Diritto e normativaSocietà

Criminalità e terrorismo: Italia deferita alla Corte di giustizia europea

Nel Pacchetto di infrazioni di luglio, l’Italia ha trovato il deferimento alla Corte di giustizia europea per il mancato adempimento di tutti gli obblighi in materia di scambio di informazioni previsti dalle norme dell’UE in materia di cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. Inseriti anche 2 pareri motivati e 3 lettere di costituzione in mora.

È piuttosto pesante per l’Italia il Pacchetto di infrazioni del mese di luglio 2021, conun deferimento alla Corte di giustizia europea(Unione della sicurezza) per lacune nella condivisione delle informazioni per combattere il terrorismo e la criminalità,2 pareri motivati(GiustiziaeUnione dei mercati e dei capitali) mancata recepimento dellaDirettiva sui requisiti patrimoniali Ve della Direttiva sulle norme in materia di risanamento e risoluzione delle banche II) e3 letteredi costituzione in mora(Lavoro e diritti sociali;Giustizia) per la mancata piena attuazione della Direttiva suldiritto di avvalersi di un difensore; per il mancato allineamento di varie disposizioni nazionali alla Direttiva di applicazione relativaal distacco dei lavoratori; per non conformità della legislazione nazionale al diritto del lavoro dell’UE.

Andando in ordine di gravità delle procedure avviate, laCommissione UE ha deciso il deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia perché il nostro non ha adempiuto a tutti gli obblighi in materia di scambio di informazioni previsti dalle norme dell’UE in materia di cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera(Decisioni Prüm, Decisioni 2008/615/GAI 2008/616/GAI del Consiglio). Tali norme sono uno strumento fondamentale nella lotta al terrorismo e alla criminalità. Esse permettono agli Stati membri di scambiarsi rapidamente informazioni sul DNA, le impronte digitali e i dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, consentendo alle autorità di contrasto di identificare i sospetti e di stabilire collegamenti tra cause penali in tutta l’Unione.Gli Stati membri avrebbero dovuto attuare pienamente le nuove norme entro agosto 2011. La Commissione aveva avviato una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all’Italia, seguita nel 2017 da un parere motivato, in cui chiedeva allo Stato membro di rispettare pienamente gli obblighi giuridici. Nonostante le ripetute indagini sui progressi compiuti dallo Stato membro nell’adempimento dei suoi obblighi, a tutt’oggi l’Italia non consente ancora agli altri Stati membri di accedere ai suoi dati relativi al DNA, alle impronte digitali e all’immatricolazione dei veicoli. Per questi motivi la Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

La Commissione UE ha inviato unparere motivato all’Italiaper il mancato recepimento nell’ordinamento nazionale delle norme rivedute dell’UEin materia di risanamento e risoluzione delle bancheDirettiva 2019/879/UE,in particolare laDirettiva II che attua la norma, adottata dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB),sulla capacità totale di assorbimento delle perdite(Total Loss-Absorbing CapacityTLAC) per le banche di rilevanza sistemica a livello globale, e migliora l’applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilitiesMREL) per tutte le banche. Le nuove norme garantiscono in modo più efficace che lebanche sviluppino una capacità solida e sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, in modo che, in caso di fallimento della banca, le perdite siano sostenute dagli azionisti e dai creditori della banca stessa e non siano finanziate dal denaro dei contribuenti. Si contribuisce in questo modo a rafforzare la resilienza del sistema bancario europeo e a mantenere la stabilità finanziaria, oltre ad accrescere la fiducia del mercato. La Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche IIprovvede affinché gli investitori al dettaglio non investano eccessivamente in strumenti di debito (come le obbligazioni)che, in quanto ammissibili al MREL, verrebbero utilizzati in primo luogo per assorbire le perdite delle banche. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la Direttiva e a comunicare alla Commissione le misure nazionali di recepimento entro il28 dicembre 2020. Nel febbraio 2021 la Commissione aveva inviato lettera di costituzione in mora, chiedendo di notificare le misure di pieno recepimento. Non avendo ricevuto notifica di tali misure, la Commissione ha deciso di dare seguito alle procedure di infrazione con l’invio di pareri motivati. L’Italia dispone ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie a recepire la direttiva in questione, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

L’altroparere motivatoinviato all’Italia è sempre per il settore bancario per l’omessa notifica del recepimento dellaDirettivasui requisiti patrimoniali delle banche V. Il recepimento di tale normativa è fondamentale per colmare le lacune in Il recepimento di tale normativa è fondamentale per colmare le lacune individuate nelle norme esistenti, per superare le divergenze di interpretazione e stabilire norme meno onerose per taluni enti. La direttiva prevede inoltre nuove norme sulla costituzione di un’impresa madre intermedia e sull’approvazione delle società di partecipazione, nonché norme rivedute sulla determinazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata, sulla remunerazione e sulla governance. La Direttiva fa parte delpacchetto di riforme nel settore bancario volte ad affrontare le carenze del quadro prudenziale per le banche individuate a seguito della grave crisi finanziaria. Contribuisce a rafforzare il settore bancario dell’UE e a migliorarne la capacità di mantenere i prestiti alle imprese e alle famiglie in periodi difficili e di finanziare la transizione verso un’economia più sostenibile. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva e a comunicare alla Commissione le misure nazionali di recepimento entro il 28 dicembre 2020. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora nella quale l’Italia era invitata a notificare le misure di pieno recepimento. Non avendo ricevuto notifica di tali misure, la Commissione ha deciso di portare avanti il procedimento di infrazione inviando parere motivato. In assenza di una risposta soddisfacente da parte dell’Italia entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

La prima dellelettere di costituzione in morainviate all’Italia si riferisce alla mancata piena attuazione dellaDirettivasul diritto di avvalersi di un difensore. La Direttiva stabilisce norme minime relative al diritto degli indagati di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo. La Direttiva stabilisce inoltre che gli indagati hanno diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e di comunicare con terzi e con le autorità consolari durante la privazione della libertà personale. La Commissione ha analizzato il modo in cui l’Italia ha recepito la Direttiva nella legislazione nazionale e ha individuato alcune lacune in materia di diritti dei minori. La Direttiva garantisce che fin dalle prime fasi del fermo di polizia i minori non possano essere privati della libertà personale senza che un terzo idoneo ne sia a conoscenza. Le lacune individuate riguardano la notifica di un adulto idoneo qualora informare il titolare della responsabilità genitoriale in merito alla privazione della libertà personale sia contrario all’interesse superiore del minore. L’Italia dispone ora di 2 mesi per formulare risposte e chiarimenti, in assenza dei quali la Commissione può decidere di inviare loro un parere motivato.

Un’altralettera di costituzione in moraè relativa almancato allineamento delle disposizioni nazionali allaDirettiva 2014/67/UEdi applicazione al distacco dei lavoratori. La Direttiva di applicazione mira a rafforzare l’applicazione pratica delle norme sul distacco dei lavoratori affrontando le questioni relative all’accesso alle informazioni, alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell’UE nonché alla lotta alle frodi e all’elusione delle norme. In particolare la Direttiva di applicazione:
– definisce gli obblighi amministrativi e le misure di controllo che gli Stati membri possono imporre per vigilare sul rispetto delle norme in materia di distacco dei lavoratori;
– difende i diritti dei lavoratori distaccati e li protegge da ritorsioni (vale a dire da un trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro qualora il lavoratore che ritiene che i suoi diritti non siano rispettati decida di intraprendere azioni legali o amministrative nei confronti del datore di lavoro);
– garantisce la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati in situazioni di subcontratto;
– garantisce l’effettiva applicazione e riscossione delle sanzioni amministrative e ammende in tutti gli Stati membri dell’UE;
– obbliga gli Stati membri a predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
L’Italia è nel novero di quei Paesi che non hanno recepito correttamente alcune o tutte le suddette disposizioni della Direttiva. La Commissione intende garantire che le norme in vigore facciano sì che il distacco dei lavoratori continui ad esistere nel mercato unico senza inutili ostacoli per i datori di lavoro, tutelando nel contempo i diritti dei lavoratori distaccati. Per adottare le misure necessarie l’Italia dispone di 2 mesi, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare parere motivato.

Infine, l’ultimalettera di costituzione in morainviata all’Italia è pernon conformità al diritto del lavoro dell’UE. In particolare, la Commissione ritiene che la legislazione italiana non rispetti diverse disposizioni dell’Accordo quadroallegato alla Direttiva 1999/70/CE sullavoro a tempo determinato; dell’Accordo quadroallegato alla Direttiva 97/81/CE sullavoro a tempo parziale; dellaDirettiva 2003/88/CEsull’orario di lavoroe dellaDirettiva 92/85/CEEsullelavoratrici gestanti.Diverse categorie di magistrati onorari, quali i giudici onorari di pace, i vice procuratori onorari (VPO) e i giudici onorari di tribunale (GOT), non godono dello status di “lavoratore”in base al diritto nazionale italiano, ma sono considerati volontari che prestano servizi a titolo “onorario”. Non avendo lo status di lavoratore, essinon godono della protezione offerta dal diritto del lavoro dell’UE e risultano penalizzati dal mancato accesso all’indennità in caso di malattia, infortunio e gravidanza, dall’obbligo di iscriversi presso il fondo nazionale di previdenza sociale per i lavoratori autonomi, nonché da divari retributivi e relativi alle modalità di retribuzione, dalla discriminazione fiscale e dal mancato accesso al rimborso delle spese legali sostenute durante procedimenti disciplinari e al congedo di maternità retribuito. Tali categorie non sono inoltre sufficientemente protette contro gli abusi derivanti da unasuccessione di contratti a tempo determinatoe non hanno la possibilità di ottenere un adeguato risarcimento per tali abusi. Infinel’Italia non ha istituito un sistema di misurazione dell’orario di lavoro giornaliero di ciascun magistrato onorario. La nuova normativa adottata dall’Italia nel 2017 non ha ancora fornito soluzioni al riguardo. Poiché la Corte di giustizia dell’UE ha recentemente confermato che tali magistrati onorari dovrebbero avere lo status di lavoratori, la Commissione ha deciso di avviare una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia inviando una lettera di costituzione in mora. L’Italia dispone di 2 mesi per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Articoli simili

Lascia un commento

* Utilizzando questo modulo accetti la memorizzazione e la gestione dei tuoi dati da questo sito web.