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Tasse ambientali: non servono a tutelare l’ambiente

Tasse ambientali

Le tasse veramente ambientali nel nostro Paese hanno un ruolo molto marginale, tale da richiedere una profonda riforma che includa l’introduzione di una carbon tax e la rimozione delle agevolazioni fiscali sulle tasse ambientali, paradossalmente fornite in molti casi proprio alle attività più inquinanti.

Il 25 ottobre 2018, l’Istat ha reso disponibili sul data warehouse I.Stat nel tema “Conti nazionali”, sottotema “Conti ambientali\Gettito delle imposte ambientali”, i dati sul gettito delle imposte ambientali per gli anni 1995-2017.

Al 2017, solo 604 milioni di euro, su un totale di 57.384 milioni di euro totali di gettito (calcolati a valuta corrente) di tasse ambientali, sono stati destinati alla protezione dell’ambiente.

L’Istat monitora sistematicamente il gettito delle tasse ambientali in Italia applicando la definizione fornita dalle Linee Guida internazionali, applicate anche da Eurostat: un’imposta è ambientale se la sua base imponibile è costituita da una quantità fisica che ha un impatto negativo specifico e provato sull’ambiente.

Ai sensi della definizione, le finalità dell’imposta eventualmente esplicitate nelle leggi fiscali (oltre all’esigenza generale di “fare gettito”), o l’eventuale destinazione del gettito per finanziare determinate voci della spesa pubblica, non sono necessariamente rilevanti per stabilire se un’imposta è ambientale. Tale definizione può comportare il paradosso di imposte destinate (per legge) a finanziare specifiche spese dello Stato non ambientali, considerate “ambientali” per l’effetto collaterale di mitigare l’impatto ambientale della base imponibile.

Le tasse ambientali, in quanto appartenenti all’insieme più generale delle imposte, costituiscono prelievi obbligatori non commisurati ai benefici che il singolo riceve dall’azione delle Amministrazioni pubbliche.

Nel 2017 le imposte ambientali hanno costituito il 7,89% (57,38 miliardi di euro) sul totale di imposte e contributi sociali e sono state pari al 3,3 % del PIL.

Per quanto riguarda la provenienza del reddito:
– il 79,57% ha riguardato l’energia tra cui: Sovraimposta di confine sugli oli minerali; Imposta sugli oli minerali e prodotti derivati (accise); Imposta sui gas non condensabili; Imposta sull’energia elettrica (accisa) e oneri di sistema; Imposta sui consumi di gas naturale (accise); Imposta sui consumi di carbone (accise); Imposta sui ricavi degli operatori del settore energetico; Entrate dell’Organismo centrale di stoccaggio italiano; Gettito da vendita dei Permessi di Emissione (ETS);
– il 19,23% il trasporto, tra cui: Pubblico registro automobilistico (PRA); Tassa su assicurazione per responsabilità civile auto (RCA); Tasse automobilistiche pagate dalle imprese; Tasse automobilistiche pagate dalle famiglie; Imposta sugli aerotaxi passeggeri; Imposta su imbarcazioni e aerei privati;
– l’1,2% l’inquinamento, tra cui: tributo speciale sulle discariche; tassa sulle emissioni di anidride solforosa e do ossidi di azoto; tributo provinciale per la tutela ambientale; imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.

Come si può constatare, le imposte sull’inquinamento, l’unica categoria in cui l’imposta ha nello stesso tempo una finalità ambientale e una base imponibile che comporta un impatto ambientale negativo, hanno un ruolo molto marginale.

Anche le tasse sui carburanti e sui veicoli potrebbero teoricamente costituire uno strumento, anche se sub-ottimale, per l’attuazione del principio “Chi inquina paga” che informa la legislazione europea, ma l’accisa sull’energia elettrica e gli oneri di sistema non rappresentano più tale principio, bensì quello del “consumatore paga” nonostante non sia direttamente lui a produrre l’inquinamento: un principio che non esercita un effetto diretto sulle modalità con cui l’elettricità è prodotta. Accade, infatti, che sia l’accisa elettrica che gli oneri di sistema siano pagati anche per la quota di rinnovabili implicita nei consumi di elettricità, producendo un segnale contraddittorio nelle scelte di consumo.

Pertanto, non si può dire che il principio “Chi inquina paga” sia coerentemente attuato nella nostra legislazione nazionale, soprattutto se si considera l’ammontare delle agevolazioni fiscali e di altri sussidi dannosi per l’ambiente. Né sembra che i costi esterni ambientali generati da ciascun settore di attività economica siano comparabili con l’ammontare complessivo delle tasse ambientali pagate dai singoli settori.

L’art. 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali“, (il cosiddetto “Collegato Ambientale” alla Legge di Stabilità 2014), aveva disposto l’istituzione del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.

Nella sua prima edizione (febbraio 2017), il Catalogo aveva individuata più di 50 forme di sussidio dannose per l’ambiente, per una spesa finanziaria complessiva di 16,2 miliardi di euro, mentre alle 40 forme di sussidio favorevoli all’ambiente era attribuibile un valore di 15,7 miliardi di euro.

L’attuale fiscalità ambientale dovrebbe essere profondamente riformata attraverso:
– un maggiore ricorso alle tasse sull’inquinamento (una carbon tax che abbia per base imponibile specifici inquinanti o risorse consumate);
– l’identificazione e la successiva rimozione delle agevolazioni fiscali sulle tasse ambientali, paradossalmente fornite in molti casi proprio alle attività più inquinanti, con norme spesso “nascoste” al grande pubblico fra le pieghe della legislazione nazionale.

Altrimenti, né gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, né quelli conseguenti l’Accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici, come pure quelli per la Circular Economy, saranno raggiunti.

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