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I nuovi CAM per edilizia, arredi per interni e prodotti tessili

nuovi CAM

Sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili“.

Tali CAM erano già stati definiti da precedenti Decreti per categorie merceologiche inserite nel “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” meglio noto come Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP), approvato con Decreto Interministeriale n. 135 dell’11 aprile 2008, che ha come obiettivi, attraverso l’unione delle esigenze di sostenibilità e dell’interesse all’acquisto di beni e servizi, la riduzione dell’uso delle risorse naturali, la sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con quelle rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti, emissioni inquinanti e rischi ambientali.

Il loro aggiornamento si è reso necessario, sia per adeguarli alle innovazioni tecnologiche, al mercato di riferimento, ai risultati delle precedenti applicazioni, nonché per tener conto delle nuove indicazioni della Commissione UE che proprio il 9 gennaio 2017 ha reso disponibili in tutte le 23 lingue dell’Unione i Criteri per il GPP che erano stati pubblicati nel giugno scorso in modo da armonizzarli tra i vari Paesi.

Inoltre, c’era la necessità di una revisione dei CAM dopo la trasposizione nel nostro ordinamento della disciplina europea sugli appalti con il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (il cosiddetto “nuovo Codice Appalti“), che ha previsto con l’Art. 34 (commi 1 e 2) l’applicazione dei “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale” da parte delle stazioni appaltanti per contribuire agli obiettivi ambientali previsti dal PAN GPP, e con il comma 3 ha introdotto la possibilità da parte del MATTM di disciplinare, per le categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui è riferito l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi (CAM).
Con l’Art. 95, poi, ha disciplinato i criteri oggettivi per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo, tra l’altro, che le Amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare, anche con specifico riferimento al “maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente“.
Con il Decreto 24 maggio 2016 “Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture” sono stati indicati, poi, i servizi e le forniture per i quali è obbligatorio inserire nella documentazione di gara almeno le “specifiche tecniche” e “clausole contrattuali” dei CAM, che si applicano alle categorie di forniture e affidamenti non connessi agli usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d’asta e a tener conto dei criteri ambientali “premianti” per la valutazione e l’aggiudicazione delle offerte, con la relativa “tabella di marcia” per raggiungere il 100% del valore dell’appalto: – 62% dal 1° gennaio 2017; – 71% dal 1° gennaio 2018; – 84% dal 1° gennaio 2019; – 100% dal 1° gennaio 2020.

CAM di cui al sopraccitato Decreto si riferiscono a:
Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (Allegato I– Categoria “A. Arredi” prevista dal PAN GPP. Prima della definizione di un appalto le stazioni appaltanti sono invitate a:

– evitare la sostituzione di mobili e altri elementi d’arredo per soli fini estetici;

– cercare soluzioni per consentire il riuso di arredi sostituiti in altri uffici pubblici locali;

– favorire l’allungamento della vita media del mobile (riparazione, sostituzione di pezzi usurati e/o vendita, etc…).

L’Allegato di cui al precedente Decreto ministeriale del 22 febbraio 2011 viene aggiornato nella parte relativa alle sostanze chimiche e vi sono stati inseriti diversi criteri sulla progettazione ecocompatibile: privilegiando l’agevole riparazione o la composizione e scomposizione degli arredi per una loro ricollocazione in altri ambienti di lavoro.

L’oggetto dell’appalto si riferisce all’Acquisto di nuovi arredi a ridotto impatto ambientale: tutti i tipi di arredi per interni, destinati a tutti gli usi, oggetto di acquisti pubblici (ad esempio: mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura), prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale.
Un capitolo a parte è dedicato al noleggio degli arredi, pratica ancora poco diffusa in Italia, per favorire il riutilizzo di prodotti già esistenti.

Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione (Allegato II) – Categoria “B. Edilizia“.
Il precedente Decreto viene allineato al nuovo Codice degli Appalti, inserendo i riferimenti agli ultimi decreti attuativi e al nuovo Conto Termico.

Il progetto deve garantire risparmio idrico, illuminazione naturale e approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili. Deve inoltre assicurare l’inserimento naturalistico paesaggistico, la sistemazione delle aree verde e il mantenimento della permeabilità dei suoli.
Nelle nuove costruzioni, l’indice di prestazione energetica globale delle nuove costruzioni dovrà corrispondere almeno alla classe A3.
Nel caso in cui la realizzazione dei lavori venga affidata separatamente dalla progettazione, per evitare modifiche non coerenti bisogna indicare, già nel bando di gara o nei documenti di affidamento, che devono essere fatte varianti solo migliorative rispetto al progetto originale dell’affidamento.
Il progetto deve prevedere l’uso di materiali composti da materie prime rinnovabili, una distanza minima per l’approvvigionamento dei prodotti da costruzione e il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio. Non si possono usare sostanze dannose per l’ozono, ad alto potenziale di riscaldamento globale. L’uso di materia recuperata o riciclata deve essere almeno il 15% (in peso) sul totale di tutti i materiali utilizzati.
componenti edilizi devono inoltre garantire la possibilità di essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili, a fine vita.
Almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici deve essere avviato a operazioni per essere riutilizzato, recuperato o riciclato. Sono esclusi gli scavi.
I nuovi CAM riassorbono anche quelli pubblicati nell’Allegato 2 del Decreto 25 luglio 2011: “Criteri ambientali minimi per l’acquisto dei serramenti esterni“.
Oggetto dell’appalto è “la nuova costruzione/ristrutturazione/manutenzione di edifici singoli o in gruppi, mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera (Servizi di progettazione di edifici; Lavori generali di costruzione di edifici; Lavori di costruzione di edifici multifunzionali; Lavori di costruzione di palazzi; Lavori di ristrutturazione).

* Acquisto di prodotti tessili (Allegato III) – Categoria G. Prodotti tessili e calzature. Per prodotti tessili si intendono:
– capi di abbigliamento (quali divise da lavoro, camici, uniformi);

– prodotti tessili per uso in ambienti interni (tendaggi, biancheria da tavola, biancheria da letto, asciugamani, tappezzeria) composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili lavorate a telaio, non lavorate a telaio, lavorate a maglia;

– dispositivi di protezione individuale.
L’Allegato di cui al precedente Decreto ministeriale del 22 febbraio 2011 viene modificato con l’aggiunta di nuovi criteri, tra cui quelli “sociali“: ci si assicura cioè che lungo tutta la filiera questi beni siano prodotti garantendo condizioni di lavoro dignitose, nel rispetto dei diritti umani e dei lavoratori. Sono stati inoltre inclusi requisiti prestazionali (resistenza alla lacerazione, variabilità della dimensione dopo il lavaggio e solidità dei colori) che incidono indirettamente sull’ambiente, procrastinando nuovi acquisiti e prevenendo la produzione di rifiuti. Inoltre, è stato aggiunto il criterio sull’ecodesign e il divieto di acquistare alcune categorie di prodotti usa e getta, cosi come sono state aggiornate le indicazioni sulle sostanze pericolose e le norme su verifiche e analisi di laboratorio. Nell’ottica dell’economia circolare, sono valorizzati gli articoli tessili costituiti da fibre riciclate e i prodotti “preparati per il riutilizzo“.

Oggetto dell’appalto è “Fornitura di prodotti tessili e Fornitura di dispositivi di protezione individuale a minori impatti ambientali“.

Pertanto per:
– Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni e per Forniture di Prodotti tessili gli obblighi di applicazione rimangono al 50% del valore a base d’asta;
– Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri l’obbligo di applicazione è del 100% del valore a base d’asta.

Nel sito del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, alla pagina dedicata ai Criteri Ambientali Minimi, potranno essere pubblicate, qualora ritenuto necessario, note di chiarimento o di approfondimento in relazione ad aspetti tecnici, metodologici o normativi riferiti al presente documento.

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