Si chiuderà il 17 novembre 2018 la Consultazione sull’aggiornamento della valutazione ambientale e della definizione di Buono Stato Ambientale (GES) e Traguardi Ambientali per i descrittori della Strategia marina, predisposto dal MATTM, con il supporto dell’ISPRA.
È aperta la Consultazione Pubblica sull’aggiornamento della valutazione ambientale e della definizione di Buono Stato Ambientale (Good Environmental Status – GES) e Traguardi Ambientali (Target) per ciascuno degli 11 Descrittori della Strategia marina, predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con il supporto tecnico-scientifico dell’ISPRA, nonché avvalendosi delle altre Amministrazioni sia centrali sia locali rappresentate nel Comitato Tecnico di cui all’art.5 del D.Lgs. 190/2010.
La Direttiva quadro sulla Strategia per l’ambiente marino (2008/56/CE), rappresenta un importante e innovativo strumento per la protezione dei nostri mari poiché costituisce il primo contesto normativo, vincolante per gli Stati Membri dell’UE, che considera l’ambiente marino in un’ottica sistemica.
La Direttiva richiede di sviluppare e attuare delle “strategie marine” con lo scopo di proteggere e preservare l’ambiente marino, prevenirne il degrado o, dove possibile, procedere al ripristino degli ecosistemi marini nelle aree in cui abbiano subito impatti, ciò al fine di conseguire o mantenere un GES di mari e oceani.
L’Italia ha recepito la Direttiva con il D.lgs. 190/2010, definendo GES e traguardi ambientali con il Decreto 17 ottobre 2014, sulla base della Decisione 2010/477/UE del 1° settembre 2010 della Commissione Europea, che ha fornito i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, al fine di facilitare gli Stati a sviluppare la loro Strategia.
Ora, con Decisione 2017/848/UE del 17 maggio 2017 la Commissione ha rivisto tali criteri e norme, precisando le modalità d’uso e introducendo valori di soglia che permettano di standardizzare e quantificare il grado di conseguimento del buono stato ecologico in tutte le acque marine dell’UE.
Pertanto, si è reso necessario aggiornare gli 11 Descrittori della Strategia Marina dell’Italia, la cui proposta definizioni di GES e Target è sottoposta a Consultazione pubblica che si chiuderà il giorno 17 novembre 2018 alle ore 12:00.
I pareri e i commenti espressi e inviati al seguente indirizzo di posta elettronica sm.consultazione2018@isprambiente.it saranno poi discussi ed eventualmente approvati dal Comitato Tecnico istituzionale prima che la Determinazione del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi ambientali siano pubblicati sulla G.U., sostituendo il D.M. del 17 ottobre 2014.
“È auspicabile – sottolinea l’ISPRA – una pronta e significativa partecipazione alla Consultazione in oggetto da parte di tutti i soggetti portatori di interesse nell’attuazione della Direttiva 2008/56/CE sulla Strategia per l’Ambiente Marino e del D.lgs. 190/2010 che l’ha recepita, al fine di giungere ad un miglioramento condiviso delle politiche per la gestione e la salvaguardia dei nostri mari”.
Descrittore 1. Biodiversità
La struttura e l’articolazione del Descrittore 1 della “nuova Decisione” presenta modifiche sostanziali rispetto alla vecchia. In particolare, mentre la precedente struttura era basata sui tre livelli, di specie, di habitat e di ecosistema, l’attuale è articolata in gruppi di specie e tipi di habitat; oltre a ciò la “nuova decisione” rende più efficaci le interrelazioni con il descrittore 6 (“Integrità dei fondali marini”) e il descrittore 3 (“Pesca”). Sempre la “nuova decisione” prevede una più accentuata integrazione con la direttiva Habitat e con la Politica comune della pesca, grazie alla definizione di criteri comuni e della loro pertinenza e priorità rispetto ai gruppi di specie o ai tipi di habitat.
Descrittore 2. Specie non indigene
Nella nuova Decisione la Commissione per definire il GES rispetto alle specie non indigene indica un criterio primario (riduzione al minimo e, se possibile, a zero, il numero di specie non indigene di nuova introduzione nell’ambiente mediante attività umane), e 2 criteri secondari opzionali (abbondanza e distribuzione spaziale di specie non indigene già insediate, segnatamente specie invasive, che contribuiscono in misura significativa al prodursi di effetti negativi su particolari gruppi di specie o su tipi generali di habitat; la percentuale del gruppo di specie o estensione territoriale di un tipo di habitat generale che ha subito effetti negativi a causa di specie non indigene, in particolare specie non indigene invasive).
Descrittore 3. Pesca
La nuova Decisione indica che è necessario riportare la misura nella quale viene raggiunto il GES considerando per gli stock valutati il livello osservato per ciascun criterio, per l’insieme dei criteri e poi, a livello complessivo del pool di stock valutati secondo metodi di integrazione che devono essere definiti a livello comunitario. Inoltre serve indicare gli stock per i quali mancano informazioni adeguate per una valutazione.
Descrittore 4. Reti trofiche
La riformulazione degli standard metodologici si basa sul concetto di “surveillance indicators” ovvero indicatori atti a identificare eventuali deviazioni anomale che dovrebbero portare a nuove azioni di studio ed approfondimento e non, invece, ad azioni gestionali.
Descrittore 5. Eutrofizzazione
La nuova Decisione non presenta difformità sostanziali rispetto alla precedente per quanto attiene l’eutrofizzazione di origine umana ovvero del processo causato dall’arricchimento in nutrienti, in particolare composti dell’azoto e/o del fosforo, che determina un incremento della produzione primaria e della biomassa algale con conseguente alterazione delle comunità bentoniche e, in generale, diminuzione della qualità delle acque.
Descrittore 6. Integrità del fondo marino
La nuova Decisione integra e completa i criteri della precedente e restituisce definizioni degli stessi in termini operativi secondo cui le proprietà dei sistemi bentonici sono riferiti ad unità spaziali più semplici da valutare. Il termine “Danno fisico” viene sostituito da “Perturbazioni fisiche” intendendo quelle perturbazioni temporanee e reversibili; il termine “Perdita fisica” rimane invariato ma viene meglio descritto come la perdita dovuta alla modifica permanente del substrato o della morfologia del fondale marino e all’estrazione di substrati dal fondale
Descrittore 7. Condizioni idrografiche
In merito alle alterazioni permanenti delle condizioni idrografiche dovute alle infrastrutture costiere e marine realizzate, in corso di realizzazione o progettate, la nuova Decisione due criteri secondari, il D7C1 relativo all’estensione spaziale e il D7C2 relativo all’estensione degli habitat bentonici impattati a seguito delle modifiche permanenti delle condizioni idrografiche.
Descrittore 8. Contaminanti
La nuova Decisione indica 2 criteri , compatibili con la vecchia:
– la concentrazione delle sostanze inquinanti Primario), il cui rilascio nell’ambiente marino pone rischi significativi;
– effetti sul biota (secondario) ovvero eventuali effetti negativi sulle specie e sull’habitat, inclusi effetti cumulativi o sinergici, a causa di contaminanti.
Descrittore 9. Contaminanti nei prodotti della pesca
Il criterio è quello dei valori soglia da non superare per i contaminanti presenti nei tessuti commestibili (muscolo, fegato, uova, carne o altre parti molli, a seconda del caso) di prodotti della pesca in mare (inclusi pesci, crostacei, molluschi, echinodermi, alghe marine e altre piante marine) catturati o raccolti nell’ambiente naturale (esclusi i pesci pinnati di maricoltura).
Descrittore 10. Rifiuti marini
Come è noto la problematica relativa alla presenza di rifiuti solidi in ambiente marino è emersa soprattutto nell’ultimo decennio. Le attività di ricerca condotte negli ultimi anni stanno mettendo sempre più in evidenza come, oltre agli aspetti negativi legati a un deturpamento estetico del paesaggio marino, dalla presenza e accumulo di rifiuti marini possano emergere conseguenze negative sia per gli ecosistemi marini sia per la salute umana. La nuova Decisione è più chiara e semplice della vecchia, in grado di garantire una impostazione più coerente per la valutazione ambientale. Gli elementi dei criteri si riferiscono a: rifiuti marini spiaggiati; rifiuti marini flottanti; microrifiuti; rifiuti ingeriti da animali marini; specie di uccelli, mammiferi, rettili, pesci o invertebrati a rischio a causa dei rifiuti.
Descrittore 11.Rumore sottomarino
I criteri della nuova Decisione per quanto attiene l’introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, che non abbiano effetti negativi sull’ambiente marino, sono:
– suoni impulsivi;
– suoni continui a bassa frequenza.