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Bioshopper: i consumatori possono portarli da casa… nuovi!

bioshopper consumatori possono portarli da casa

Il Consiglio di Stato, intervenuto su sollecitazione del Ministero della Salute, ha dato il via libera alla possibilità per i consumatori di portare da casa il bioshopper, il sacchetto di plastica ultraleggero per l’acquisto di ortofrutta , anziché acquistarlo negli esercizi commerciali.

La questione era sorta dopo l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 delle disposizioni contenute nell’Art. 9 Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti”, del D. L. Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” che disponeva con il comma 5 che “Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”).

Ne erano seguite polemiche che avevano imperversato per alcuni giorni sui media, a cui si era tentato di dare risposte da parte del Ministero dell’Ambiente con una Circolare interpretativa sul bioshopper che tuttavia non chiariva sulla possibilità di dare ai cittadini un’alternativa, rinviando ad una interpretazione del Ministero della Salute per gli aspetti igienico-sanitari.

Il Ministero della Salute, con una dichiarazione del Segretario generale del dicastero Giuseppe Ruocco, riportata dall’ANSA, apriva alla possibilità che i cittadini possano portare i sacchetti da casa, a patto che siano monouso e idonei per gli alimenti. “Il riutilizzo dei sacchetti – aveva affermato Ruocco – determinerebbe infatti il rischio di contaminazioni batteriche con situazioni problematiche“. Il titolare dell’esercizio commerciale, aveva aggiunto Ruocco “avrebbe ovviamente la facoltà di verificare l’idoneità dei sacchetti monouso introdotti“.

Così, lo stesso Ministero della Salute avanzava la richiesta di un parere al Consiglio di Stato in merito a due specifici quesiti:
1. se sia possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) bioshopper nuovi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali (e, quindi, portati dall’esterno del negozio) conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti;
2. se, del caso, gli operatori del settore alimentare siano obbligati a consentirne l’uso nei propri esercizi commerciali.

A tali quesiti, il Cons. St., comm. spec., 29 marzo 2018, n. 859 ha dato risposte articolate.

In merito al quesito n. 1, il Consiglio di Stato, di fatto, autorizza i consumatori a portare da casa il sacchetto per l’acquisto dell’ortofrutta, anziché acquistarlo negli esercizi commerciali, purché conformi alle norme che disciplinano l’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti.

Partendo dall’assunto che il legislatore ha elevato le borse in plastica ultraleggere utilizzate per la frutta e verdura all’interno degli esercizi commerciali a prodotto che “deve” essere compravenduto, il Consiglio ha concluso che “l’utilizzo e la circolazione delle borse in questione, in quanto beni autonomamente commerciabili, non possono essere sottratte alla logica del mercato. Per tale ragione, non sembra consentito escludere la facoltà del loro acquisto all’esterno dell’esercizio commerciale nel quale saranno poi utilizzate, in quanto, per l’appunto, considerate di per sé un prodotto autonomamente acquistabile, avente un valore indipendente da quello delle merci che sono destinate a contenere”.

Per quanto attiene al 2° quesito, il Consiglio di Stato ritiene che “in considerazione dell’imprescindibile rispetto della normativa in tema di igiene e sicurezza alimentare, ciascun esercizio commerciale sarà tenuto, secondo le modalità dallo stesso ritenute più appropriate, alla verifica dell’idoneità e della conformità a legge dei sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dell’esercizio commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore. In quanto soggetto che deve garantire l’integrità dei prodotti ceduti dallo stesso, può vietare l’utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa di volta in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a venire in contatto con gli alimenti”.

Il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, tuttavia, non è vincolante, e dovrebbe essere, eventualmente, recepito dal Ministro della Salute che attualmente svolge solo l’ordinaria amministrazione.

Non è chiarito, peraltro, se è possibile utilizzare le retine e le multi-bag lavabili, e non sembra di facile applicabilità la verifica da parte dell’esercente o della GDO dell’idoneità dei sacchetti portati dal consumatore.

La querelle sul bioshopper, probabilmente, è destinata a continuare.

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