Biodiversità e conservazione

Ripristino della natura: l’accordo sulla legge tra i co-legislatori UE

Il Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo preliminare sul testo del Regolamento sul ripristino della natura (Nature Restoration Law) adottato dalla Commissione UE, che fissa l’obiettivo per l’UE di ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marittime dell’UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Le reazioni delle Ong ambientaliste sul compromesso raggiunto.

I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio europeo hanno raggiunto il 9 novembre 2023 un accordo politico provvisorio sulla Legge UE sul ripristino della natura (Nature restoration law), proposta tramite l’adozione di Regolamento dalla Commissione UE per contribuire al ripristino a lungo termine della natura danneggiata nelle zone terrestri e marine dell’UE, per raggiungere gli obiettivi dell’UE in materia di clima e biodiversità e per rispettare gli impegni internazionali dell’UE, in particolare il Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework al 2030. Secondo la Commissione UE, l’implementazione del Regolamento apporterebbe notevoli benefici economici, poiché ogni euro investito si tradurrebbe in almeno 8 euro di benefici.

I co-legislatori hanno concordato un obiettivo per ripristinare almeno il 20% delle terre emerse e il 20% delle zone marine entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Per raggiungere questi obiettivi, i Paesi dell’UE devono ripristinare almeno il 30% dei tipi di habitat coperti dalla nuova legge in buone condizioni entro il 2030, al 60% entro il 2040 e al 90% entro il 2050.

Gli Stati membri dovranno adottare, attraverso un processo aperto, trasparente e inclusivo, piani nazionali di ripristino che dettaglino come intendono raggiungere questi obiettivi, dando priorità entro il 2030 alle aree situate nei Siti di Natura 2000. I co-legislatori hanno inoltre convenuto che una volta che un’area ha raggiunto una buona condizione, i Paesi dell’UE dovranno mirare a garantire che non si deteriori in modo significativo.

Per ripristinare la natura nei terreni utilizzati dal settore agricolo, i Paesi dell’UE dovranno attuare misure che mirino a raggiungere, entro la fine del 2030 e successivamente ogni sei anni, una tendenza positiva in due dei tre seguenti indicatori:
– lEuropean Grassland Butterfly Indicator, il bioindicatore approntato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA)  basato sul quantità di presenza di farfalle delle praterie;
–  la percentuale di terreni agricoli con caratteristiche paesaggistiche ad elevata biodiversità;
–  lo stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati.

Il ripristino delle torbiere drenate è una delle misure più efficaci in termini di costi per ridurre le emissioni nel settore agricolo e migliorare la biodiversità. I Paesi dell’UE devono pertanto attuare misure di ripristino dei suoli organici ad uso agricolo che costituiscono torbiere drenate su almeno il 30% di tali aree entro il 2030 (almeno un quarto dovrà essere riumidificato), il 40% entro il 2040 (almeno un terzo riumidificato) e del 50% entro il 2050 (almeno un terzo dovrà essere riumidificato), ma la riumidificazione sarà volontaria per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati.

I Paesi dell’UE devono inoltre invertire il declino delle popolazioni di impollinatori al più tardi entro il 2030 e raggiungere successivamente una tendenza all’aumento misurata almeno ogni sei anni.

Entro il 2030, i Paesi dell’UE dovranno attuare misure con l’obiettivo di raggiungere un trend positivo in diversi indicatori degli ecosistemi forestali. Allo stesso tempo, nell’UE dovranno essere piantati altri tre miliardi di alberi e almeno 25.000 km di fiumi dovranno essere ripristinati e trasformati in fiumi a corso libero.

I Paesi dell’UE dovranno inoltre garantire che entro il 2030 non vi sia alcuna perdita netta nell’area nazionale totale di spazi verdi urbani e di copertura arborea urbana nelle aree degli ecosistemi urbani rispetto al 2021. Dopo il 2030 devono aumentare questa percentuale, con progressi misurati ogni sei anni.

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, la Commissione dovrà valutare eventuali divari tra le esigenze finanziarie per il ripristino e i finanziamenti disponibili dell’UE e cercare soluzioni per colmare eventualmente tale divario.

I negoziatori hanno inoltre concordato un “freno di emergenza”, in modo che gli obiettivi per gli ecosistemi agricoli possano essere sospesi in circostanze eccezionali se creano gravi conseguenze a livello dell’UE sulla disponibilità di terreni necessari per garantire una produzione agricola sufficiente per il consumo alimentare dell’UE.

L’accordo dovrà essere adottato dal Parlamento e dal Consiglio, dopodiché la nuova legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo.

Sull’Accordo raggiunto le Ong ambientaliste europee hanno rilasciato una nota stampa in cui , pur dichiarando di essere liete di “constatare che tutti gli ecosistemi originariamente coperti dalla legge sono ancora inclusi nell’accordo, gli articoli sono stati annacquati rispetto alla proposta originaria della Commissione e alla posizione del Consiglio. È deludente vedere le numerose esenzioni incluse e l’eccessiva flessibilità per quanto riguarda gli obblighi per gli Stati membri”.

Queste le perplessità espresse sui principali elementi dell’Accordo:
l’ambito del ripristino terrestre non è stato limitato esclusivamente ai siti Natura 2000, ma sono state aggiunte significative lacune che possono ridurre l’area totale da ripristinare;
l’obbligo di prevenire il deterioramento è stato gravemente compromesso, rendendone difficile l’attuazione;
fortunatamente, in questo accordo sono stati inseriti requisiti concreti per aumentare la natura sui terreni agricoli e ripristinare le torbiere, ma la reintroduzione dell’articolo ha avuto un costo elevato, con concessioni significative fatte, come l’introduzione della possibilità di sospendere l’attuazione del legislazione, il cosiddetto “freno di emergenza”.

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