Risorse e rifiuti

MUD 2016: pubblicate dall’ISPRA indicazioni aggiuntive per compilazione

mud 2016

Sulla G.U. n. 300 del 28 dicembre 2015 è stato pubblicato il D.P.C.M. 21 dicembre 2015 relativo Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2016 che  conferma il Modello 2015 per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2016, con riferimento all’anno 2015.

Come previsto nello stesso D.P.C.M. nei giorni scorsi sono state pubblicate sul sito dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) le informazioni aggiuntive alle istruzioni utili alla corretta compilazione del MUD 2016.

Il documento oltre a dare indicazioni per la corretta compilazione della modulistica sulla base delle situazioni di criticità emerse l’anno scorso, precisa quali sono le normative di riferimento a seguito delle modifiche intervenute per l’elenco e la classificazione dei rifiuti.

In merito all’elenco dei rifiuti si chiarisce che la Decisione 2014/955/UE ha introdotto alcune nuove voci (poche in verità), passando da 839 a 842 e rivisitandone altre, e che a decorrere dal 1° giugno 2015 il riferimento ai fini del MUD non è più quello di cui all’Allegato D del D.lgs. n. 152/2006, bensì quello allegato alla Decisione.
Inoltre, sempre dal 1° giugno 2015 si applica il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha sostituito l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE sull’elenco dei rifiuti pericolosi.
Per cui, a livello di compilazione del MUD andranno riportati i dati così come inseriti nei registri di carico e scarico e nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati. Qualora il cambio di classificazione abbia interessato rifiuti che si trovavano in deposito presso il produttore nel momento del cambio di classificazione dovranno essere contabilizzate due operazioni separate, come da esempio illustrato.

Oltre alle imprese, anche i Comuni sono sottoposti all’obbligo di dichiarazione MUD per i rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione, per cui si ribadisce che i dati dovranno essere trasmessi esclusivamente per via telematica, tramite l’apposito sito predisposto da Unioncamere (www.mudcomuni.it). In particolare, l’ISPRA sottolinea di fare attenzione alle informazioni inserite nelle comunicazioni su Imballaggi, Veicoli fuori uso e RAEE, essendosi riscontrati errori e/o duplicazioni.

Per quanto attiene ai Materiali, la compilazione della sezione deve essere effettuata seguendo i criteri dell’Art. 184-ter del Dlgs. n. 152/2006  sulla Cessazione della qualifica di rifiuto. Laddove l’autorizzazione, in regime ordinario, specifichi che il gestore produce MPS, queste andranno inserite nella scheda materiali. Per quanto riguarda quindi i criteri individuati a livello europeo, i regolamenti stabiliscono che il materiale cessa di essere rifiuto all’atto della cessione dal produttore all’utilizzatore.

Nel caso in cui i materiali vengano prodotti attraverso cicli produttivi che impiegano, in diverse quantità sia rifiuti sia materie prime, il dichiarante dovrà riportare, tramite stima fatta con la migliore accuratezza possibile, la sola quota di materiali secondari ascrivibili ai rifiuti. Qualora i materiali generati siano semilavorati non classificabili come “rottami”, la quantità dovrà essere riportata alla voce assimilabile per caratteristiche merceologiche: per esempio billette di ferro prodotte dalla fonderia andranno inserite nei “rottami di ferro e acciaio”.

Per quanto riguarda la Comunicazione dei RAEE, sono tenuti alla compilazione solo i soggetti coinvolti nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti da AEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 49/2014, mentre coloro che gestiscono quelli che non vi rientrano sono tenuti a compilare esclusivamente la Comunicazione Rifiuti.
Qualora i soggetti dichiaranti gestiscano gli uni e gli altri, sono tenuti a compilarle entrambe, a cui vanno allegati i moduli di ricezione da terzi, di trasporto, di destinazione, di gestione.

Per la Comunicazione Veicoli Fuori Uso, per la quale “sono stati riscontrati diversi casi in cui le dichiarazioni dei soggetti gestori hanno dato luogo a bilanci di massa negativi per gli impianti rispetto alle quantità gestite nell’anno di riferimento”, l’attenzione degli operatori deve essere posta sulla compilazione della schede AUT, ROT e FRA, in particolare:
– nella scheda AUT deve risultare che la quantità di rifiuto ricevuto da terzi (160104) a meno delle quote in giacenza alla fine dell’anno di riferimento sottratte le quantità di rifiuti prodotti nell’unità locale sia maggiore di zero e risulti uguale al reimpiego; il rifiuto va indicato come ricevuto anche se è l’autodemolitore a provvedere alla radiazione;
– scheda ROT e FRA deve risultare che le quantità dei rifiuti ricevuti da terzi a meno delle quote di quei rifiuti in giacenza alla fine dell’anno di riferimento sottratte le quantità dei rifiuti prodotti nell’unità locale sia maggiore di zero e risulti uguale al reimpiego.
A fronte di numerose anomalie rilevate in sede di compilazione”, l’ISPRA ribadisce che nel Modulo RT è possibile barrare la dicitura “privati” nel solo caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto da soggetti non individuabili come imprese o enti (p.es. condomini, studi medici, ecc.) e non va mai utilizzata nel caso di rifiuti provenienti da imprese (comprese le ditte individuali) o da enti. In quest’ultimo caso è necessario indicare il codice fiscale dell’impresa (comprese le ditte individuali) o dell’ente.

Precisazioni anche per le giacenze al 31 dicembre 2015 che devono essere distinte a seconda che siano state stoccate per recupero o smaltimento e lo smaltimento o avvio a recupero è avvenuto o avviene nell’anno in corso:
– se al momento della compilazione ci sono stati conferimenti nel 2016, devono essere immessi i dati dai formulari 2016;
– se invece rimangono stoccati, bisogna eseguire una stima sulla base dei conferimenti degli anni precedenti, a seconda dell’avvio ad impianti autorizzati a recupero (R) o smaltimento (D).

Infine, vengono fornite indicazioni per le imprese che svolgono attività inerenti i rifiuti da Costruzione e Demolizione (C&D):
– nel caso di rifiuti inerti prodotti in cantieri che non costituiscono unità locali, il modulo RT che viene presentato da gestori e trasportatori deve fare riferimento al singolo cantiere ove è stato generato il rifiuto;
– sono escluse dal MUD in quanto produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo solo le imprese che svolgono attività di costruzione e demolizione come attività principale e l’esclusione vale per tutti i rifiuti classificati con codici appartenenti alla famiglia dei CER 17.

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