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15 ottobre 2014, libretto termico impianti: proroga o scadenza?

15 ottobre 2014 libretto termico impianti

Il settore degli installatori, manutentori e proprietari di impianti di climatizzazione invernale ed estiva in allarme per il pasticcio normativo insorto con il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico che imporrebbe entro il 15 ottobre 2014 la compilazione del libretto di impianto e del rapporto di efficienza.

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato in data 20/06/2014 il Decreto che conterrebbe il differimento (?) al 15/10/2014 del termine per l’applicazione dei nuovi format del Libretto di impianto per gli impianti termici per la climatizzazione e la produzione dell’acqua calda sanitaria e del Rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, che era stato originariamente fissato al giugno 2014 dal precedente D.M. 10/02/2014, in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 74/2013 il quale ha stabilito che gli impianti termici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione“.

Nel Comunicato con cui si annuncia la nuova scadenza del 15 ottobre 2014 si legge che “Il MiSE ha ritenuto opportuno prorogare la scadenza fissata al 1° giugno 2014 al fine di consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici”.
La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto”.

Tra gli operatori la notizia di uno slittamento a posteriori circolava da tempo, ma quel che non ci si aspettava è che non di una proroga trattasi, ma di una scadenza tassativa che sta mettendo in agitazione il settore e non solo, dal momento che il DPR 74/2013 prevede sanzioni da 500 a 3.000 euro per chi non si adegua.

Andiamo con ordine.
Il Decreto 10 febbraio 2014 che ha introdotto il libretto di impianto obbligatorio per tutti gli apparecchi, mentre il rapporto di efficienza lo è solo per quegli impianti che subiscono regolarmente delle verifiche e che abbiano una potenza superiore a 10kW, era stato il risultato di un intenso e approfondito lavoro del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) che, in vista dei cambiamenti tecnologici per rendere gli impianti più efficienti, aveva deciso di uniformare la relativa documentazione.

Il nuovo libretto sostituisce tutti i documenti precedenti che vanno, comunque, conservati a cura del responsabile dell’impianto e se l’impianto di climatizzazione invernale e quella estiva sono distinti si devono compilare due diversi libretti.
Il libretto di impianto viene fornito in formato cartaceo ed elettronico:
– il cartaceo viene conservato dal responsabile dell’impianto (o eventuale terzo responsabile) che si occuperà dei relativi aggiornamenti e lo fornirà ai diretti interessati che di volta in volta lo richiedono;
– il formato elettronico va al catasto informatico dell’autorità competente (o presso altro catasto accessibile all’autorità competente) ed elettronicamente aggiornato tramite accesso sicuro con password da parte degli operatori interessati.
La prima compilazione è effettuata dall’impresa installatrice nel momento della prima messa in servizio; nel caso di impianto già esistente la prima compilazione viene effettuata dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile.

Il testo del Decreto, sostituendo la frase “a partire dal 1° giugno 2014” con “entro e non oltre il 15 ottobre 2014”, (articolo 1, comma 1) di fatto, imporrebbe la sostituzione di tutti i libretti entro quella data.
Anche il rapporto di efficienza (articolo 1, comma 2), stante la lettura del testo del Decreto, dovrebbe essere redatto entro il 15 ottobre 2014.
Trattasi di un errore e di una reale volontà?

C’è una evidente discrepanza tra la proroga annunciata nel comunicato stampa e la scadenza fissata nel testo del Decreto firmato dal Ministro Guidi, che non essendo stato ancora pubblicato sulla G.U. potrebbe essere modificato, qualora non rispondente alle intenzioni politiche dell’atto legislativo, o il Ministero potrebbe precisare quanto prima la sua posizione in merito.

Ancora una volta, abbiamo la conferma dei pasticci normativi che insorgono nel nostro Paese quando non si riescono a rispettare termini e scadenze che ci si è dati, in attesa di una qualche proroga o deroga che prima o poi interverrà.
Quando cominceremo a dare un valore economico alla nostra inveterata mancanza di puntualità?

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