Risorse e rifiuti Sostenibilità

Classificazione rifiuti: aggiornate e integrate le Linee guida SNPA

Il MiTE ha approvato le nuove Linee guida sulla classificazione dei rifiuti da parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, a cui sono state apportate limitate modifiche e integrazioni (Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati), anche alla luce delle modifiche intervenute nella normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti, ma che da strumento di orientamento assumono ora un carattere obbligatorio per i produttori dei rifiuti ai fini dell’attribuzione dei codici e della loro pericolosità.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2021, n. 200 è stato pubblicato il comunicato del Ministero della Transizione Ecologia (MiTE) relativo al Decreto Direttoriale 9 agosto 2021 n. 47, recante l’approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”, integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”, di cui alla delibera del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) del 18 maggio 2021, in attuazione dell’art. 184, comma 5, del D.L.vo 152/2006, che ne costituisce parte integrante.

La classificazione dei rifiuti costituisce una fase cruciale della loro gestione, ma in diversi casi la procedura di attribuzione del codice e la valutazione della pericolosità risultano complesse e sono spesso influenzate da interpretazioni non sempre omogenee della normativa che, peraltro, negli ultimi anni, ha subìto profonde modifiche che hanno comportato difficoltà interpretative sia per gli organi di controllo che per gli operatori di settore.

Al fine di omogenizzare e uniformare la procedura di classificazione sul territorio nazionale, SNPA aveva emanato le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” quale strumento di orientamento sia per le autorità pubbliche che per le imprese ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

Successivamente il Decreto legislativo n. 116/2020 di attuazione della Direttiva 2018/851/UE che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, aveva modificato l’ Art. 184 del D.Lgs. 152/2006 (il cosiddetto Testo Unico Ambientale) sulla classificazione dei rifiuti prevedendo che “elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto [recentemente sostituito con l’Allegato III del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il cosiddetto “Decreto semplificazioni”, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108] include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’ articolo 183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti “ (comma 5).

Pertanto, per tener conto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale, SNPA ha provveduto ad aggiornare le Linee guida, apportando “limitate modifiche ed integrazioni finalizzate a rispondere ad alcune richieste di chiarimento formulate dagli operatori nella fase di applicazione delle Linee guida, senza alterare in alcun modo la struttura complessiva delle stesse”.

In generale, si sottolinea che con l’approvazione da parte del MiTE delle Linee guida SNPA divengono vincolanti per i produttori dei rifiuti ai fini dell’attribuzione dei codici e della loro pericolosità.

In particolare, l’integrazione “Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”, richiesta dalla Conferenza Stato-Regioni per esprimere il parere positivo, chiarisce che il TMBnon comporta l’addizione o sottrazione di sostanze pericolose rispetto a quelle originariamente contenute nei flussi in entrata”, per cui se “all’interno del rifiuto in ingresso all’impianto non vi siano componenti o frazioni che contengano sostanze pericolose, queste non potranno formarsi nel rifiuto” sottoposto a TMB. La fase più rilevante per la corretta procedura di classificazione dei rifiuti generati da TMB è la determinazione della composizione del rifiuto in ingresso che consente di rinvenire le necessarie informazioni, insieme a quelle sui flussi generati dal trattamento (es. bilanci di massa; attuazione di analisi merceologiche flussi in uscita).

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