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Da valutare nell’aggiudicazione costi ciclo di vita di prodotti, servizi o lavori

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La Commissione UE propone una nuova Direttiva sugli Appalti Pubblici.

La Commissione Europea il 20 dicembre 2011 ha proposto una nuova Direttiva sugli Appalti Pubblici (COM (2011) 896), che andrà a sostituire le relative due Direttive (2004/17/CE e 2004/18/CE), attualmente in vigore, determinando notevoli modifiche al Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e al Regolamento attuativo n. 207/2010.

Nell’aprile del 2011, la Commissione UE aveva adottato l’Atto per il Mercato Unico che individua 12 Leve e 50 azioni, a sostegno della crescita e dell’occupazione nell’UE, tra cui la leva “12. Revisione e ammodernamento del quadro normativo degli Appalti Pubblici”.

Si tratta di un settore che genera circa il 19% del PIL europeo in beni, servizi e lavori, (nel 2009 il valore complessivo dei bandi di gara pubblicati nella GUUE – che include solo quelli soggetti all’obbligo di pubblicità a livello europeo – è stato pari a 460 miliardi di euro) e di cui l’Unione europea sta cercando di sviluppare le potenzialità, anche attraverso accordi internazionali, come attesta la recente intesa, raggiunta a Ginevra, con gli altri partner globali nell’ambito dei negoziati del WTO sul Government Procurement Agreement, per l’apertura controllata dei mercati degli appalti pubblici.
In questo periodo di restrizioni di bilancio e di difficoltà economiche nella maggior parte degli Stati membri, l’efficacia della commessa pubblica è diventata in effetti una priorità. Perciò, è necessario disporre di strumenti flessibili e semplici da utilizzare, che permettano ai poteri pubblici e ai loro fornitori di concludere contratti trasparenti e competitivi il più facilmente possibile per acquistare al miglior rapporto qualità/prezzo (“value for money”).
La politica degli appalti pubblici, secondo la Commissione UE, deve assicurare più che mai un impiego ottimale di tali fondi, per sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro e contribuire così alla realizzazione degli obiettivi della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

“Questa riforma è necessaria, ambiziosa e realistica – ha dichiarato Michel Barnier, Commissario europeo responsabile del Mercato interno e dei servizi – Le direttive attuali hanno dato buoni risultati. Tuttavia è necessaria un’evoluzione delle stesse ed auspico che le direttive sugli appalti pubblici siano più semplici, più efficaci e che agevolino il lavoro di coloro che hanno a che fare con gli appalti pubblici quotidianamente”.

Gli obiettivi primari della riforma consistono:
– nella semplificazione e nello snellimento della normativa e delle procedure;
– nel favorire l’accesso agli appalti pubblici delle PMI;
– nel fare miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi comuni della società, “come la tutela dell’ambiente, una maggiore efficienza delle risorse e l’efficienza energetica e la lotta ai cambiamenti climatici…”.
Abbiamo volutamente usato il grassetto per dare maggior risalto a quegli elementi contenuti nella proposta di nuova Direttiva, che consideriamo la novità più rilevante, avvicinandoli in qualche modo ai criteri del GPP.

Infatti, all’Art. 66 della proposta (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), laddove si indica che le amministrazioni giudicatrici dovrebbero poter scegliere tra:
“- offerta economicamente più vantaggiosa;
– costo più basso;
” si precisa altresì che i costi possono essere valutati sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita, in conformità alle condizioni di cui all’articolo 67. Costi del ciclo di vita che comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi legati al ciclo di vita di un prodotto, servizio o lavoro (comma 1):
“(a) costi interni, compresi i costi relativi all’acquisizione (ad esempio costi di produzione), all’uso (come il consumo di energia, i costi di manutenzione) e al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio
e
(b) costi ambientali esterni direttamente legati al ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato, che possono includere i costi delle emissioni di gas ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici”.
Quando le amministrazioni aggiudicatrici valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, esse indicano nei documenti di gara la metodologia utilizzata per il calcolo dei costi del ciclo di vita, che deve soddisfare tutte le seguenti condizioni (comma 2):
“(a) sia stata elaborata sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
(b) sia stata istituita per un’applicazione ripetuta o continua;
(c) sia accessibile a tutte le parti interessate”.

La proposta della Commissione sarà, ora, esaminata dagli Stati membri e dal Parlamento europeo, con una road map che prevede la sua adozione entro il 2012 e l’attuazione da parte degli Stati membri entro il 30 giugno 2014.

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