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Direttiva Habitat: nuova guida per facilitarne l’interpretazione

La Commissione UE ha pubblicato la nuova Guida di interpretazione dell’Articolo 6 della Direttiva Habitat, volto ad assicurare il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti di Natura 2000.

A distanza di 9 anni dalla prima “Guida all’interpretazione dell’Art.6 della Direttiva 92/43/CEE – Habitat”, è stata pubblicata sulla GUUE del 25 gennaio 2019 la nuova versione che sostituisce la precedente, come previsto dal Piano di Azione per la natura, i cittadini e l’economia.

La Direttiva Habitat costituisce il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità ed è la base legale su cui si fonda la rete ecologica Natura 2000. Scopo della Direttiva è “salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato” (art 2). Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva Habitat stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati.

Nonostante siano ormai trascorsi parecchi anni dalla sua adozione, sono tuttora numerose le procedure di infrazione avviate dalla Commissione UE e le sentenze emesse dalla Corte di giustizia europea nei confronti degli Stati membri.

Proprio nei giorni scorsi, nel Pacchetto di infrazioni del mese di gennaio 2019, all’Italia è stata comminata una lettera di costituzione in mora in merito alla Direttiva Habitat per non aver ancora designati come zone speciali di conservazione (ZPS) 463 siti di importanza comunitaria per i quali sono scaduti i termini. Inoltre, il nostro Paese ha omesso, in modo generale e persistente, di fissare obiettivi dettagliati di conservazione specifici per sito e di stabilire le necessarie misure di conservazione corrispondenti alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali in tutte le 19 regioni e nelle 2 province autonome.

La nuova Guida della Commissione UE si focalizza sull’articolo 6 della suddetta Direttiva in quanto tale articolo stabilisce il quadro generale per la conservazione e la protezione dei siti e comprende disposizioni propositive, preventive e procedurali. Esso è importante per le zone di protezione speciale (ZPS), a norma della Direttiva 79/409/CEE, e per i siti di importanza comunitaria (SIC), proposti secondo la Direttiva 92/43/CEE. Il quadro generale è la chiave per realizzare il principio dell’integrazione ambientale e, in ultima analisi, lo sviluppo sostenibile.

È importante notare che le disposizioni dell’articolo 6 sono recepite nel diritto nazionale e rientrano quindi nel campo di applicazione dell’articolo 23 della Direttiva che recita: “Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica”.

Gli Stati membri e gli operatori hanno sollevato varie obiezioni sul significato di quest’articolo. Trattandosi di un testo giuridico conciso, molti concetti chiave non sono di facile interpretazione. Al fine di una sua applicazione omogenea in tutta l’UE, la Guida mira a facilitare l’interpretazione dell’articolo 6 da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

Questo aggiornamento comprende l’ampio corpus di sentenze emesse dalla Corte di giustizia dell’UE nel corso degli anni sull’articolo 6 e fa riferimento anche a una serie di note della Commissione concernenti la gestione di Natura 2000, nonché ad altri documenti di orientamento della Commissione sull’articolo 6, da leggere in combinazione con la Guida.

Il documento è stato elaborato a seguito di consultazioni con le autorità degli Stati membri competenti per la protezione della natura e altri portatori di interessi ed è inteso ad assistere nell’applicazione della direttiva Habitat le autorità degli Stati membri e tutti i soggetti coinvolti nella gestione di siti Natura 2000 e nella procedura di autorizzazione di cui all’articolo 6.

Per quanto interpretativo, il documento non ha l’intento di fornire risposte assolute a questioni specifiche a determinati siti, che vanno affrontate caso per caso, tenendo conto degli orientamenti contenuti nel documento.

Struttura del documento

Dopo una nota introduttiva sul contenuto generale e la logica dell’articolo 6, segue una presentazione dettagliata di ciascun paragrafo (1, 2, 3, 4) dell’articolo 6, secondo lo stesso schema generale, ossia un’introduzione all’articolo ed al suo campo di applicazione seguita da una discussione sui concetti e le questioni principali, sulla base delle conoscenze della Commissione, della esistente giurisprudenza della Corte di giustizia e di altre Direttive pertinenti.

I punti chiave che emergono dall’analisi della Commissione, sono riassunti (in grassetto) alla fine d’ogni sezione per facilitare una rapida lettura delle relative conclusioni.

Alla fine del Documento si trovano:
– l’Allegato I, Confronto tra le procedure previste da opportuna valutazione, VIA e VAS, chiarisce a quale procedura debbano essere sottoposti i  piani o progetti o programmi, che possano avere un’incidenza significativa sui siti Natura 2000 (esclusi i piani o progetti direttamente connessi alla gestione della conservazione del sito);
– l’Allegato II, Esame di piani e progetti con un’incidenza sui siti Natura 2000, propone in forma schematica le procedure che devono essere seguite al fine del rilascio dell’autorizzazione;
– l’Allegato III, Formulario per la presentazione di informazioni alla Commissione UE, qualora le autorità nazionali abbiano previsto, “come ultima spiaggia”, “misure compensative” per l’impatto negativo di un progetto o piano sulle specie o sugli habitat interessati.

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