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Bonus pubblicità: dalla Legge di Bilancio 2021 proroga fino 2022

La Legge di Bilancio 2021 rifinanzia e proroga per gli anni 2021 e 2022 la misura relativa al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani, riviste e periodici anche online (Bonus pubblicità), con la novità dell’esclusione delle emittenti radio-televisive.

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, ha rifinanziato e prorogato per gli anni 2021 e 2022 alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020, in particolare il cosiddetto “Bonus pubblicità” ovvero il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, riviste e periodici, editi anche in formato digitale.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
Per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa.

A tal fine, il comma 608 introduce un nuovo comma 1-quater all’articolo 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, che ha disciplinato tra l’altro, la concessione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Nello specifico, il comma 1 aveva previsto che, per l’anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che avessero effettuato investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superasse almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, era attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Per tale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, bisognava fare domanda diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 90 erano stati stabiliti modalità e criteri di attuazione delle disposizioni di cui al pcitato comma. Le agevolazioni erano concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato (cd. regime de minimis).

Il comma 1-bis (inserito dall’art. 3-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 59 del 2019) aveva stabilito che, a decorrere dall’anno 2019, il credito d’imposta fosse concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Da ultimo, il comma 1-ter (inserito dall’articolo 98 del D.L. “Cura Italia” del 2020 e modificato dall’articolo 96 del D.L. “Rilancio” ha stabilito che l’importo del credito d’imposta sia commisurato al valore totale degli investimenti effettuati anziché ai soli investimenti incrementali. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta era concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (non già entro il 75% dei soli investimenti incrementali), entro il limite massimo di 85 milioni di euro, che costituiva il tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si è provveduto mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, nell’ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La domanda poteva essere inoltrata sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2020, fatte salve le domande presentate nei precedenti termini (1°-31 marzo 2020).

Ora, con la Legge di Bilancio 2021, la concessione del credito d’imposta come sopra illustrato viene prorogata agli anni 2021 e 2022, nei limiti di 50 milioni di euro come tetto di spesa per ogni anno, ma vengono esclusi gli investimenti effettuati su emittenti radio-televisive.

Rimangono invariati i termini (1° -31 marzo 2021) e le modalità di presentazione della Comunicazione da trasmettere tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedendo nell’area riservata Servizi per alla voce “Comunicare” con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Con l’occasione ricordiamo che i soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2020 e che sono presenti nell’elenco dei beneficiari devono confermare la “prenotazione“, inoltrando la “dichiarazione sostitutiva” dall’8 gennaio all’8 febbraio 2021 (anziché dal 1° al 31 gennaio 202, a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica) con lo stesso modello(barrando la casella corrispondente alla comunicazione) per certificare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti necessari.

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