Inquinamenti e bonifiche Risorse e rifiuti Sostenibilità

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: cambiano le regole

RAEE cambiano regole

In vigore dal 12 aprile 2014 il D.lgs. attuativo della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che introduce importanti novità. Dal 30 marzo 2014 è in vigore, inoltre, il nuovo Decreto che definisce per tutti i soggetti della filiera gli obblighi per la restrizione di uso di sostanze pericolose nelle AEE.

Sul Supplemento Ordinario n. 30 alla G.U. 28 marzo 2014, n. 73, è stato pubblicato il D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.
Pare che l’Italia sia stata tra i pochissimi Paesi dell’UE ad aver recepito finora la Direttiva, resta il fatto, comunque, che la data di scadenza era il 14 febbraio ed entrerà in vigore il 12 aprile 2014.

Confermando l’impostazione del Sistema attuale, costituito da Sistemi collettivi per la gestione dei RAEE come suddivisi dal Centro di Coordinamento, il cui ruolo viene ulteriormente rafforzato, il nuovo Decreto introduce numerose novità sia per superare le diverse criticità di natura operativa che si sono evidenziate dopo il precedente (D.lgs. n. 151/2005) sia per conseguire i nuovi e più ambiziosi obiettivi di raccolta fissati a livello comunitario, tant’è che è stato accolto con grande soddisfazione dagli operatori del settore.

Un altro passo verso la semplificazione degli adempimenti ambientali è stato fatto oggi dal Consiglio dei Ministri – ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gian Luca Galletti – Ciò renderà molto più semplice la raccolta ed il recupero dei materiali delle apparecchiature e più agevole per i cittadini un comportamento ambientalmente corretto e virtuoso“.
Composto da 42 Articoli e 10 Allegati, il D.lgs si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
– potenziare gli strumenti previsti nella precedente normativa;
– prevenire o ridurre gli impatti sull’ambiente;
– incrementare i livelli di raccolta;
– migliorare la qualità del trattamento dei RAEE;
– rafforzare le misure di controllo.

Di seguito segnaliamo le principali novità del testo normativo.
Uno contro zero”. I distributori di AEE con una superficie di vendita superiore ai 400 mq sono obbligati al ritiro gratuito di piccoli elettrodomestici (cm 25) anche se il consumatore non acquista alcun elettrodomestico (il cosiddetto “uno contro zero”), mentre per i piccoli distributori è una facoltà (i dettagli di questa nuova modalità di ritiro saranno definiti con un successivo Decreto che definirà le procedure operative semplificate). Entrambi dovranno obbligatoriamente continuare a ritirare gratuitamente dal consumatore, al momento dell’acquisto di una nuova AEE, l’equivalente apparecchiatura usata per depositarla in appositi luoghi di raggruppamento.

Pannelli fotovoltaici. Gli effetti delle nuove disposizioni sono progressivamente estesi a tutte le apparecchiature e applicate sin da subito ai pannelli fotovoltaici, fino ad oggi esclusi.

Obiettivi di raccolta più elevati. Fino al 31 dicembre 2015, il tasso medio di raccolta differenziata annua dei RAEE domestici dovrà essere di almeno 4 kg per abitante. Dal 1° gennaio 2016 il peso totale dei RAEE raccolti dovrà essere pari ad almeno il 45% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei 3 anni precedenti. Dal 1° gennaio 2019, poi, il peso dei RAEE raccolti dovrà salire ad almeno il 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nel triennio precedente o, in alternativa, all’85% del peso dei RAEE generati. Il raggiungimento di questi obiettivi rimane di competenza dello Stato.

Trattamento. Il Decreto stabilisce che tutti i RAEE raccolti separatamente siano sottoposti ad un “trattamento adeguato”. La possibilità di introdurre standard di qualità più elevati (con le relative modalità di verifica), “in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione Europea”, viene demandata a un futuro Decreto che il Ministero dell’Ambiente determinerà con la collaborazione del Centro di Coordinamento RAEE e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Le disposizioni avranno due periodi di applicazione: un primo “chiuso” vigente dall’entrata in vigore del Dlgs, che riguarda gli AEE, più come detto i pannelli fotovoltaici, e un secondo periodo, “aperto”, decorrente dal 15 agosto 2018 che riguarda tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato (riportate in allegato III del D.lgs. ed esemplificate in allegato IV).

Si ricorda, inoltre, che dal 30 marzo 2014, sono in vigore le nuove regole per i limiti all’utilizzo di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche (AEE), previste dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 27 (GU 15 marzo 2014, n. 62) “Attuazione della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche” per il mancato recepimento della quale, il 20 novembre 2013 la Commissione europea aveva adottato nei confronti dell’Italia un “parere motivato”, anticamera del deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il summenzionato Decreto definisce in modo più esplicito gli obblighi per tutti i soggetti della filiera, compresi importatori e distributori:
– marcatura CE a carico dei fabbricanti dell’apparecchiatura elettronica;
– dichiarazione di conformità redatta secondo la norma EN 50581:2012 “Technical documentation for the evaluation of electrical and electronic products with respect to restriction of hazardous substances”.

Articoli simili

Lascia un commento

* Utilizzando questo modulo accetti la memorizzazione e la gestione dei tuoi dati da questo sito web.