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Nuovo Codice Appalti: le novità in campo ambientale

Il nuovo Codice Appalti, composto da 229 articoli e 36 Allegati, che interviene in un settore di rilevante importanza per l’economia, e per l’ambiente, dovrà convivere fino al 31 dicembre 2023 con alcune disposizioni del vecchio Codice e dei Decreti “Semplificazioni”. Viene confermata l’obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi, ma la “differenziazione” introdotta, in base all’importo e alla tipologia di appalto, presuppone un intervento del MASE sui Decreti CAM già adottati.

È entrato in vigore il 1° aprile 2023 il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (S. O. n. 12 della G.U. n. 77) recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, ma le sue disposizioni acquistano efficacia dal 1° luglio 2023, quando verrà  abolito il vecchio Codice Appalti (Decreto Legislativo n. 50/2016) che continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso (Art. 226). È previsto un periodo transitorio con l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice, del Decreto Legge “Semplificazioni” (n, 76/ 2020) e del “Semplificazioni bis” (n. 77/2021), che si protrarranno fino al 31 dicembre 2023. Una diluzione dell’entrata in vigore di un testo composto da 229 articoli e 36 Allegati che servirà alle stazioni appaltanti per districarsi tra le nuove e le vecchie disposizioni che dovranno convivere.

Di seguito vengono segnalate le norme che attengono all’ambiente.

Art. 57Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale”.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con Decreto del MASE e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall’articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai CAM. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i CAM sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal PAN GPP attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del MASE e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall’articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5.

(Sulla base di questo art. 57, il MASE dovrà rivedere i CAM già adottati in modo da differenziare i criteri in base all’importo e alla tipologia di appalto, affinché le stazioni appaltanti prevedano clausole contrattuali adeguate).

Art. 95 “Clausole di esclusione non automatica”.
Comma 1. A) . La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla Direttiva 2014/24/UE.

– Art. 104Avvalimento
Il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto, non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

– Art. 106 “Garanzie per la partecipazione alla procedura”
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 % per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, che sale al 50% nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese (comma 8).

(L’elenco delle certificazioni ammesse alle riduzioni è contenuto nell’Allegato II. 13 Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia).

 – Art. 107 “Principi generali in materia di selezione”
La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla Direttiva 2014/24/UE (comma2).

Art. 185 “Criteri di aggiudicazione”
I criteri di aggiudicazione sono connessi all’oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all’ente concedente. Essi includono, tra l’altro, criteri ambientali, sociali o relativi all’innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L’ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione (comma 2).
L’ente concedente elenca i criteri in ordine decrescente di importanza (comma3)

Allegato I.7 “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”
Documento di indirizzo alla progettazione (art. 3) deve contenere, tra l’altro, le specifiche tecniche contenute nei CAM, per quanto materialmente applicabili.

Livelli della progettazione di lavori pubblici (art.4). Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, è composto dai seguenti documenti:
[…] o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei CAM di riferimento,  ove applicabili.

Allegato I.14 “Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali”
Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione (Art. 3). L’attività di rilevazione dei costi deve contenere, anche, d) una idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai CAM.

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