Il Rapporto 2020 del GSE sui Certificati Bianchi conferma il declino del meccanismo per l’efficienza energetica che registra un calo del 41% rispetto al 2019, evidenziando la necessità dell’immediata emanazione del decreto attuativo del D.lgs.14 luglio 2020 che ha introdotto la possibilità di modifiche, aggiornamenti e semplificazioni, ampliando la platea dei beneficiari dell’incentivo.
Il Gestore per i Servizi Energetici (GSE) ha messo on line il 4 febbraio 2021 l’annuale Rapporto Certificati Bianchi, secondo quanto previsto dal Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), che illustra i principali risultati e i trend più significativi ottenuti dal meccanismo nel corso del 2020.
I Certificati bianchi, chiamati anche Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono il principale meccanismo di incentivazione dell’efficienza energetica nel settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti, ma riguardano anche interventi realizzati nel settore civile e misure comportamentali.
I Certificati bianchi sono titoli negoziabili, autorizzati dal GSE ed emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP).
I distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali sono obbligati al risparmio di energia primaria, secondo determinati obiettivi annuali minimi (per il 2020 era di 3,1 milioni di titoli) che possono essere adempiuti in 2 modi:
– realizzando direttamente i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo;
– acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo.
Oltre ai distributori di energia, possono partecipare al meccanismo anche altri soggetti volontari, quali le Società di servizi energetici (E.S.Co.) o le Società che abbiano nominato un esperto in gestione dell’energia (EGE) certificato, che liberamente scelgono di realizzare interventi di riduzione dei consumi negli usi finali di energia, e a cui si riconosce il diritto a ricevere la corrispondente quantità di Certificati bianchi.
I certificati bianchi non possono essere cumulati con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti. Nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, i certificati bianchi sono invece cumulabili con finanziamenti erogati a livello locale, regionale e comunitario.
Nel 2020 scorso anno, in totale, sono state presentate 1.054 Richieste di Verifica e Certificazioni a consuntivo (RVC-C) e 332 Richieste di Verifica e Certificazioni analitiche (RVC-A).
Lo scorso anno, inoltre, sono stati presentati 422 Progetti a consuntivo (PC), 46 Progetti standardizzati (PS) e 155 Richieste a consuntivo (RC) e 6 Richieste standardizzate (RS). L’esito positivo delle istruttorie ha generato il riconoscimento di oltre 1,7 milioni di Titoli di Efficienza Energetica, pari a circa 0,96 MTEP di risparmi energetici ottenuti, registrando una riduzione del 24% dei TEE riconosciuti dal GSE rispetto all’anno precedente.

L’esito positivo delle istruttorie ha generato il riconoscimento di 1.720.903 Titoli di Efficienza Energetica, pari a circa 0,57 Mtep di risparmi energetici ottenuti, con una riduzione del 41% di TEE riconosciuti dal GSE rispetto al 2019.
Ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 che ha dato attuazione al cosiddetto “Conto Termico” per il sostegno specifico per interventi di piccole dimensioni per la produzionedi energia termica da fonti rinnovabili e l’incremento dell’efficienza energetica, il 58,7% dei TEE riconosciuti si riferisce a progetti di efficienza realizzati nel settore industriale (pari a circa 1 milione di titoli), mentre la quota restante è rappresentata rispettivamente dal 32,4% del settore civile (circa 0,56 milioni di titoli), dal 5,5% dagli interventi relativi all’illuminazione (94.000TEE) e il 3,4% dagli interventi relativi al settore reti e trasporti (circa 59.000 TEE).
Invece, ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. che ha stabilito le modalità a partire dal 4 aprile 2017 le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica per l’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, la quasi totalità dei TEE riconosciuti è afferente al settore industriale.
“Sulla base della stima dei titoli potenzialmente riconosciuti nell’anno d’obbligo 2020 e dei titoli proprietà all’inizio dell’anno d’obbligo 2020 – si legge nel report – risulta un ammontare complessivo di titoli disponibili pari a circa 2,03 MTEE di titoli che, al netto del residuo dell’obbligo del 2017 al 1° dicembre 2020, non sono sufficienti a garantire l’adempimento dell’obbligo per il 2020”.
Quando furono introdotti i TEE costituivano una peculiarità del nostro Paese e sono stati oggetto di attenzione e studio da parte dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), della Commissione UE, nonché di altri Paesi, tra cui gli USA, ma ora il meccanismo conferma il declino già evidenziato nel 2019 (-24%) e nel 2018 (-34%), da cui dovrebbe risollevarsi con l’entrata a regime del D.lgs. 14 luglio 2020 di recepimento della nuova Direttiva sull’efficienza energetica (Direttiva 2018/2002/UE) che ha posto l’efficienza energetica “al primo posto”.
Il Decreto ha introdotto, infatti, modifiche al meccanismo dei Certificati Bianchi dando la possibilità di prevedere “anche su proposta o segnalazione dell’ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici […] misure per l’incremento dei progetti presentati, ivi incluso l’incremento delle tipologie di progetti ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione sia dell’accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi che delle procedure di valutazione, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti”.
Mentre per il Conto Termico è previsto un aggiornamento entro il 30 giugno 2021, con l’obiettivo di “adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonché dell’esigenza di semplificare l’accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l’utilizzo di contratti EPC, e dell’opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l’installazione di impianti di microgenerazione”.
Il rilancio del meccanismo e la definizione di nuove regole sono essenziali per gli obiettivi del PNIEC al 2030, ma anche per il nuovo obiettivo proposto dalla Commissione UE e ratificato dal Consiglio di portare l’obiettivo al 2030 di riduzione delle emissioni al 55%.