trovato accoglimento la richiesta del Parlamento di rendere permanenti le detrazioni fiscali del 65% per l’efficienza energetica (i cosiddetti ecobonus) che “Sebbene siano auspicabili, necessitano di una più adeguata valutazione delle coperture e una più ampia ridefinizione del perimetro degli interventi al fine di razionalizzare la spesa pubblica”.

Le nuove regole sull’efficienza energetica sono destinate ad avere effetti diretti sulle imprese, sull’amministrazione pubblica e sui cittadini, anche se dovranno essere emanati i numerosi decreti attuativi e l’azione delle varie Autorità ed Enti, primo fra tutti la pubblicazione dell’atteso Piano d’azione nazionale dell’efficienza Energetica (PAEE) 2014 dell’ENEA che dopo i tempi assai ridotti di pubblica Consultazione, è stato approvato il 10 luglio dalla Conferenza Stato-Regioni, con la condizione che venga inserito un “Capitolo che traduca la strategia in esso delineata in termini di risultati attesi, azioni, indicatori di risultato e tempi di attuazione, al fine di rendere il Documento stesso coerente con il Piano d’azione di cui alla Direttiva 2012/27/UE“.

Il provvedimento, in sintesi, introduce a partire da quest’anno e fino al 2020, l’obbligo di riqualificare ogni anno il 3% della superficie degli immobili della pubblica amministrazione centrale dello Stato (entro il 30 novembre di ogni anno i Ministeri competenti dovranno definire il piano annuale degli immobili da riqualificare).

Per assolvere a tale riqualificazione sono stati stanziati 800 milioni di euro di cui 355, in occasione della stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di edifici. L’obbligo non riguarda gli immobili regionali, anche se nel frattempo alcune Regioni si sono mosse in tal senso, secondo le indicazioni della Direttiva EED.

Nell’ambito delle forniture di prodotti e servizi della PA centrale è stato rafforzato il vincolo di acquisto di prodotti e servizi ad alta efficienza energetica.

Un “Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, strumento finanziario volto a favorire gli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici della PA e per la riduzione dei consumi di energia nei settori dell’industria e dei servizi (è prevista la riduzione dell’1,5% annuo del volume delle vendite di energia ad opera di soggetti tra i distributori o le società di vendita), sarà alimentato con circa 70 milioni di euro all’anno nel periodo 2014-2020 e agirà mediante la concessione di garanzie e finanziamenti.

Il Decreto, inoltre, prevede obblighi per gli esercenti l’attività di misura di fornire entro il 31 dicembre 2016 agli utenti, che risiedono in condomini e in edifici polifunzionali con un sistema comune centralizzato di riscaldamento/raffreddamento/acqua calda per tali edifici, contatori individuali che misurino con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso (contatori intelligenti), fatti salvi la fattibilità tecnica e il rapporto costi-benefici.

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