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In vigore disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo

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È entrato in vigore il 22 agosto 2017 il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 sulla “Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo“.
Il Decreto che ha come oggetto la gestione delle terre e rocce qualificate come sottoprodotti per tutti i cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, la disciplina del deposito temporaneo di quelle considerate come rifiuto, l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifiche.

Il provvedimento, atteso fin dal 2014, era stato già approvato nel luglio 2016 dal Consiglio dei Ministri, dopo i previsti passaggi alla Camera e al Senato, ma non era mai stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, dovrebbe risolvere le criticità riscontrate sia dagli operatori che dai soggetti istituzionali preposti ai controlli, consentendo di rafforzare la tutela ambientale e insieme la competitività delle imprese e rispondere al contempo ai principi e agli obiettivi del processo verso un modello economico di tipo “circolare”, recependo, inoltre, le richieste formali della Commissione UE e di evitare che l’Eu-Pilot aperto su questo tema evolva in una procedura d’infrazione nei confronti del nostro Paese.

Con una disciplina più semplice e più chiara abbiamo disciplinato in modo organico tutta la materia, evitando che le imprese, in preda ad incertezze normative e col rischio di interminabili trafile burocratiche che oggi durano anche fino a due anni, considerino ogni terra e roccia da scavo come un rifiuto e non come sottoprodotto – ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gian Luca Galletti – Grazie a questo testo otteniamo tanti risultati insieme: miglioriamo la tutela delle risorse naturali grazie al minore smaltimento in discarica e al minor utilizzo di materiale di cava, ma allo stesso tempo diamo più forza alle aziende che operano nel rispetto dell’ambiente con lavori nei cantieri più veloci e potenziali minori costi derivanti dall’approvvigionamento di materia prima“.

Tra le principali peculiarità del provvedimento:

– la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici, evitando così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;

– le procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;

– una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;

– il rafforzamento del sistema dei controlli;

 la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 186 del D.lgs. n. 152 del 2006 o del DM n. 161 del 2012. Proprio quest’ultimo punto introdotto al comma 1 dell’Art. 27 (Disposizioni intertemporali, transitorie, finali), sopprimendo la precedente disposizione di cui al comma 5, sembra essere stato esplicitamente richiesto dal Capo dello Stato che vi avrebbe intravisto la possibile sanatoria di violazioni delle previgenti normative, chiarendo che nel caso di un progetto o un piano di utilizzo approvato, i materiali riconducibili alla nozione di “terre e rocce da scavo” che risultino utilizzati e gestiti in conformità al suddetto progetto o piano di utilizzo, restano a tutti gli effetti con la qualifica di sottoprodotti, come da previgenti normative.

Il testo è costituito da 31 articoli:

Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1-3);

Titolo II – Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto:

Capo I – Disposizioni comuni (artt. 4-7);

Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni (artt. 8-19);

Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni (artt. 20-21);

Capo IV – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA (art. 22);

Titolo III – Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (art. 23);

Titolo IV – Terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti (art. 24);

Titolo V – Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica (artt. 25-26);

Titolo VI – Disposizioni intertemporali, transitorie e finali (art. 27-31);

e nei seguenti 10 Allegati

Allegato 1 – Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (articolo 8);

Allegato 2 – Procedure di campionamento in fase di progettazione (articolo 8);

Allegato 3 – Normale pratica industriale (articolo 2, comma 1, lettera o);

Allegato 4 – Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (articolo 4);

Allegato 5 – Piano di utilizzo (articolo 9);

Allegato 6 – Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 (articolo 21);

Allegato 7 – Documento di trasporto (articolo 6);

Allegato 8 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (articolo 7);

Allegato 9 – Procedure di campionamento in corso d’opera e per i controlli e le ispezioni (articoli 9 e 28);

Allegato 10 – Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all’articolo 4, comma 3 contestualmente alla sua entrata in vigore, sono stati abrogati il DM 161/2012 sulla gestione dei grandi cantieri; l’articolo 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs 152/2006 che ne chiarisce il campo di applicazione; gli articoli 41, comma 2 e 41-bis DL 69/2013 (legge 98/2013) sui materiali di riporto e sulla gestione dei piccoli cantieri.

Contestualmente all’entrata in vigore del Decreto sono stati abrogati:
 il DM 161/2012 sulla gestione dei grandi cantieri;
– l’articolo 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs 152/2006 che ne chiarisce il campo di applicazione;
– gli articoli 41, comma 2 e 41-bis DL 69/2013 (legge 98/2013) sui materiali di riporto e sulla gestione dei piccoli cantieri.

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