Risorse e rifiuti Sostenibilità

Rifiuti: i chiarimenti del MiTE su TARI e Tariffa per utenze non domestiche

In prossimità del termine del 31 maggio 2021 entro il quale le utenze non domestiche dovranno comunicare al Comune, o al Gestore dei servizi in caso di tariffa corrispettiva, l’intenzione di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, è opportuna una ricognizione sulla normativa in questione, alla luce dei chiarimenti formulati dal MiTE.   

Il Decreto legge n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (il cosiddetto “Decreto Sostegni”) del 23 marzo, oltre alle misure di sostegno economico, prevede anche importanti disposizioni su TARI (tassa sui rifiuti) e Tariffa corrispettiva (la tariffa per la quantità dei rifiuti conferiti, laddove i Comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale).

L’articolo 30, comma 5 del Decreto, infatti, prevede che in deroga alla normativa vigente, il termine entro cui i Comuni debbono approvare i provvedimenti connessi al servizio rifiuti slitta al 30 giugno 2021, mentre le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, deve essere comunicata al Comune, o al Gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio 2021. Tali utenzein presenza delle condizioni espressamente richieste, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Con la Circolare del 12 aprile 2021 emanata dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e condivisa dal Ministero delle Finanze, sono stati forniti chiarimenti su alcune problematiche connesse all’applicazione della TARI, a seguito del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 che è intervenuto a sua volta sul D.Lgs. n. 151/2006 (il cosiddetto “Testo Unico sull’Ambiente”) la Parte IV sulla definizione di rifiuti urbani, per adeguarla alla normativa comunitaria (Direttiva 2018/851/UE).

In particolare, si precisa che:
i locali dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sono esclusi da computo della TARI e della Tariffa corrispettiva, sia in riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
– i prelievi continuano ad applicarsiper le superfici produttive di mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse;
rimane la quota fissa per le utenze non domestiche che abbiano scelto di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Considerazioni analoghe si estendono anche alle attività artigianali dove si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Viene precisato che i rifiuti derivanti da attività agricole, agroindustriali e dalla pesca sono rifiuti speciali e come tali esclusi dal nuove regime previsto per i rifiuti urbani. Tali utenzepossono tuttavia concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti quali: rifiuti organici, carta e cartone, plastica, legno, metallo, vetri, imballaggi compositi.

Il Comune disciplina con proprio Regolamento entro il 30 giugno 2021 le riduzioni della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo tramite i soggetti autorizzati. L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero.

Con lo stesso Regolamento, il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Chiariti gli aspetti relativi alla riduzione della quota variabile della TARI per le utenze non domestiche, proporzionalmente alle quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero – si legge nella Circolare – è opportuno rilevare che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili”.

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