Entrerà in vigore il 24 gennaio 2026 il Decreto Legislativo di attuazione della nuova Direttiva UE 2024/884, che renderà più chiaro e coerente il sistema di gestione dei RAEE, adeguandolo all’evoluzione del mercato e alle indicazioni europee, con particolare attenzione al settore in crescita delle apparecchiature fotovoltaiche.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2026 è stato pubblicato ilDecreto Legislativodi attuazione dellaDirettiva 2024/884/UEche modifica la Direttiva 2012/19/UE suirifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(RAEE) che era stata recepita a sua volta dal D.Lgs. n. 49 del 2014. La nuova Direttiva si è resa necessaria perl’inserimento nel campo di applicazione di altre apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), anche a seguito dellaSentenzadellaCorte di giustizia europea sull’obbligo di finanziare i costi relativi alla gestione dei rifiuti provenienti dai pannelli fotovoltaici.
Pertanto, il D.lgs. aggiorna (articolo 1) la definizione di “RAEE storici”, distinguendo con maggiore precisione le apparecchiature immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 e quelle rientranti nel cosiddetto “open scope”, commercializzate prima del 15 agosto 2018.Restano esclusi da questa categoria i pannelli fotovoltaici, per i quali continua a valere una disciplina specifica.
All’Articolo 2, in meritomodalità di finanziamentodi raccolta, trattamento, recupero e smaltimento deiRAEE sia domestici che professionali, viene chiarita la ripartizione degli oneri, rafforzando il principio della responsabilità estesa del produttore (EPR), con un allineamento più puntuale alle diverse date di immissione sul mercato:dopo il 13 agosto 2005e a partiredal 15 agosto 2018.
L’Articolo 3reca disposizioni speculari a quelle dell’articolo precedente, ma con riferimento alle modalità di finanziamento delle operazioni digestione dei RAEE professionali.
L’Articolo 4modifica la disciplina dellagestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, precisando quali sono le AEE di fotovoltaico i cui rifiuti sono assoggettati alla disciplina in questione. A differenza del testo previgente, in base al quale il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall’origine domestica o professionale, l’articoloconferma l’applicazione della disciplina in questione indipendentemente dall’origine domestica o professionale, ma precisa che la disciplina medesima riguarda solamente le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012
L’Articolo 5chiarisce sull’obbligo di marchio da apporre sulle AEE da immettere sul mercato che deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005:
– ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012;
– alle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), solo se immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.
Nello stesso articolo si prevede l’aggiornamento deicodici delle normative tecniche europee CEI ENeCENELEC ENda rispettare ai fini della marchiatura.
L’Articolo 6modifica l’articolo 40, comma 3, del D.Lgs. 49/2014, al fine dieliminare la previsionedel testo previgente, che stabilivail finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati, immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014(cioè antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 49/2014),a carico dei produttori.
