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DNSH: i nuovi orientamenti tecnici per l’applicazione del principio

Con una Comunicazione la Commissione UE ha aggiornato gli orientamenti per l’applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo (DNSH) a cui debbono fare riferimento le amministrazioni degli Stati membri per gli interventi (sia riforme che investimenti) dei PNRR. Una lista di controllo basata sull’ “albero delle decisioni” dovrebbe essere usata per ciascuna misura del PNRR.

Sulla GUUE dell’11 ottobre 2023 è stata pubblicata la Comunicazione Orientamenti tecnici del principio ‘non arrecare un danno significativo’ a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e resilienza” della Commissione UE che aggiorna la precedente, destinata ad aiutare le autorità nazionali su come valutare le misure da inserire nei Piani per la ripresa e la resilienza (PNRR) alla luce del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), in base al loro impatto sugli obiettivi ambientali dell’UE.

La Commissione UE dà seguito all’impegno assunto nella proposta di Regolamento che istituisce la Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) per sostenere lo sviluppo, la produzione o il rafforzamento delle rispettive catene di valore nell’UE delle tecnologie digitali e profonde, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie, al fine di raggiungere gli obiettivi della transizione verde e digitale.

Rispetto alla versione precedente si segnala il riferimento ai prodotti finanziari attuati nell’ambito del Fondo InvestEU, per i quali si richiede di dimostrare l’assenza di danno significativo ai 6 obiettivi ambientali: mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; economia circolare; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Nella parte successiva la Comunicazione chiarisce come dovrebbe essere applicato il principio nel contesto del dispositivo per la ripresa e resilienza (RFF). In particolare si precisa che gli Stati membri:
– devono fornire una valutazione DNSH per ogni singola misura del rispettivo PNRR, valutare sia le riforme che gli investimenti;
– che è possibile adottare un approccio semplificato per quelle che non hanno impatti prevedibili o che hanno un impatto prevedibile trascurabile su tutti o alcuni dei sei obiettivi ambientali;
– che quando una misura risulta sostenere al 100 % uno dei sei obiettivi ambientali, essa è considerata conforme al principio DNSH per tale obiettivo.
Inoltre, viene precisato che il rispetto del diritto ambientale nazionale e dell’UE applicabile è un obbligo distinto e non esonera dalla necessità di effettuare una valutazione DNSH, le valutazioni d’impatto inerenti alle dimensioni ambientali o la verifica di sostenibilità di una misura devono essere prese in considerazione ai fini della valutazione DNSH.

Il paragrafo 2.4 stabilisce i princìpi guida in materia di valutazione DNSH. Essi sono:
 1. Nell’ambito del RRF, gli effetti diretti e gli effetti indiretti primari di una misura sono pertinenti per la valutazione DNSH.
2. La valutazione DNSH deve considerare il ciclo di vita dell’attività derivante dalla misura.
3. Le misure che promuovono una maggiore elettrificazione (ad es. industria, trasporti ed edilizia) sono considerate compatibili con la valutazione DNSH per l’obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici.
4. Per le attività economiche per le quali non esiste un’alternativa tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale, gli Stati membri possono dimostrare che una misura non arreca danno significativo adottando i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali nel settore.
5. Alla luce delle condizioni sopra enunciate, le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare al principio DNSH ai fini dell’RRF, data l’esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio.
6. Per garantire che le misure siano consone all’evoluzione futura e non comportino effetti di dipendenza dannosi (lock-in) e per promuovere effetti dinamici favorevoli, possono essere necessari investimenti e riforme di accompagnamento.

La conformità al principio DNSH, in base ai presenti principi guida, dovrebbe essere integrata nella progettazione delle misure, anche a livello di target intermedi e finali.

Il paragrafo 2.5 della Comunicazione evidenzia che gli Stati membri non sono tenuti a fare riferimento ai “criteri di vaglio tecnico” (criteri quantitativi e/o qualitativi) stabiliti a norma del Regolamento Tassonomia per corroborare la conformità al principio DNSH.

Per agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro PNRR, la Commissione ha preparato una lista di controllo (Allegato I) che si basa sull’albero delle decisioni che dovrebbe essere usata per ciascuna misura del PNRR, Invitando gli Stati membri a rispondere alle domande poste nella lista di controllo, e ad integrare le risposte nei rispettivi PNRR, nell’ambito della descrizione di ogni misura.

Albero delle decisioni (Fonte: Commissione UE)

L’albero delle decisioni consta di due fasi:
1. Filtrare i sei obiettivi ambientali per individuare quelli che richiedono una valutazione di fondo Quale primo passo, gli Stati membri sono invitati a completare la parte 1 della lista di controllo per individuare quale dei sei obiettivi ambientali richieda una valutazione di fondo della misura alla luce del principio DNSH.
2. Fornire una valutazione di fondo DNSH per gli obiettivi ambientali che la richiedono.

La Comunicazione consta dei seguenti allegati:
Allegato I – Lista di controllo DNSH;
Allegato II – Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH, prevista dalla parte 2 della lista di controllo;
Allegato III – Condizioni specifiche applicabili alla conformità all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici del principio DNSH nel dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) riguardo alle misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione;
 Allegato IV – Simulazioni esemplificative di valutazione alla luce del principio DNSH.

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