Infrastrutture e mobilità Territorio e paesaggio

Pubblicata sulla GU nuova VIA: in vigore dal 21 luglio 2017

nuova VIA

È stato pubblicato sulla G.U. n. 156 del 6 luglio 2017 il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015“.
Il Decreto modifica la Parte II del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 (il cosiddetto “Testo Unico Ambientale”) per adeguare la normativa nazionale alla Direttiva n. 2014/52/UE che aveva modificato a sua volta la Direttiva n. 2011/92/UE al fine, tra l’altro, di rafforzare la qualità della procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA), allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation), rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell’UE, garantire il miglioramento della protezione ambientale l’accesso del pubblico alle informazioni attraverso la disponibilità delle stesse anche in formato elettronico.

Il recepimento della Direttiva Europea è stata l’occasione giusta per ridefinire il nostro sistema di valutazione, che ha spesso mostrato limiti e finito per bloccare opere utili al Paese e compatibili con l’ambiente: basti pensare che oggi pendono procedimenti statali per circa 21 miliardi di euro in attesa di una valutazione – ha spiegato il Ministrodell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gian Luca Galletti – La nuova VIA porta procedure più semplici, tempi certi, regole uniformi su tutto il territorio, innalzando allo stesso tempo il grado di tutela ambientale. Fino a ieri una VIA si concludeva in circa 3 anni, mentre una verifica di assoggettabilità poteva durare 11 mesi e mezzo: oggi il lungo e prezioso lavoro delle strutture del mio ministero e di quelli concertanti, oltre che delle commissioni di Camera e Senato, permette all’Italia di dotarsi di un sistema più agile e partecipato, in grado di determinare un grande passo avanti del Paese verso la crescita sostenibile“.

In vigore dal 21 luglio 2017, il Decreto prevede in particolare:

– la possibilità per il proponente di richiedere in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, per i progetti di competenza statale, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori “ambientali”;

– la possibilità di richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto (pre-screeningper individuare la corretta procedura da avviare: questo riguarda in particolare gli interventi di modifica di progetti già realizzati e gli adeguamenti tecnici volti al miglioramento delle prestazioni ambientali (per es. il repowering degli impianti eolici);

– la possibilità di chiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti attualmente in corso pendenti;

– la razionalizzazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni, con l’attribuzione a livello statale delle le procedure di VIA dei progetti riguardanti le infrastrutture e gli impianti energetici, tenendo conto delle esigenze di uniformità ed efficienza delle procedure e sulla base del criterio della dimensione “sovra-regionale” degli impatti ambientali da valutare;

– la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza, con conseguenti profili di responsabilità;

– una nuova definizione di “impatti ambientali”, modulata in aderenza con le prescrizioni della Direttiva UE, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;

– la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA, per migliorarne le performance, assicurando la copertura dei costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari dei proponenti, con la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione, che opererà a tempo pieno, per accelerare e rendere più efficienti le istruttorie;

– la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, con l’eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa, ma anche l’ampliamento della partecipazione del pubblico attraverso il potenziamento dell’istituto dell’inchiesta pubblica che può essere chiesta da comuni e associazioni.

La nuova normativa si applica ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017 (termine ultimo fissato dalla Direttiva 2014/52/UE per l’adeguamento delle normative interne), mentre sono soggetti alla precedente disciplina quelli non ancora conclusi, salvo la possibilità per il proponente di chiedere il passaggio al nuovo regime o di ritirare la domanda per presentarne una nuova che ricadrebbe sotto le nuove regole.

Sul D.lgs. le Regioni e le Province autonome avevano espresso un giudizio complessivamente negativo, lamentando il pericolo di una centralizzazione delle competenze per l’ampliamento del numero di progetti di competenza statale e lo scarso peso del parere regionale, al fine di ben rappresentare le caratteristiche del territorio in cui l’opera è da realizzare. La valutazione era stata poi corretta a seguito dell’accoglimento di alcuni emendamenti proposti.

Ancora più critiche sullo schema di D.lgs. erano state le Associazioni ambientaliste (Accademia KronosAIIG, Associazione Ambiente e Lavoro, CTSENPAFAIFederazione Pro NaturaFIABGeeenpeace ItaliaGruppo di Intervento GiuridicoGruppi di Ricerca EcologicaItalia NostraLegambiente, LIPU, MarevivoMountain Wilderness, Rangers d’ItaliaSIGEAVASWWF) che in un documento avevano richiesto che:

a) la VIA vensisse condotta sul progetto definitivo in modo da consentire di valutare pienamente le caratteristiche tecniche e ambientali delle opere a partire da vincoli e tutele del territorio, e non dal progetto di fattibilità, impreciso e lacunoso, che può servire invece nella prima fase istruttoria;

b) la Commissione tecnica di VIA venisse sottratta dal controllo politico del Ministro dell’Ambiente di turno con la nomina dei membri, selezionando gli esperti con procedure di evidenza pubblica;

c) il ruolo dell’amministrazione pubblica non si riducesse a una sorta di sportello a chiamata per le esigenze e interessi dei “proponenti”, favorendo invece un confronto tecnico basato su una corretta e completa informazione e partecipazione dei cittadini nelle varie fasi di definizione progettuale.

Alla Conferenza ministeriale della Regione Europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, svoltasi il mese scorso ad Ostrava, la Dichiarazione finale si è sottolineato il peso che i fattori ambientali esercitano sulla salute degli europei e la necessità che le normative per valutare le possibili conseguenze derivanti dalla realizzazione di progetti/interventi (VIA) siano integrate a tutti gli effetti da quelle sulle conseguenze sanitarie delle iniziative che vengono intraprese (VIS).

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