Diritto e normativa Efficienza energetica Energia

In vigore le modifiche al D.Lvo sull’efficienza energetica

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Viene volgarizzato come il Decreto che prevede multe da 500 a 2.500 euro per chi non installa entro il 31 dicembre 2016 (in case private e in condomino)  dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione calore e non ripartisce (in condominio) le spese in base ai consumi.
In realtà, il D.L.vo 18 luglio 2016, n. 141 “Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” (GU n. 172 del 25 luglio 2016 ed in vigore dal giorno successivo), apporta numerose novità rispetto al precedente che pure aveva introdotto importanti obblighi relativi alle prestazioni energetiche nei settori pubblico e privato.

L’emanazione di tale provvedimento si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2014/2284, avviata dalla Commissione UE, concernente l’incompleto e scorretto recepimento della Direttiva comunitaria, peraltro varato in ritardo.
Erano ben 35 gli aspetti problematici rilevati da Bruxelles tra cui spiccavano, oltre alla mancata contabilizzazione del consumo energetico, l’assenza di audit energetico, la mancanza di norme concernenti la definizione di “gestore del sistema di trasmissione” e di “aggregatore”, la pubblicazione dei risparmi realizzati da ciascuna parte obbligata, la fornitura ai consumatori da parte degli operatori di informazione e consulenza in materia di efficienza, l’accesso trasparente e non discriminatorio al mercato dei servizi energetici, le misure e gli investimenti volti a introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti di efficienza.

Le modifiche  interessano, in particolare, i seguenti articoli del D.L.vo n. 102/2014.
– Art. 2 Definizioni. Vengono aggiunte o modificate quelle di: aggregatoreaudit energetico o diagnosi energeticacliente finalecontatore di fornitura; contatore divisionale o individuale (soppressa); Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idricorete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento)sotto-contatore.
– Art. 6 e Allegato 1 in tema di acquisti delle Pubbliche Amministrazioni centrali.
– Art. 7 relativo al Regime obbligatorio di efficienza energetica.
– Art. 9 relativo a Misurazione e fatturazione dei consumi energetici.
Come accennato è la modifica (comma 5, lettera d), più rilevante e che, con ogni probabilità, sarà oggetto di ulteriori polemiche e precisazioni.
La contabilizzazione del calore per il contenimento dei consumi energetici era già prevista dal D.Lvo. n. 102/2014 che aveva introdotto di installare, entro il 31 dicembre 2016, contatori individuali in tutti condomini e in tutti gli edifici polifunzionali alimentati da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici.
Con la modifica introdotta con il D.L.vo 18 luglio 2016, entro il 31 dicembre 2016 deve essere installato un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio. L’obbligo è valido per tutti gli edifici o i condomini nei quali il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sono effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata.
Confermata, quindi, l’obbligatorietà della UNI 10200, la norma tecnica che definisce i criteri per una corretta ripartizione delle spese energetiche dei condomini. Solo in caso di impossibilità all’installazione dei sistemi di contabilizzazione o di sproporzione tra costo e risparmio energetico potenziale è possibile la deroga su presentazione di apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato, ripartendo le spese secondo percentuali fisse: almeno il 70% per il consumo volontario e la rimanenza come quota fissa da suddividere sulla base di millesimi, metri quadri, metri cubi o  potenze installate. Con ogni probabilità, il condominio che deciderà di applicare la norma UNI 10200 avrà a disposizione uno strumento per rendere ragionevole la ripartizione delle spese, mentre il condominio che vorrà fare a meno della norma continuerà a gestire le solite discussioni tra gli utenti dei vari piani.
– Art. 10 riguardante la Promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento.
– Art. 11 su Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia.
– Art. 12 riguardante la Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione;
– Art. 14 dedicato ai Servizi energetici ed altre misure per promuovere l’efficienza energetica;
– Art. 15 in tema di Fondo nazionale per l’efficienza energetica, prevedendo la possibilità di incrementarne le risorse con i proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2.
– Art. 16 sulle Sanzioni previste per gli inadempienti, tra cui quelle per il proprietario dell’unità immobiliare o il condominio che non installi, entro il termine previsto al 31/12/2016, un sistema individuale di contabilizzazione del calore (da 500 a 2.500 euro per ciascuna unità immobiliare).
– Art. 17 attinente il Monitoraggio dell’attuazione.

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