Salute

Benessere degli animali: un nuovo Regolamento per il trasporto

La Commissione UE ha adottato un pacchetto legislativo sul benessere degli animali, che contiene la proposta di un nuovo Regolamento sulla protezione degli animali durante il loro trasporto e le correlate operazioni, che, oltre a motivi etici, migliora la salute degli animali e la qualità dei nostri prodotti alimentari, evita rischi per la salute pubblica e risponde alla richiesta dei cittadini dell’UE che chiedono livelli più elevati di benessere degli animali.

Come annunciato nella StrategiaDal produttore al consumatore“, l’agenda del Green Deal europeo per un’agricoltura e una produzione alimentare sostenibili, la Commissione Ue ha adottato il 7 dicembre 2023 un Pacchetto legislativo sul benessere degli animali costituito da:
– una proposta di modifica del Regolamento sulla protezione degli animali durante il loro trasporto e le correlate operazioni;
– una proposta di Regolamento sul benessere di cani e gatti e sulla loro tracciabilità;
– una Comunicazione, in risposta all’iniziativa dei cittadini europei “Fur Free Europe”., che chiede il divieto dell’allevamento di animali da pelliccia e della vendita di prodotti contenenti le loro pellicce nel mercato unico, in cui la Commissione UE plaude all’iniziativa, riconoscendo che il benessere degli animali continua a destare profonda preoccupazione nei cittadini europei.

In particolare, la proposta di Regolamento sulla protezione degli animali durante il loro trasporto e le correlate operazioni; interviene dopo 20 anni per migliorare il benessere di 1.600 milioni di animali trasportati ogni anno nell’UE e dall’UE.

La revisione legislativa tiene conto dei pareri espressi dall’Autorità per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e delle norme internazionali adottate dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Inoltre, la Commissione ha effettuato una valutazione d’impatto solida e completa, nonché ampie consultazioni che hanno contribuito a definire la proposta finale.

Garantire adeguate condizioni di benessere per gli animali trasportati, oltre a motivi etici, risponde a:
migliorare la salute degli animali e la qualità dei nostri prodotti alimentari, contribuendo a rendere sostenibili i sistemi alimentari;
evitare rischi per la salute pubblica, come la resistenza antimicrobica e le malattie zoonotiche;
rispondere alla richiesta dei cittadini dell’UE che chiedono livelli più elevati di benessere degli animali, come ha rilevato una recente indagine di Eurobarometro, secondo cui l’83 % degli intervistati auspica una maggiore protezione degli animali durante il trasporto.

Oltre l’80 % dei cittadini dell’UE chiede una migliore protezione degli animali, garantendo un migliore benessere degli animali durante il trasporto – ha dichiarato Maroš Šefčovič, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, le relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche –Tempi, spazio e temperature di viaggio saranno infatti adattati per migliorare tale benessere. Il modo in cui trattiamo la natura, compresi gli animali, rivela molto su quale tipo di esseri umani siamo. Mi rallegro per i progressi che oggi stiamo compiendo per quanto riguarda il benessere degli animali”.

La proposta della Commissione UE si focalizza su una serie di settori chiave, essenziali per garantire un buon benessere degli animali durante il trasporto.

– Per gli animali destinati alla macellazione è prevista una durata massima del trasporto di 9 ore, mentre attualmente non vi è alcun limite di durata del trasporto verso un macello (solo l’obbligo di una pausa di 24 ore in un posto di controllo dopo 24-29 ore di viaggio, a seconda della specie).

– Per gli altri animali la durata massima del trasporto è di 21 ore, all’interno delle quali deve essere prevista almeno un’ora di pausa dopo 10 ore. In seguito a questo viaggio, gli animali devono essere lasciati riposare 24 ore al di fuori del veicolo prima di proseguire. Durante la pausa gli animali devono essere nutriti e abbeverati. Dopo la pausa di 24 ore, gli animali possono essere trasportati per altre 21 ore (compresa una pausa di un’ora dopo 10 ore), dopodiché devono raggiungere la destinazione finale. Questo nuovo approccio è coerente con la legislazione relativa ai diritti sociali dei conducenti e quindi di più facile attuazione.

– Le misure minime volte a garantire uno spazio sufficiente ai diversi animali saranno aumentate e adattate a ciascuna specie. La proposta individua infatti lo spazio minimo di cui ogni animale deve disporre, in funzione del peso e della specie. Le norme minime seguono le raccomandazioni dell’EFSA e sono importanti per consentire agli animali di modificare in sicurezza la posizione e riposare durante il viaggio.

– Anche le norme per l’esportazione di animali vivi dall’UE saranno inasprite. La proposta della Commissione comprende una serie di prescrizioni per garantire che le nuove norme dell’UE, volte a proteggere gli animali durante il trasporto, siano effettivamente applicate anche alle esportazioni, fino alla destinazione nel Paese terzo. Tra queste rientrano norme più rigorose per il trasporto degli animali via mare (livelli di sicurezza marittima più elevati per le navi e personale formato al benessere degli animali a bordo), nonché un nuovo sistema indipendente di audit e certificazione per l’esportazione di animali su strada e via mare.

– Il trasporto a temperature estreme (sia calde che fredde) sarà soggetto a condizioni rigorose. Se sono previste temperature comprese tra 25°C e 30 °C, i viaggi devono essere limitati a un massimo di 9 ore. Con temperature giornaliere superiori a 30 °C il trasporto degli animali è permesso solo di notte. Se la temperatura notturna prevista è superiore a 30°C, gli animali disporranno di maggiore spazio per evitare uno stress termico. Quando si prevede che la temperatura sia inferiore a 0 °C, i veicoli stradali devono essere coperti e gli animali devono essere protetti dall’esposizione a venti freddi. Al di sotto di -5 °C, oltre alle misure sopra indicate, il viaggio non deve superare 9 ore.

– Disposizioni particolari sono previste per gli animali vulnerabili, come gli animali gravidi, le galline alla fine del ciclo di produzione e i vitelli non svezzati. Esistono inoltre disposizioni distinte per i gatti e i cani tenuti da allevatori, venditori, negozi di animali da compagnia e rifugi, tra cui l’età minima per il trasporto e ulteriori controlli veterinari, nonché per la prima volta prescrizioni più specifiche per il trasporto di animali acquatici nel contesto di un’attività economica.

– La proposta evidenzia, inoltre, l’importanza di sfruttare al massimo gli strumenti digitali per facilitare l’applicazione delle norme in materia di trasporti (ad esempio localizzazione in tempo reale dei veicoli; banca dati centralizzata).

Le misure proposte avranno un impatto sui costi di produzione degli alimenti di origine animale limitato, tuttavia l’adeguamento alle nuove norme comporterà dei costi per i trasportatori che potrebbero dover investire in veicoli e navi nuovi o rinnovati, e perciò la Commissione ha previsto un periodo di transizione di 5 anni.

Vi saranno comunque vantaggi evidenti anche per gli operatori che effettuano il trasporto di animali. Ad esempio, la digitalizzazione di gran parte delle procedure amministrative ridurrà i costi per i trasportatori e i costi di applicazione per le autorità pubbliche. Tempi di percorrenza più brevi favoriranno inoltre catene di approvvigionamento più corte e promuoveranno così l’economia locale.

Dato che quasi tutte le imprese del settore dei trasporti e dello stoccaggio sono PMI, la Commissione è stata particolarmente sensibile alle loro preoccupazioni, elaborando le proposte che hanno tenuto conto delle loro esigenze, sulla base dei risultati di ampie consultazioni svoltesi durante il processo di preparazione.

La proposta prevede norme e prescrizioni identiche o equivalenti per gli animali importati nell’UE da paesi terzi, dal loro punto di partenza nel paese terzo fino alla destinazione finale nell’UE. 

Gli Stati membri possono applicare norme più rigorose di quelle proposte dalla Commissione UE solo in settori specifici e a determinate condizioni per i trasporti effettuati interamente sul loro territorio o per le esportazioni dirette da uno Stato membro verso un paese terzo, al fine di evitare divergenze significative tra le norme nazionali, che potrebbero perturbare il mercato unico,

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