Con una Comunicazione la Commissione UE ha aggiornato gli orientamenti per l’applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo (DNSH) a cui debbono fare riferimento le amministrazioni degli Stati membri per gli interventi (sia riforme che investimenti) dei PNRR. Una lista di controllo basata sull’ “albero delle decisioni” dovrebbe essere usata per ciascuna misura del PNRR.
Sulla GUUE dell’11 ottobre 2023 è stata pubblicata laComunicazione“Orientamenti tecnici del principio ‘non arrecare un danno significativo’ a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e resilienza”della Commissione UE che aggiorna la precedente, destinata ad aiutare le autorità nazionali su come valutare le misure da inserire nei Piani per la ripresa e la resilienza (PNRR) alla luce del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), in base al loro impatto sugli obiettivi ambientali dell’UE.
La Commissione UE dà seguito all’impegno assunto nellaproposta di Regolamentoche istituisce laPiattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa(STEP) per sostenere lo sviluppo, la produzione o il rafforzamento delle rispettive catene di valore nell’UE delletecnologie digitali e profonde, delletecnologie pulitee dellebiotecnologie, al fine di raggiungere gliobiettivi della transizione verde e digitale.
Rispetto alla versione precedente si segnala il riferimento aiprodotti finanziariattuati nell’ambito delFondo InvestEU, per i quali si richiede di dimostrare l’assenza di danno significativo ai6 obiettivi ambientali:mitigazione dei cambiamenti climatici;adattamento ai cambiamenti climatici;uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;economia circolare;prevenzione e riduzione dell’inquinamento;protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Nella parte successiva la Comunicazione chiarisce come dovrebbe essere applicato il principio nel contesto del dispositivo per la ripresa e resilienza (RFF). In particolare si precisa che gli Stati membri:
– devonofornire una valutazione DNSH per ogni singola misura del rispettivo PNRR, valutare sia le riforme che gli investimenti;
– cheè possibile adottare un approccio semplificato per quelle che non hanno impatti prevedibili o che hanno un impatto prevedibile trascurabile su tutti o alcuni dei sei obiettivi ambientali;
– che quando una misura risulta sostenere al 100 % uno dei sei obiettivi ambientali, essa è considerata conforme al principio DNSH per tale obiettivo.
Inoltre, viene precisato cheil rispetto del diritto ambientale nazionale e dell’UE applicabile è un obbligo distinto e non esonera dalla necessità di effettuare una valutazione DNSH, levalutazioni d’impatto inerenti alle dimensioni ambientali o la verifica di sostenibilità di una misura devono essere prese in considerazione ai fini della valutazione DNSH.
Il paragrafo 2.4 stabilisce iprincìpi guida in materia di valutazione DNSH. Essi sono:
1. Nell’ambito del RRF, glieffetti diretti e gli effetti indiretti primari di una misura sono pertinenti per la valutazione DNSH.
2. La valutazione DNSH deveconsiderare il ciclo di vita dell’attività derivante dalla misura.
3. Lemisure che promuovono una maggiore elettrificazione(ad es. industria, trasporti ed edilizia) sonoconsiderate compatibili con la valutazione DNSHper l’obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici.
4. Per leattività economiche per le quali non esiste un’alternativa tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale, gli Stati membri possono dimostrare che una misura non arreca danno significativoadottando i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali nel settore.
5. Alla luce delle condizioni sopra enunciate, lemisure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generalenon si dovrebbero considerare al principio DNSH ai fini dell’RRF, data l’esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio.
6. Per garantire che lemisure siano consone all’evoluzione futura e non comportino effetti di dipendenzadannosi(lock-in) e per promuovere effetti dinamici favorevoli,possono essere necessari investimenti e riforme di accompagnamento.
Laconformitàal principio DNSH, in base ai presenti principi guida, dovrebbeessere integrata nella progettazione delle misure, anche a livello di target intermedi e finali.
Il paragrafo 2.5 della Comunicazione evidenzia che gliStati membri non sono tenuti a fare riferimento ai “criteri di vaglio tecnico”(criteri quantitativi e/o qualitativi) stabiliti a norma delRegolamento Tassonomiaper corroborare la conformità al principio DNSH.
Per agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro PNRR, la Commissione ha preparato unalista di controllo(Allegato I) che si basa sull’albero delle decisioniche dovrebbe essere usata per ciascuna misura del PNRR, Invitando gli Stati membri a rispondere alle domande poste nella lista di controllo, e ad integrare le risposte nei rispettivi PNRR, nell’ambito della descrizione di ogni misura.

L’albero delle decisioni consta di due fasi:
1.Filtrare i sei obiettivi ambientali per individuare quelli che richiedono una valutazione di fondoQuale primo passo, gli Stati membri sono invitati a completare la parte 1 della lista di controllo per individuare quale dei sei obiettivi ambientali richieda una valutazione di fondo della misura alla luce del principio DNSH.
2.Fornire una valutazione di fondo DNSH per gli obiettivi ambientali che la richiedono.
La Comunicazione consta dei seguenti allegati:
Allegato I –Lista di controllo DNSH;
Allegato II –Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH, prevista dalla parte 2 della lista di controllo;
Allegato III –Condizioni specificheapplicabili alla conformità all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici del principio DNSH nel dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) riguardo allemisure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione;
Allegato IV –Simulazioni esemplificative di valutazione alla luce del principio DNSH.
