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GPP: disposizioni “verdi” dell’Agenda Verde del Ministro Orlando

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Il collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2014 contiene delle novità che se tempestivamente applicate potrebbero dare una spinta all’economia sostenibile del nostro Paese, come avverrebbe con le nuove norme predisposte per gli acquisti verdi delle pubbliche amministrazioni che tendono ad un uso più efficiente delle risorse, con la riduzione dei rifiuti e del consumo di energia.

Nel precedente post, dedicato al collegato ambientale alla Legge di Stabilità (d.d.l. “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali“), approvato da Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 Novembre 2013, abbiamo messo in risalto quelli che a nostro avviso sono gli aspetti “grigi” ovvero “ingrigiti”, per effetto delle mediazioni intervenute in seno al Governo, della cosiddetta “Agenda Verde” del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del MareAndrea Orlando.

Ora, analizzeremo con attenzione quelle parti del Documento che ci paiono meritevoli di essere considerate “veramente verdi”, ad iniziare dalle “Disposizioni relative al green public procurement” (Titolo V), con cui finalmente il Sistema degli “Acquisti Pubblici Verdi”, previsti dal “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” (D.M. 11 aprile 2008), escono dal limbo della volontarietà e diventano punto di riferimento obbligato per le PP. AA.

L’Art. 10 “Disposizioni per agevolare il ricorso agli “appalti verdi” prevede, infatti, modifiche al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.lgs. n. 163/2006), introducendo un incentivo per gli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici, muniti della Registrazione EMAS che certifica la qualità ambientale dell’organizzazione aziendale o del marchio Ecolabel che certifica la qualità ecologica di “prodotti”, comprensivi di beni e servizi. Tale beneficio si concretizza nella riduzione del 20% della cauzione a corredo dell’offerta, ai sensi del codice appalti (comma 1).

La disposizione, inoltre, ha lo scopo di introdurre tra i criteri ambientali di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche il criterio, per i contratti che hanno come oggetto beni o servizi, che le prestazioni al centro del contratto siano dotate di marchio Ecolabel.
Inoltre, tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, viene introdotto quello del costo del ciclo di vita dell’opera, prodotto o servizio, come previsto dalla proposta di nuova direttiva sugli appalti pubblici della Commissione UE (comma 2).

Con l’art. 11 “Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, anche alimentari”, vengono disposte misure affinché le PP. AA. contribuiscano ad un uso più efficiente delle risorse correlato alla minor produzione di rifiuti, e ad una riduzione delle emissioni di gas climalteranti, legate al consumo di energia da fonti non rinnovabili.

Così, viene fatto obbligo alle PP. AA. di inserire nei bandi e documenti di gara per gli appalti di forniture di beni e servizi “almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM)” del Piano di Azione di cui sopra, per i seguenti prodotti o servizi (comma 1):

– Servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;

– Attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio;

– Lampade HID e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica.

(comma 2). L’obbligo si applica per almeno il 50% del valore delle forniture, dei lavori o servizi per:

– Carta per copia e carta grafica;

– Ristorazione collettiva e derrate alimentari;

– Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene;

– Prodotti tessili;

– Arredi per ufficio.

Un’altra importante novità “verde” dell’Agenda del Ministro dell’Ambiente è quella inserita nel Titolo V “Disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo”, volta ad introdurre nella nostra legislazione un insieme di principi ed incentivi ai consumatori, alle aziende e agli enti locali per sostenere l’acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati dalle raccolte differenziate post consumo in modo da promuoverne il recupero, riciclo e riutilizzo, oltre che ridurre i consumi energetici.
Resta, però, la dissonanza di questa norma, con la “proroga” dell’Art. 15 Titolo VI con cui gli obiettivi di raccolta differenziata vengono allungati nel tempo, come quel 35% che avrebbe dovuto essere conseguito entro il 2006 e che viene fatto slittare al 2014, disposizioni che ci sono sembrate “grigie”, come abbiamo già osservato.

Comunque, le nuove disposizioni sono contenute nell’Art. 12 che inserisce altri 3 articoli dopo l’Art. 206 bis del D.Lgs. n. 152/2006 (il cosiddetto Testo Unico Ambientale).

L’Art. 206 ter (comma 1) permette al Ministero dello Sviluppo Economico di poter stipulare accordi e contratti di programma con:
– imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali post consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
– enti pubblici;
– soggetti pubblici o privati;
– associazioni di categoria;
– soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all’applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore (comma 1).
Il successivo comma 2 specifica a quali attività imprenditoriali saranno erogati gli incentivi di cui usufruiranno anche i soggetti che acquistano prodotti da determinati materiali post-consumo.
Il 3° comma stabilisce che le risorse finanziarie per gli accordi e i contratti di programma saranno individuate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

L’Art. 206 quater specifica che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dello Sviluppo Economico stabilirà con decreto il livello di incentivo per ciascun manufatto e le percentuali minime di materiale post consumo nei manufatti incentivabili, in considerazione sia della materia risparmiata che del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti (comma 1).
Per l’acquisto e la commercializzazione di manufatti in plastica mista riciclata, il contributo varierà a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti nell’Allegato 1 (comma 2). Mentre gli incentivi alla vendita si applicheranno solo ai manufatti che impiegano plastiche eterogenee da riciclo post consumo in misura almeno pari alle percentuali indicate nello stesso Allegato. (comma 3).

Le agevolazioni saranno fruite nel rispetto della regola “de minimis” (comma 4).
In prima applicazione, gli incentivi saranno finanziati dalle Regioni, utilizzando l’addizionale al tributo di conferimento in discarica a loro dovuto dai Comuni che non conseguiranno gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, poiché il Decreto previsto dal comma 1 individua solo le modalità di finanziamento (comma 5).
C’è da osservare, al riguardo, che lo slittamento del primo obiettivo di raccolta differenziata al 2014, come sopra sottolineato, di fatto sposta al 2015 l’eventuale versamento dell’addizionale. Non è troppo lontano?

Con l’Art. 206-quinques, il MiSE emanerà entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge un regolamento che definirà i criteri e i livelli di incentivo per l’acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, diversi dalla plastica (comma 1). Anche in questo caso si utilizzerà il Fondo delle Regioni costituito dall’addizionale sopra citata (comma 2).

Per le altre disposizioni “veramente verdi” dell’Agenda Orlando rinviamo alla prossima analisi.

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