Dopo il deferimento da parte della Commissione UE, la condanna dell’Italia da parte della Corte di giustizia europea era scontata. Ora bisogna ottemperare al dispositivo se si vogliono evitare multe milionarie.
L’Italia è venuta meno all’obbligo ad essa incombente di attuare misure per impedire la diffusione del batterio Xylella Fastidiosa, che può provocare la morte di numerose piante, in particolare degli olivi”.
È questo il titolo della nota stampa con cui la Corte di giustizia dell’UE comunica di aver emesso in data 5 settembre 2019 laSentenzadi condanna nei confronti del nostro Paese per aver omesso gli obblighi ad essa incombenti in forza della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione UE del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa, il batterio responsabile del “Complesso del disseccamento rapido dell’olivo” (CoDiRO).
Il batterio era stato osservato per la prima volta in Europa nel 2013 su piante di olivo (Olea europaea L.) situate in Puglia (Italia) e i dati scientifici mettevano in evidenza che la sua diffusione dellaXylelladipendeva essenzialmente da alcuni insetti in grado di spostarsi di circa 100 metri nel corso di soli 12 giorni, agendo, così, come vettori del batterio del quale non c’erano rimedi fitosanitari.
Al riguardo, segnaliamo che l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) condue pareripubblicati lo scorso maggio ha confermato, sulla base dei contributi apportati da 260 ricercatori europei ed extra-europei, che non ci sono cure per contrastare il batterio e che l’applicazione delle misure definite dalla Commissione UE, ovvero taglio delle piante infette e di quelle limitrofe rimane l’unico modo per fermarlo.
La Sentenza del 5 settembre 2019 è conseguenza deldeferimentodeciso l’anno scorso dalla Commissione UEdopo aver verificato l’inutilità delle sollecitazioni rivolte al nostro Paese di assolvere agli obblighi, prima con la lettera di costituzione ii mora del 2015, seguita da un’altra complementare del 2016 e da un parere motivato del 2017.
In particolare, la Corte ha dichiarato che l’Italia,
alla scadenza del termine fissato dalla Commissione, vale a dire il 14
settembre 2017, aveva omesso di rispettaredue
degli obblighi della Decisione.
In primo luogo, dinon aver proceduto
immediatamente alla rimozione, nella zona di contenimento, almeno di tutte le
piante infette nella fascia di 20 km della zona infetta confinante con la zona
cuscinetto.
Al 14 settembre 2017, su un totale di 886 piante infette censite, 191 (vale a
dire, circa il 22%) non erano ancora state rimosse nella fascia di 20 km;
quando ha avuto luogo è stata effettuata solo molti mesi dopo la constatazione
dell’infezione di tali piante. Per quanto riguarda i diversi ostacoli
materiali, amministrativi e giuridici richiamati dall’Italia per giustificarsi,
la Corte rammenta che le situazioni di ordine interno di uno Stato membro non
giustificano l’inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dal diritto
dell’Unione.
In secondo luogo, la Corte constata che l’Italia non ha garantito, nella zona di
contenimento, il monitoraggio della presenza della Xylella mediante ispezioni
annuali effettuate al momento opportuno durante l’anno.
La Corte osserva che l’Italia ha realizzato la sua ispezione per l’anno 2016
tra l’agosto 2016 ed il maggio 2017. Orbene, anche supponendo, come sostiene
l’Italia, che la presenza della Xylella possa essere individuata durante tutto
l’anno – circostanza che la Commissione contesta, dal momento che, in inverno,
le piante a foglie caduche non hanno foglie che possano rivelare i sintomi di
infezione -, resta il fatto che l’Italia non ha terminato l’ispezione annuale
prima dell’inizio della primavera, stagione di volo dell’insetto vettore della
Xylella [ndr: Philaenus spumarius, denominato Sputacchina]al fine di
consentire la rimozione in tempo utile delle piante infette.
Ora l’Italia dovrà ottemperare alla sentenza della Corte, in caso contrario la Commissione può avviare una nuova procedura di infrazione che può portare a un nuovo deferimento dello Stato di fronte alla Corte di giustizia, la quale, se accerta l’inadempimento (mancata esecuzione della sentenza precedente), condanna lo Stato al pagamento di multe milionarie.
