Circular economy

Terre e rocce da scavo: le novità del Decreto-Regolamento

È a consultazione lo schema di Decreto-Regolamento che semplifica la disciplina per l’utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, da emanarsi entro il 20 ottobre 2023, previsto dal Decreto-Legge per l’attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR ter).

Sul sito del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) il 22 settembre 2023 è comparso l’avviso di Consultazione (deadline 2 ottobre 2023) con le parti interessate sullo Schema di Regolamento recante “Disposizioni per la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo”.  

Lo schema di regolamento, si legge nella nota, è stato predisposto sulla base dell’autorizzazione all’esercizio della potestà regolamentare del Governo contenuta nell’articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 – rubricato: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

L’Articolo 48 soprarichiamato “Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo”  al comma 1 prevede che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ndr: 20 ottobre 2023], il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:
a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
d) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica; f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali
”.

Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR” (Comma2).

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati l’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120” (Comma 3).

Lo schema sottoposto a consultazione pubblica, precisa la nota ministeriale, è frutto del lavoro congiunto del MASE, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nonché dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Le innovazioni introdotte, rispetto alla disciplina vigente, sono indirizzate a consentire il più ampio utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti ed il riutilizzo delle terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti.

A tal fine è stato ampliato il campo di applicazione del decreto, estendendolo anche ai sedimenti, rendendo così possibile utilizzarli come sottoprodotti nell’entroterra, ferma restando la disciplina dell’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i conferimenti in mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri.

Inoltre, sono state introdotte previsioni destinate a semplificare i procedimenti amministrativi per la gestione delle terre e rocce rispetto alla disciplina vigente, come puntualmente riportato nella Tabella di comparazione fra lo schema di decreto e il D.P.R. n. 120/2017, posta a corredo della consultazione, con riferimento agli argomenti di seguito elencati:
definizioni più chiare, riprese anche dalla manualistica dell’ISPRA, coordinate con la normativa vigente;
disciplina più snella del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti;
semplificazione dei moduli per il trasporto ripetuto lungo lo stesso tragitto con lo stesso mezzo;
migliore coordinamento con la procedura di VIA e, in particolare, la possibilità di presentare preliminarmente al Piano di utilizzo, un Piano di gestione delle terre redatto in funzione del livello di progettazione in essere al quale si dovrà poi conformare il Piano di utilizzo stesso;
procedura più celere per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di micro-dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti;
disciplina più snella per le modifiche sostanziali nelle quali non rientra più la modifica del deposito intermedio;
estensione della durata della proroga dei tempi di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti generate dai cantieri non sottoposti a VIA e AIA;
specifiche procedure semplificate per l’utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti, sia per cantieri fino a 20 m3 sia i per cantieri di micro-dimensioni, escluse quelle prodotte nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
possibilità di presentare alle autorità la documentazione anche in formato digitale;
pubblicazione sul sito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) dei dati relativi ai valori di fondo naturale rilevati dalle Agenzie per la protezione ambientale;
procedura più chiara per valutare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale nel caso in cui per le operazioni di scavo sia previsto l’uso di additivi.

Lo schema contiene, infine, delle disposizioni transitorie volte a garantire continuità con quanto stabilito dalla normativa previgente, facendo salva la possibilità di adeguare i progetti in essere alla nuova normativa.

Il Regolamento consentirà di intercettare e gestire una maggiore quantità di terre e rocce da scavo sottraendole al regime di gestione dei rifiuti ed agevolando, in tal modo, il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare.

Durante la fase di consultazione, potranno essere inviate proposte di integrazione/modifica del testo, utilizzando l’apposita scheda predisposta.

In questi giorni abbiamo finalizzato il decreto in materia di terre e rocce da scavo con cui semplifichiamo gli oneri burocratici in capo alle imprese e facilitiamo l’utilizzo di sedimenti che derivano da scavi e lavori per la realizzazione di infrastrutture – ha dichiarato il Viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica, Vannia Gava, intervenendo il 21 settembre 2023 alla Conferenza nazionale Smart Ports a RemTech Expo –  Per le Autorità sarà così possibile accelerare le operazioni di dragaggio, attraverso interventi di ripascimento e consolidamento di argini e barene. Una svolta epocale. Con il collega Viceministro Rixi stiamo anche completando l’iter di adozione del Piano nazionale per i dragaggi sostenibili per favorire lo sviluppo dell’accessibilità marittima, la resilienza delle infrastrutture portuali e la manutenzione di invasi e bacini idrici”.

Articoli simili

Lascia un commento

* Utilizzando questo modulo accetti la memorizzazione e la gestione dei tuoi dati da questo sito web.