Agroalimentare

DOP e IGP: nome del produttore obbligatorio in etichetta

Dal 14 maggio 2026 è diventato obbligatorio che il nome del produttore o dell’operatore sia indicato nello stesso campo visivo dell’Indicazione Geografica (DOP o IGP), cioè in un’area dell’etichetta leggibile da un unico punto di vista. I prodotti DOP e IGP già etichettati prima del 14 maggio 2026 potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle giacenze, in deroga al nuovo obbligo. A guadagnarci saranno i consumatori e i produttori.

Una svolta epocale nella tutela dei prodotti a denominazione d’origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP): a partire dal 14 maggio 2026 dovranno recare in maniera inequivocabile il nome del produttore o dell’operatore responsabile della filiera.

Lo stabilisce ilRegolamento UE 2024/1143che ha unificato e riformato la normativa europea sulle Indicazioni Geografiche(IG)e iregimi di qualità per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli (DOP e IGP), oltre alle Specialità Tradizionali Garantite (STG), rafforzando la tracciabilità delle eccellenze agroalimentari europee.

La normativa si inscrive in una visione più ampia della Commissione UE che intende fare della trasparenza delle filiere agroalimentari uno dei pilastri della politica di qualità dell’Unione. Per l’Italia, chedetiene il primato mondiale per numero di prodotti a denominazione d’origine registrati, si tratta di un’opportunità oltre che di un obbligo: rendere più leggibili e verificabili le catene di produzione significaconsolidare la fiducia dei consumatori europei e internazionali verso un patrimonio enogastronomico di inestimabile valore.

Il cuore del Regolamento consiste nellacollocazione fisica dell’informazione sul packaging, LaCircolaredel 6 marzo 2026 il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF), con cui  viene data applicazione della normativa dispone cheil nome del produttore o dell’operatore dovrà figurare nel medesimo campo visivo dell’Indicazione geografica, vale a dire in quella porzione di etichetta leggibile da un unico punto di vista, senza necessità di ruotare la confezione.La disposizione mira a garantire al consumatore finale un’informazione immediata, chiara e non dispersa tra le pagine di un packaging spesso fitto di diciture tecniche e commerciali.

Il Regolamento affronta anche il caso, particolarmente frequente nelle grandi filiere certificate, deiprodotti realizzati da una pluralità di produttori. In tali circostanze, sarà sufficiente indicare un unico soggetto, generalmente identificato incolui che presiede alla fase produttiva da cui il prodotto trae le proprie caratteristiche essenziali e distintive.

Una successivanota Ministerialeha chiarato che per quanto riguarda glioli di oliva DOP e IGP, i soggetti che svolgonomere attività di imbottigliamento, di confezionamento e, più in generale, di condizionamento non rientrano nell’alveo della definizione di “operatore”.

La Circolare introduce, comunque, unamisura di flessibilità per i soggetti della filiera già impegnati nella gestione delle scorte etichettate. I prodotti DOP e IGP già etichettati prima del 14 maggio 2026 potranno esserecommercializzati fino all’esaurimento delle giacenze, in deroga al nuovo obbligo.

Di fatto, la normativa non introduce nuove informazioni:cambia il modo in cui sono presentate. A guadagnarci saranno soprattutto i consumatori che potranno rilevare facilmente chi produce un alimento. E i produttori che produttori saranno ben visibili dopo essere stati per anni “offuscati”.

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