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Fluorurati: HFC in calo nell’UE per il 3° anno consecutivo

Secondo il Rapporto dell’AEA che traccia i progressi dell’UE per la riduzione di uso e importazioni di fluorurati per combattere il loro impatto sul clima, i più potenti di questi (HFC) sarebbero in calo, anche se per l’EIA non viene conteggiato il commercio illegale, per il cui contrasto è scattato finalmente anche in Italia, dopo un ritardo di 3 anni, il regime sanzionatorio previsto dal Regolamento (UE) 517/2014.

Secondo il RapportoFluorinated greenhouse gases 2019”, pubblicato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA) il 4 febbraio 2020, la quantità degli idrofluorocarburi (HFC) immessa sul mercato dell’UE è rimasta al di sotto del limite consentito dalla normativa per il 3° anno consecutivo.

Gli idrofluorocarburi (HFC) sono di gran lunga il gruppo di gas fluorurati (F-Gas)più dannosi per il clima, fino a 23 mila volte superiore a quello dell’anidride carbonica), anche se hanno vita relativamente breve, e sono utilizzati in vari settori e applicazioni, come refrigeranti in apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore; come agenti espandenti per schiume; come solventi; negli estintori e nelle bombolette aerosol. Gli altri due gruppi di gas fluorurati, i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6) possono rimanere nell’atmosfera per migliaia di anni.

Il Rapporto dell’AEA che tiene traccia dei progressi che l’UE compie verso l’obiettivo di ridurre le emissioni di fluorurati di due terzi al 2030 rispetto ai livelli del 2010, indica che il consumo di HFC è diminuito nel 2018 del 38% nell’UE, con un consumo del 46% inferiore al limite previsto per il 2019 fissato dall’emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal sulla riduzione degli HFC a un livello non previsto fino al 2024.

Inoltre, sottolinea l’AEA, oltre alla riduzione dell’uso e delle importazioni, è in atto una sostituzione a favore dei gas fluorurati meno dannosi per il clima.

Tra gli aspetti fondamentali del Rapporto, si segnala:
– il volume della fornitura totale di gas fluorurati nell’UE è stato inferiore del 14% nel 2018 rispetto al 2017 e l’effetto di riscaldamento complessivo è diminuito del 30% (CO2e), con le applicazioni nei sistemi di refrigerazione e condizionamento dell’aria che continuano ad essere determinanti.;
– le importazioni totali di gas fluorurati nell’UE nel 2018 sono diminuite del 7% rispetto al 2017 (25% se misurato in CO2 e), dovute per lo più alle minori importazioni di HFC, mentre il resto è causato dalla riduzione delle importazioni di esafluoruro di zolfo (SF6) e perfluorocarburi (PFC);
– le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra sono in calo nell’UE dal 2015, dopo 15 anni di aumenti annuali ininterrotti, e nel 2017, le emissioni totali di gas fluorurati ad effetto serra sono diminuite del 2%.

Al riguardo l’Environmental Investigation Agency (EIA), una Ong che indaga e fa campagne contro la criminalità ambientale, traendo occasione di un articolo pubblicato il 21 gennaio 2020 su Nature che segnala un sorprendente ed inaspettato aumento delle emissioni in atmosfera di HFC-23, torna sul commercio illegale di HFC di cui non si tiene conto, come aveva ampiamente dimostrato con il Rapporto Doors wide open” dello scorso anno, dove veniva colta una discrepanza del 7% tra le importazioni in Europa di HFC e i dati riportati dall’AEA.

Secondo l’EIA, commercianti senza scrupoli importano in Paesi al di fuori dell’UE, per poi trasferirli illegalmente sul mercato dell’UE. Per porre rimedio, la Ong invita la Commissione UE a rafforzare la legislazione in occasione della prossima revisione del Regolamento sui fluorurati.

Nell’occasione ricordiamo che è entrato in vigore il 17 gennaio 2020 il D.lgs. 5 dicembre 2019, n. 163 avente ad oggetto  “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006” che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli obblighi previsti.

Come sempre avviene in questi casi in Italia non sono mancate le polemiche. Prima le Associazioni di categoria interessate si lamentavano, giustamente, che l’assenza di un regime sanzionatorio permetteva ad operatori non in possesso di certificazioni e autorizzazioni di procedere ad installare o rimuovere i gas fluorurati. Ora vengono avanzate richieste di armonizzazione delle sanzioni, assai pesanti, tra i vari attori assoggettati.

È il caso di ricordare che sulla mancanza di misure sanzionatorie per la violazione delle norme dell’UE in materia di gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 571/2014/UE), era aperta una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, nonostante tutti gli Stati membri dell’UE avessero convenuto di notificare alla Commissione UE le misure nazionali in materia di sanzioni entro il 1º gennaio 2017.

Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive – aveva scritto la Commissione UE nella lettera di costituzione in mora – L’introduzione di sanzioni adeguate a livello nazionale contribuisce in modo fondamentale a garantire il rispetto del regolamento e, pertanto, a contenere i cambiamenti climatici. L’esistenza di sanzioni è particolarmente importante al fine di prevenire il commercio illecito di idrofluorocarburi”.

E abbiamo visto perché.



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