Per effetto del Decreto Sostegni-bis, da oggi e fino al 30 settembre 2021 è possibile inoltrare la domanda per il bonus pubblicità ovvero il credito d’imposta al 50% del valore dell’intero investimento per il 2021 previsto per imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, viene estesa quest’anno alle emittenti radio-televisive e a chi ha effettuato investimenti inferiori rispetto alla precedente anno, da chi non ha effettuato del tutto investimenti nel 2020, nonché da chi ha avviato l’attività nel corso del 2021.
Già la Legge di Bilancio 2021, aveva previsto la misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online. Ora per effetto dll’Art.67 del D.L. 25 maggio 2021 n.73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (il cosiddetto “Decreto Sostegni bis”), convertito in Legge n.106 del 23 luglio 2021, il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022 e le regole di calcolo sono uniformate anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Il credito di imposta del 50% per il 2021, previsto per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, sotto qualsiasi forma giuridica, dimensione aziendale e regime contabile, può essere richiesto da chi non abbia fatto investimenti pubblicitari nel 2020 o da chi ha avviato la sua attività nel corso del 2021.
Il bonus pubblicità non sarà quindi calcolato sull’investimento incrementale, bensì sul totale della somma spesa, nel rispetto del limite fissato a 90 milioni di euro (era di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022: 65 milioni di euro come tetto di spesa per gli investimenti su giornali e riviste anche on line; 25 milioni di euro per quelli su radio e televisioni.
Si riapre pertanto lo sportello (dal 1° al 30 settembre 2021) per l’invio della Domanda per l’accesso al credito d’imposta, con la quale vengono indicati i dati degli investimenti già effettuati o che si intendono effettuare nel corso dell’anno. La domanda va rivolta all’Agenzia delle Entrate, accedendo nell’area riservata Servizi per alla voce “Comunicare” con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Coloro che hanno già presentato la domanda a marzo potranno sostituire la comunicazione già inviata con una nuova, in assenza della quale resterà valida quella trasmessa e il credito d’imposta sarà automaticamente rideterminato, con i nuovi criteri.
Successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2022 dovrà essere presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, da utilizzare per indicare che gli investimenti inseriti nella Comunicazione sono stati effettivamente effettuati.
A conclusione del procedimento per l’accesso al credito d’imposta, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria rende noto l’elenco degli ammessi e l’importo del bonus pubblicità effettivamente riconosciuto.
Il credito di imposta è utilizzabile solo in compensazione presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei soggetti ammessi, ed è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
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