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End of Waste: qualificare i rifiuti spetta allo Stato e non alle Regioni

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Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza sull’annosa questione della cessazione della qualifica dei rifiuti, con la quale ha stabilito che spetta al MATTM individuare le tipologie di materiale da non considerare rifiuti, e che rischia ora di bloccare il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni per gli impianti di riciclo per quelle categorie di rifiuto che non siano già inserite nei criteri “End of Waste” comunitari o nazionali.

Con un Comunicato del 1° marzo 2018, il Consiglio di Stato – IV Sezione ha annunciato la pubblicazione della sentenza n. 1129/2018 con la quale riforma la sentenza del Tar Veneto n. 1422/2016, affermando in via di principio che spetta allo Stato e non alle Regioni il potere di individuare, ad integrazione di quanto già previsto dalle direttive comunitarie, le ulteriori tipologie di materiale da non considerare più come rifiuti, in quanto riciclabili, sulla base di un analisi caso per caso.

Il caso ha riguardato un’impresa che era già stata autorizzata ad una attività sperimentale per il trattamento ed il recupero dei rifiuti costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici, per un periodo di due anni, alla quale la Giunta regionale Veneto ha poi respinto la richiesta di qualificare le attività svolte nel proprio impianto industriale, come attività di recupero “R3” (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), poiché, per tali materiali, la normativa comunitaria al momento non lo prevede.

Il TAR Veneto aveva accolto il ricorso dell’impresa e conseguentemente annullato il diniego, ritenendo che in mancanza di espresse previsioni comunitarie, aveva ritenuto sussistente “il potere e il dovere” da parte delle Regioni di procedere ad una valutazione casistica rilasciando l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) quando la sostanza che si ottiene dal trattamento e dal recupero del rifiuto soddisfi le quattro condizioni previste dall’art.184-ter del Dlgs n.152/2006 (il cosiddetto “Testo Unico Ambientale”) per non essere più considerata come rifiuto, ovvero “a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”.

Il Consiglio di Stato, senza entrare nel merito tecnico della questione, ha osservato, alle luce dell’art. 6 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE riguardante la “cessazione della qualifica di rifiuto” (End of Waste) che:
a) la disciplina della cessazione della qualifica di “rifiuto” è riservata alla normativa comunitaria;
b)  quest’ultima ha previsto che sia comunque possibile per gli Stati membri valutare altri casi di possibile cessazione;
c) tale prerogativa tuttavia compete allo Stato e precisamente al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM),  che deve provvedere con propri regolamenti.

Di fatto la Sentenza del Consiglio di Stato sconfessa anche il MATTM che con una Circolare del 1° luglio 2016, avente ad oggetto” Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto” aveva indicato che “in via residuale, le Regioni – o gli enti da queste individuati – possono, in sede di rilascio dell’autorizzazione prevista agli articoli 208, 209 e 211, [ndr: del Decreto Legislativo n. 52 del 2006, il cosiddetto “Testo Unico Ambientale”] e quindi anche in regime di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), definire criteri EoW, previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate al comma I dell’articolo 184-ter, rispetto a rifiuti che non sono stati oggetto di regolamentazione dei succitati regolamenti comunitari o decreti ministeriali”.

La sentenza del Consiglio di Stato è destinata ad avere ripercussioni sul settore della circular economy perché di fatto rischia di bloccare il rilascio delle autorizzazioni per il riciclo delle categorie di rifiuto che non siano già inserite nei criteri EoW comunitari o nazionali, in attesa che il MATTM provveda caso per caso, mentre in UE ci si appresta ad adottare il Pacchetto  che modifiche le Direttive sui Rifiuti, ridurre i rifiuti e spingere per obiettivi ambiziosi di riciclaggio.

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