Sostenibilità

Prodotti sostenibili: l’entrata in vigore del Regolamento ESP

Il 18 luglio 2024 entrerà in vigore il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili che prevede condizioni di prestazione e informazione, note come “requisiti ” per quasi tutte le categorie di beni fisici, passaporto digitale di prodotto (DPP), norme per affrontare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti, prescrizioni per appalti pubblici verdi (GPP). Trattandosi di una legislazione quadro, le norme concrete sui prodotti entreranno in vigore progressivamente nel tempo e necessiteranno di atti delegati della Commissione UE.

Entra in vigore il 18 luglio 2024 il Regolamento UE 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio nell’UE, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma, nonché per ridurre l’impronta di carbonio e l’impronta ambientale complessive dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita.

I prodotti e il modo in cui li utilizziamo possono avere un impatto significativo sull’ambiente e il loro consumo nell’UE può quindi essere una delle principali cause di cambiamento climatico e inquinamento.

L’ESPR fa parte di un pacchetto di misure fondamentali per raggiungere gli obiettivi del Piano di azione per l’economia circolare e gli obiettivi ambientali e climatici dell’UE, raddoppiando il suo tasso di circolarità nell’uso dei materiali e conseguendo gli obiettivi di efficienza energetica entro il 2030.

Il Regolamento stabilisce condizioni di prestazione e informazione, note come “requisiti di progettazione ecocompatibile” per quasi tutte le categorie di beni fisici (con alcune eccezioni, come alimenti e mangimi) al fine di:
migliorare la durabilità, la riutilizzabilità, l’aggiornabilità e la riparabilità del prodotto;
rendere i prodotti più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse;
affrontare la presenza di sostanze che inibiscono la circolarità;
aumentare il contenuto riciclato;
– rendere i prodotti più facili da rigenerare e riciclare;
stabilire regole sulle emissioni di carbonio e sull’impatto ambientale;
migliorare la disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei prodotti.

L’ESPR contiene anche una serie di altre nuove misure:
Passaporto digitale del prodotto (DPP). Gli obblighi di informazione prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio in UE solo se è disponibile un passaporto digitale di prodotto che deve essere reso accessibile ai clienti prima che essi siano vincolati da un contratto di vendita, noleggio o vendita rateale, anche in caso di vendita a distanza per un periodo corrispondente almeno alla durata attesa di un prodotto specifico. In questo modo le aziende sono incentivate a seguire pratiche sostenibili sapendo che i dati saranno visibili ai consumatori, promuovendo un comportamento più responsabile che consentirà ai lavoratori delle varie filiere di essere più tutelati.

Norme per affrontare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti. La distruzione dei prodotti di consumo invenduti, quali i prodotti tessili e le calzature, da parte degli operatori economici sta diventando un problema ambientale diffuso in tutta l’Unione, in particolare a causa della rapida crescita delle vendite online. Si tratta di una perdita di risorse economiche preziose, in quanto i beni sono prodotti, trasportati e successivamente distrutti senza mai essere utilizzati per lo scopo previsto. Il Regolamento introdurre un obbligo di trasparenza per gli operatori economici, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, imponendo loro di divulgare informazioni sul numero e il peso dei prodotti di consumo invenduti di cui si disfano ogni anno almeno su una pagina facilmente accessibile del loro sito web, compresi i prodotti che non sono stati messi in vendita o che sono stati restituiti dal consumatore. Deroghe sono previste per uno dei seguenti motivi:
a) ragioni di carattere sanitario e in materia di igiene e sicurezza;
-b) danni ai prodotti derivanti dalla loro manipolazione o riscontrati dopo che i prodotti sono stati restituiti, che non possono essere riparati in maniera efficiente sotto il profilo dei costi;
– c) inidoneità dei prodotti allo scopo cui sono destinati, tenendo conto, se del caso, del diritto dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche;
d) mancata accettazione dei prodotti offerti come donazione;
e) inidoneità dei prodotti alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione;
f) invendibilità dei prodotti a causa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i prodotti contraffatti;
g) la distruzione è l’opzione con il minor impatto ambientale negativo.

Appalti pubblici verdi
Per contribuire all’obiettivo della neutralità climatica, del miglioramento dell’efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse e della transizione verso un’economia circolare che tuteli la salute pubblica e la biodiversità, garantendo che vi sia una domanda sufficiente di prodotti più ecosostenibili, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero, se del caso, allineare i loro appalti ai requisiti specifici in materia di appalti pubblici verdi. Rispetto a un approccio volontario, l’introduzione di requisiti obbligatori in materia di appalti pubblici verdi farà sì che sia sfruttato al meglio l’effetto leva della spesa pubblica per stimolare la domanda di prodotti più efficienti.
Amministrazioni ed Enti, aggiudicheranno appalti pubblici conformi alle prescrizioni minime stabilite dalla Commissione UE mediante atti di esecuzione sotto forma di specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, condizioni di esecuzione dell’appalto od obiettivi. Le prescrizioni minime si basano sulle due classi di prestazione più elevate, sui punteggi più alti o, se non disponibili, sui migliori livelli di prestazione possibili stabiliti nell’atto delegato. I criteri di aggiudicazione hanno, se del caso, una ponderazione minima, compresa tra il 15 % e il 30 %, nella procedura di aggiudicazione che consente loro di incidere in modo significativo sull’esito della procedura di gara favorendo la selezione dei prodotti più ecosostenibili. Gli obiettivi richiedono, su base annuale o pluriennale, una percentuale minima di appalti pari al 50 % condotti a livello delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, o a livello nazionale aggregato, per i prodotti più ecosostenibili

L’ESPR è una legislazione quadro, il che significa che le norme concrete sui prodotti entreranno in vigore progressivamente nel tempo, prodotto per prodotto, oppure orizzontalmente, sulla base di gruppi di prodotti con caratteristiche simili. 

Il successo dell’ESPR – ha sottolineato la Commissione – dipenderà dalla garanzia di un elevato livello di trasparenza e di un approccio inclusivo, in cui il pubblico e tutte le parti interessate siano ben informate e abbiano la possibilità di contribuire”.


 

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