Da oggi è obbligatoria in etichetta l’indicazione dell’origine della materia prima dei prodotti lattiero caseari in Italia come ad esempio il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini. Tutto quello che c’è da sapere sulla sperimentazione introdotta che rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2019, salvo che nel frattempo non divenga standard a livello di Unione europea.
Scatta il 19 aprile 2017 l’obbligo previsto dal D.I. 9 dicembre 2016 “Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori” (G.U. n. 15 del 19 gennaio 2017).
“Questo è un traguardo storico per il nostro Paese che ci consente di creare un nuovo rapporto tra produttori e consumatori – ha affermato il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Martina co-firmatario del provvedimento assieme al Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda – Siamo da sempre in prima linea nella costruzione di politiche di massima informazione e trasparenza nei confronti di chi acquista prodotti agroalimentari e questa scelta lo dimostra. Una sperimentazione che ora auspichiamo possa trasformarsi in uno standard europeo. I cittadini, infatti, devono essere informati per poter scegliere consapevolmente cosa mettere a tavola. Questo vuol dire tutelare il Made in Italy, il lavoro dei nostri allevatori e fa crescere una vera e propria cultura del cibo. La nostra battaglia in Europa quindi non finisce qui. Andiamo avanti collaborando ancora con la Commissione per rafforzare sempre più gli strumenti a disposizione e affermare così un modello distintivo di qualità ed eccellenza“.
La fase sperimentale cui ha fatto cenno il Ministro rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2019 in attesa che la Commissione UE, a cui MiPAAF e MiSE devono trasmettereentro il 31 dicembre 2018 un rapporto sull’applicazione delle disposizioni del Decreto, si pronunci relativamente alla sua compatibilità con il diritto comunitario ovvero adotti, come invitata a fare dal Parlamento europeo, l’indicazione obbligatoria del Paese di origine o del luogo di provenienza per il latte e per il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari prima del 31 marzo 2019, determinando la perdita di efficacia dello stesso Decreto.
Analoghe iniziative sono state intraprese anche da altri Stati europei, tra i quali la Francia, dove il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore – per un periodo di due anni – un Decreto che introduce l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine di latte, prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne preincartati.
Le nuove regole si applicano a tutti i tipi di latte (vaccino, bufalino, ovi-caprino, d’asina o di altra origine animale) e ai prodotti lattiero-caseari indicati all’interno dell’Allegato 1, che siano preimballati e destinati al consumo umano:
– latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti;
– latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti;
– latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o di cacao;
– siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche
addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove;
– burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili;
– formaggi, latticini e cagliate;
– latte sterilizzato a lunga conservazione;
– latte UHT a lunga conservazione.
Con una prima Circolare del 2 febbraio 2017, il MiSE forniva chiarimenti riguardo al contenuto delle disposizioni del Decreto, specificando che con la locuzione “tutti i tipi di latte” si è inteso ricomprendere il prodotto della mungitura delle specie animali indicate e che sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione del decreto il latte fresco, i prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario, nonché i prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Reg. 1151/2012/UE.
I prodotti lattiero- caseari rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto sono quelli preimballati ai sensi dell’art. 2 par. 2, lett. e) del Reg. 1169/2011/EU, con conseguente esclusione dei prodotti venduti sfusi, di quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. Non vi rientrano, inoltre, i prodotti non destinati al consumatore finale perché destinati ad essere ulteriormente processati.
Con riguardo alle modalità di indicazione dell’origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari, attraverso le espressioni “Paese di Mungitura” e “Paese di condizionamento o Paese di trasformazione“, la Circolare specifica che l’obbligo in questione incombe sul soggetto responsabile delle informazioni in etichetta, come definito all’art. 8 del Reg. 1169/2011/EC ovvero “l’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione“.
Non sono tenuti a riportare queste informazioni, invece, gli operatori che hanno fornito gli ingredienti contenenti il latte utilizzato nella lavorazione del prodotto caseario preimballato, non essendo questi alimenti destinati al consumatore finale.
La Circolare specifica, inoltre, che per “Paese di condizionamento” deve intendersi il luogo in cui è avvenuto l’ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione o del latte UHT, mentre per “Paese di trasformazione” deve intendersi il paese di origine dell’alimento ai sensi dell’art. 60 del Codice doganale dell’Unione, ovvero il luogo in cui il latte ha subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata.
Chiarificazioni sono fornite anche con riguardo alle diciture contenute all’interno dell’Art. 3 del Decreto che disciplina le modalità di indicazione dell’origine in etichetta per il latte e i prodotti caseari nell’ipotesi in cui la mungitura, il condizionamento o la trasformazione siano avvenuti in più Paesi. La Circolare precisa che l’espressione “latte di Paesi UE” o “latte di Paesi non UE” può essere utilizzata dall’impresa responsabile delle informazioni anche se la singola confezione di latte contenga non una selezione di latti, ma latte avente origine di volta in volta da un solo Paese UE o da un solo Paese non UE, a condizione che l’approvvigionamento del latte da parte della medesima impresa provenga abitualmente da diversi Paesi UE o diversi Paesi non UE.
Una successiva Circolare congiunta di MiSE e MiPAAF del 24 febbraio 2017 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2017) forniva ulteriori disposizioni applicative, tra cui, in aggiunta alle diciture di origine previste dal decreto, la possibilità di impiegare diciture con significato equivalente a quelle previste dagli articoli 2 e 3 del decreto purché le stesse non ingenerino confusione nel consumatore, quali:
– una indicazione della provenienza regionale del latte, come “nodini di latte pugliese” o “100% latte sardo” da riportare assieme a quella obbligatoria “origine del latte: Italia”;
– l’indicazione “latte 100% italiano”, “100% latte italiano” o “latte italiano 100%”, da riportare in aggiunta a quelle obbligatorie dell’articolo 2 del decreto, quando il paese di mungitura e il paese di condizionamento o trasformazione siano l’Italia.
L’origine del latte e dei derivati dovrà essere indicata in etichetta in modo chiaro, visibile e facilmente leggibile. Per favorire e facilitare l’accesso del consumatore alle informazioni e di rendere più efficaci le campagne di promozione, il Decreto n. 990 del 28 marzo del MiPAAF ha definito le Linee guida per le indicazioni in etichetta dell’origine e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari previste dal Decreto Interministeriale del 9 dicembre 2017, come successivamente integrate e modificate, anche al fine di garantire un congruo termine per la loro implementazione.
In particolare, viene previsto che :
– l’origine del latte e dei derivati dovrà essere indicata in etichetta in modo chiaro, visibile e facilmente leggibile;
– le indicazioni dell’origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari devono essere stampate in caratteri con dimensioni coerenti;
– indicazioni volontarie in etichetta, qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese, devono essere apposte con rilevanza equivalente e nel medesimo campo visivo delle indicazioni dell’origine obbligatorie ai sensi del medesimo Decreto;
– tali Linee guida entrano in vigore il 31 maggio 2017.
I prodotti che non soddisfano i requisiti del Decreto Interministeriali 9 dicembre 2016, immessi sul mercato o etichettati prima del 19 aprile 2017, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre 180 giorni da tale data. Decorso questo termine, al fine di evitare il ritiro delle confezioni ancora presenti sul mercato, è possibile utilizzare delle etichette inamovibili per integrare le informazioni obbligatorie presenti nel Decreto.
“Finalmente, 1,7 milioni di mucche da latte presenti in Italia possono mettere la firma sulla propria produzione di latte, formaggi e yogurt che – ha sottolineato la Coldiretti – è garantita a livelli di sicurezza e qualità superiore grazie al sistema di controlli realizzato dalla rete di veterinari più estesa d’Europa, ma anche ai primati conquistati a livello comunitario con la leadership europea con 49 formaggi a denominazione di origine realizzati sulla base di specifici disciplinari di produzione“.