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Pulizia e sanificazione: modificati i CAM per affidamento servizi

Con Decreto  del MiTE sono state apportate modifiche agli Allegati del Decreto MATTMrecante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”, resesi necessarie per alcune difficoltà interpretative, in particolare per l’uso di cere metalliche e prodotti di carta monouso.

Sulla G. U. n. 236 del 2 ottobre 2021 è stato è pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) del 24 settembre 2021 di “Modifica del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante ‘Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti’”, resosi necessaria a seguito di alcune criticità emerse tra cui, le sostanze e miscele non ammesse o limitate, i prodotti ausiliari per l’igiene e le indicazioni di pericolo non ammesse.

Il Decreto 29 gennaio 2021 aveva definito i servizi e le forniture oggetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) che la Pubblica Amministrazione deve inserire nei Bandi di gara:
– servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;
– detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;
– detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;
– detergenti per l’igiene personale;
– prodotti in tessuto carta per l’igiene personale.

Per garantire uniformità interpretativa e maggiore flessibilità operativa in relazione ai prodotti in tessuto carta monouso, nonché di consentire, anche in ottemperanza dei CAM, l’uso delle cere e delle cere metalliche, ove tecnicamente necessario, sono stati apportate modifiche agli Allegati.

1. All’Allegato 1, sub D, del Decreto 29 gennaio 2021 recante “Criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici”, sono apportate le seguenti modifiche:
– alla lett. a) punto 2, sub-criterio II “Sostanze e miscele pericolose”, nella lett. b) punto elenco II), dopo la tabella recante “Elenco delle indicazioni di pericolo non ammesse:” il periodo: “Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito” è sostituito dal seguente: “Deroghe: le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate secondo nel seguito indicati”.

2. All’Allegato 1, sub E, recante “Criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici” sono apportate le seguenti modifiche: alla lett. a) punto 2, sub-criterio II “Sostanze e miscele pericolose”, nella lett. b) punto elenco II), dopo la tabella recante “Elenco delle indicazioni di pericolo non ammesse”, il periodo: “Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito” è sostituito dal seguente: “Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate secondo

– La Tabella A recante “Sostanze e miscele non ammesse o limitateviene integralmente sostituita.

3.  All’Allegato 1, sub C, lett. c) punto 3  “Prodotti ausiliari per l’igiene”, dal periodo di cui al quinto capoverso “Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante… omississ…” il termine “documentati” è soppresso.

4. All’Allegato 2, sub B, lett. c) punto 4 “Prodotti ausiliari per l’igiene”, il quinto punto elenco del primo capoverso “gli elementi tessili monouso e la carta, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione” è soppresso.

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