Due Decreti del Ministero dell’Ambiente hanno attuato le previsioni inserite nella Legge sulla green economy e nel D.lgs. attuativo delle Direttive UE sugli appalti della Pubblica Amministrazione, introducendo i punteggi premianti per l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori negli edifici PA e la tabella di marcia per incrementare progressivamente (dall’attuale minimo del 50% al 100% entro il 1° gennaio 2020) l’obbligo di applicazione delle specifiche tecniche e i criteri ambientali minimi per determinate categorie di servizi e forniture.
Con due distinti Decreti di pari data (24 maggio 2016), pubblicati sulla G. U. n. 131 del 7 giugno 2016, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha dato seguito alle previsioni dei cosiddetti “Collegato ambientale” (Legge 28 dicembre 2015, n. 221) e “Codice degli Appalti” (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
L’art. 23 della Legge 221/2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ha modificato e integrato il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il cosiddetto Testo Unico Ambientale), disciplinando l’individuazione di “azioni premianti l’utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche». In particolare i commi 1 e 3, del citato art. 206-sexies, prevedono l’inserimento nei bandi di gara di «criteri di valutazione delle offerte […] con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate”.
Al MATTM spetta il compito di definire con uno o più decreti, anche attraverso quelli per l’attuazione del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP)”, come modificato dal DM 10 aprile 2013.
Inoltre, il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (il cosiddetto “nuovo Codice Appalti”), ha disciplinato con l’Art. 95 i criteri oggettivi per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo, tra l’altro, che le Amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare, anche con specifico riferimento al “maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente”.
Pertanto, con il Decreto 24 maggio 2016 “Determinazione dei punteggi premianti per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano”, l’Allegato 1. Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione di cui al D.M. 24 dicembre 2015, viene così integrato:
a) al paragrafo 2.6.2, “Miglioramento prestazionali del progetto”, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“Ai progetti che prevedono l’utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche, è assegnato un punteggio pari almeno al 5% del punteggio tecnico. Resta fermo l’obbligo di rispettare i requisiti prestazionali stabiliti dalle norme tecniche di settore, quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, nonché le altre specifiche tecniche che fissano le ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo il ciclo di vita di tali materiali e manufatti”;
b) al paragrafo 2.6.2, nella sezione “verifica”, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente:
“Il progettista deve dichiarare se tale materiale o manufatto sia o meno utilizzato al fine del raggiungimento dei valori acustici riferiti alle diverse destinazioni d’uso degli immobili oggetto di gara, e allegare, oltre a quanto previsto nella corrispondente specifica tecnica, una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare:
– la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, o loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile;
– l’attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE”.
L’Allegato 1 al D.M. 5 febbraio 2015, recante “Criteri ambientali per le forniture di articoli di arredo urbano”, è integrato come segue:
– a) dopo il paragrafo 4.2.5 è introdotto il seguente:
“4.3 Criteri premianti: maggiore contenuto di materiale riciclato. All’offerta di articoli in plastica o miscele di gomma-plastica, plastica-legno e gomma, quali panchine, tavoli, panche, elementi di parchi giochi o altri analoghi articoli di arredo urbano, costituiti da materiale riciclato post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, in una percentuale compresa tra il 60% e il 90% del peso complessivo del bene è assegnato un punteggio pari al 5% del punteggio tecnico. Detti beni devono in ogni caso essere conformi alle eventuali norme tecniche di settore, nazionali e comunitarie.
Per la verifica delle conformità valgono i mezzi di prova o di presunzione previsti nella corrispondente specifica tecnica. L’offerta tecnica deve essere integrata, a corredo, con una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare:
– la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile;
– l’attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE”.
Inoltre, il “Codice Appalti” all’Art. 34 (commi 1 e 2) ha previsto l’applicazione dei “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale” da parte delle stazioni appaltanti per contribuire agli obiettivi ambientali previsti dal PAN GPP, e il comma 3 ha introdotto la possibilità da parte del MATTM di disciplinare, per le categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui è riferito l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi (CAM).
Ora, con il Decreto 24 maggio 2016 avente ad oggetto “Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture” vengono indicati i servizi e le forniture per i quali è obbligatorio inserire nella documentazione di gara almeno le “specifiche tecniche” e “clausole contrattuali” dei CAM, con la relativa “tabella di marcia” per raggiungere il 100% del valore dell’appalto.
Nello specifico, si tratta di:
1) servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l’igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;
2) servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
3) servizi di gestione dei rifiuti urbani;
4) forniture di articoli di arredo urbano;
5) forniture di carta in risme e carta grafica.
Le percentuali e i termini da rispettare sono:
– 62% dal 1° gennaio 2017;
– 71% dal 1° gennaio 2018;
– 84% dal 1° gennaio 2019;
– 100% dal 1° gennaio 2020.
Fino alla data del 31 dicembre 2016 le Amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno il 50% del valore a base d’asta a cui riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole dei CAM.
Rimane salvo che, nei limiti del 100%, le Amministrazioni possono applicare incrementi superiori a quelli disciplinati dal Decreto.