Gli aumenti sono stati giudicati non coerenti con il referendum del 2011. Adesso dovrà essere restituita ai cittadini la parte legata ai maggiori esborsi pagati tra il 21 luglio e il 31 dicembre dello stesso anno.
Le bollette dell’acqua “non sono coerenti” col quadro normativo uscito dal referendum del 12-13 giugno 2011. Lo dice il Consiglio di Stato sez. II, con parere del 25 gennaio 2013 n. 267 reso all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), giudicando “in contrasto” col referendum il criterio della “adeguatezza della remunerazione dell’investimento” per determinare la tariffa.
Afferma il Consiglio di Stato: “Il D.M. 1° agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell’adeguatezza della remunerazione dell’investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011. Di tanto l’Autorità – fermo il rispetto del complessivo ed articolato quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regolamenta i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicuri la copertura dei costi – terrà conto, nell’esercizio dei poteri riconosciuti alla stessa e nello svolgimento dei conseguenti ed autonomi apprezzamenti tecnici, in sede di adozione dei nuovi provvedimenti”.
Per cui, in poche parole, quel rincaro del 7% (previsto dal comma 1 dell’articolo 154 decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006) sulle bollette dell’acqua destinato ai gestori e che gli italiani hanno pagato nell’ultimo anno e mezzo è stato giudicato illegittimo, in quanto non rispettoso della volontà espressa da 27 milioni di persone con i referendum del giugno 2011 dove, oltre a pronunciarsi contro la privatizzazione dell’acqua, è stata decisa anche l’abrogazione della remunerazione del capitale investito dai gestori.
Peraltro, il parere rilasciato dai giudici di palazzo Spada conferma quanto precedentemente legittimato dalla Corte Costituzionale: dal 21 luglio 2011, data di proclamazione della vittoria referendaria, la remunerazione del capitale investito doveva cessare di essere calcolata in bolletta (Sentenza n. 26 Anno 2011).
A tutto questo aggiungiamo che, all’indomani della decisione del Consiglio di Stato, l’AEEG ha già approvato uno specifico provvedimento (delibera 38/2013 disponibile sul sito www.autorita.energia.it) per la definizione delle modalità e dei parametri di calcolo della quota di remunerazione investita da restituire ai cittadini con riferimento al periodo compreso fra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011. L’Autorità intende seguire “i criteri già utilizzati per la definizione del c.d. Metodo Tariffario Transitorio che copre il biennio 2012-2013 e che già contiene gli effetti del referendum abrogativo”.
Tali criteri sono anche confermati nel parere 267/13 del Consiglio di Stato quando si afferma che “anche nell’ambito dell’intervento di restituzione debba comunque essere assicurato il principio del recupero del costo totale (full cost recovery)”.
Nello specifico, l’Autorità fisserà i parametri secondo i quali gli Enti d’Ambito – che hanno determinato le tariffe applicate nel 2011 e dispongono quindi delle informazioni necessarie – dovranno individuare gli importi corrispondenti alla remunerazione del capitale investito, da restituire ai singoli utenti finali, fermo restando il principio del full cost recovery. L’Autorità, inoltre, definirà le modalità e gli strumenti operativi con i quali assicurare concretamente la restituzione e le procedure di verifica e approvazione delle determinazioni degli Enti d’Ambito. L’Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici, responsabile del procedimento, potrà acquisire tutte le informazioni e gli elementi di valutazione ritenuti utili; in caso di rifiuto, omissione o ritardo nel fornire le informazioni richieste senza giustificato motivo, o in caso di trasmissione di informazioni o documenti non veritieri, l’Autorità potrà esercitare i poteri sanzionatori ad essa attribuiti. Tutti i soggetti interessati – e in particolare i Gestori, gli Enti d’Ambito, le Regioni ed gli altri soggetti portatori di interessi collettivi – hanno 30 giorni di tempo dalla pubblicazione della delibera, per presentare eventuali osservazioni.
Ovviamente non sono mancate forti polemiche da parte delle tante associazioni di consumatori, tra cui il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) e il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua.
Innanzitutto, una domanda spontanea: perché nonostante la volontà referendaria contraria e una sentenza della Corte Costituzionale, gli italiani hanno continuato a pagare la remunerazione del capitale investito pari al 7% sino ad oggi?
Sembra che l’AEEG, che con il decreto 201 cosiddetto Salva-Italia (6 dicembre 2011) aveva ottenuto l’affidamento del servizio idrico dal neonato Governo Monti e dunque aveva il compito di fissare le nuove tariffe dell’acqua, avesse chiesto al Consiglio di Stato come comportarsi con quella maggiorazione che continuava a gonfiare le bollette degli italiani, ed in attesa della risposta da parte dei giudici amministrativi avesse lasciato tale voce nelle bollette.
Inoltre, sempre nelle more del parere, alla fine dell’anno scorso, il 28 dicembre, l’AEEG aveva fissato i nuovi prezzi, inserendo un capitolo relativo agli oneri finanziari calcolati in 6,4% destinato sempre ai gestori, stabilendo la retroattività delle nuove tariffe. E proprio su questa nuova tariffa decisa dall’Autorità è scoppiata una ulteriore polemica: per il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua “altro non sarebbe che il vecchio tributo reintrodotto sotto mentite spoglie contro il quale si sta già preparando un ricorso al Tar della Lombardia”.
Secondo il Codacons, invece, va rivista la nuova delibera dell’AEEG del 28 dicembre 2012, eliminando il riconoscimento di costi a priori e l’aggiornamento automatico dei costi operativi all’inflazione. “Un conto – sostiene l’associazione – è che la tariffa copra tutti gli effettivi aumenti di costi legati all’aumento reale dei prezzi pagati dai gestori; un conto è prevedere, ex ante, un meccanismo di indicizzazione dei prezzi che reintroduce, surrettiziamente, quanto il Consiglio di Stato ha definito illegale”.
C’è infine da segnalare la forte opposizione alle recentissime modalità scelte dall’AEEG per la restituzione del 7%.
Dichiara drasticamente sul proprio sito sempre il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua: “Il Metodo Tariffario Transitorio è in realtà una nuova truffa al voto referendario. Di fronte ad una così reiterata determinazione a non riconoscere la volontà popolare, e neppure il pronunciamento del Consiglio di Stato, non resta che chiedere le immediate dimissioni dell’Autorità”.