Risorse e rifiuti

RENTRi: il Regolamento in GU entro la fine dell’anno

Il Decreto con il Regolamento del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRi) e i nuovi modelli (registri di carico e scarico e FIR, formulari d’identificazione), in fase di verifica di conformità con la legislazione UE, sarà probabilmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro la fine dell’anno, ma i soggetti obbligati effettueranno l’iscrizione a partire dal 2024.

Dopo la fase di sperimentazione avviata nel giugno 2021 del prototipo messo a punto dal MiTE con la collaborazione dell’Albo nazionale gestori ambientali e la consultazione dei portatori di interesse sulla iniziale proposta del Ministero, il Decreto recante il Regolamento che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. n.152/2006 (il cosiddetto Testo Unico Ambientale), integrati nel registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRi), istituito ai sensi dell’articolo 6 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, è stato notificato il 29 settembre 2022 alla Commissione UE per la verifica di conformità della norma tecnica al diritto dell’Unione.

Lo schema di Regolamento è stato predisposto con l’intento di definire un nuovo paradigma in tema di tracciabilità impostato sulla coesistenza e coniugazione di adempimenti vigenti in modalità cartacea con nuove disposizioni in versione digitale degli stessi, al fine di rendere funzionale la trasmissione ed acquisizione dei dati ambientali relativi al ciclo ed alla gestione dei rifiuti al RENTRi.

La previsione di Regolamento vuole porre le basi ad un sistema che dovrà garantire fruibilità e semplificazione, nonché essere funzionale all’adozione di politiche di sviluppo, passando necessariamente attraverso la riduzione degli oneri amministrativi e burocratici per le imprese, in un’ottica di semplificazione e proporzionalità. Il tema della tracciabilità dei rifiuti ha assunto, in questi anni, particolare valenza quale strumento per combattere fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti; tuttavia occorre modernizzare la PA attraverso l’utilizzo di sistemi informatici condivisi finalizzati ad una maggiore diffusione e conoscenza dei dati ambientali riferiti al settore dei rifiuti, in quanto elemento strategico fondamentale per l’attuazione delle politiche di economia circolare.

La Commissione UE e gli altri Stati membri hanno 90 giorni di tempo dalla data di notifica per valutare la bozza del decreto italiano ed eventualmente esprimere un parere. Se alla scadenza di tale termine la Commissione non richiederà maggiori approfondimenti, verrà dato il nulla osta per procedere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il RENTRi è articolato in:
– una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
– una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16.
Il RENTRi è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Il RENTRi introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRi, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica:
gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; – i produttori di rifiuti pericolosi;
gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

Se non ci saranno obiezioni della Commissione UE, il Decreto sarà pubblicato sulla GU alla fine dell’anno, in linea con il cronoprogramma della Strategia nazionale per l’economia circolare.

Dalla data di entrata in vigore del Regolamento, l’iscrizione al RENTRi è effettuata con le seguenti tempistiche:
– a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
– a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
-a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati.

 

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