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Marchio Ecolabel UE: nuovi criteri per alberghi e campeggi

Ecolabel UE nuovi criteri alberghi e campeggi

Per effetto della Decisione (UE) 2017/175 del 25 gennaio 2017, pubblicata sulla GUUE del 2 febbraio 2017, che stabilisce i Criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive, la Commissione UE ha fatto confluire in un unico gruppo i servizi di campeggio e di ricettività turistica che fino al 31 dicembre 2016 erano distinti, con l’obiettivo di riflettere al meglio le caratteristiche comuni dei relativi servizi e di realizzare le sinergie derivate da un approccio comune per questi gruppi di prodotti, garantendo la massima efficienza nell’amministrazione dei criteri.

Il Marchio Ecolabel UE è il sistema di etichettatura ambientale volontaria istituito dalla Commissione UE nel 1992 e componente del Piano di Azione sul consumo e produzioni sostenibili, rivolto ai consumatori ai quali garantisce che i prodotti, oltre ad avere prestazioni elevate, hanno un ridotto impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita.
Il Marchio Ecolabel UE può essere richiesto per quei beni e servizi, destinati alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato comunitario, che appartengono a gruppi di prodotti o servizi per i quali siano stati definiti e pubblicati, appunto, sotto forma di Decisioni della Commissione UE i relativi criteri.
Possono farne richiesta tutti gli operatori (produttori, fabbricanti, importatori, fornitori di servizi, grossisti o dettaglianti) che vogliano distinguersi sul mercato per il loro impegno nei confronti dell’ambiente.

Per effetto della Decisione in oggetto, il gruppo di prodotti “strutture ricettive” comprende la fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio nonché uno qualsiasi dei seguenti servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica:

1) servizio di ristorazione;

2) strutture ricreative o sportive;

3) spazi verdi;

4) strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o formazioni professionali;

5) impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d’informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti.

Sono esclusi i servizi di trasporto e i viaggi di piacere.

Viene specificato che per:
– “servizi di ricettività turistica” si intende l’erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture al chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;

– “servizio di campeggio“, concerne la fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere una delle seguenti strutturetenderoulottecampercase mobili, bungalow e appartamenti nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;

– “servizi di ristorazione“, comprende la fornitura di prime colazioni o di altri pasti;

– “strutture ricreative o sportive“, comprendono saunepiscineimpianti sportivi e centri di benessere accessibili agli ospiti o ai non residenti o a entrambi;

– “spazi verdi“, includono parchigiardini altri spazi esterni aperti a turisti, viaggiatori e ospiti.

I criteri riveduti mirano a promuovere l’uso delle fonti d’energia rinnovabili per favorire il risparmio energetico e idrico, la riduzione dei rifiuti e il miglioramento dell’ambiente locale, dovrebbero essere validi per cinque anni dalla data di notifica della Decisione, tenendo in considerazione il ciclo di innovazione per tale gruppo di prodotti, fermo restando che i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sulla base dei precedenti criteri viene concessa una proroga fino al 25 settembre 2018 in modo di avere tempo per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai requisiti dei criteri aggiornati.

Inoltre, fino al 25 marzo 2017 sarà ancora possibile presentare domanda di assegnazione del marchio Ecolabel UE per “servizi di ricettività turistica” o “servizi di campeggio” sulla base dei criteri (in scadenza) stabiliti nelle decisioni 2009/578/CE o 2009/564/CE. Dal 26/03/2017 in poi potranno essere accettate solo le domande presentate in conformità alla Decisione UE/2017/175.

Secondo l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che offre il supporto tecnico al Comitato Ecolabel UE a cui deve essere rivolta domanda di concessione della licenza d’uso del marchio Ecolabel, e che ha pubblicato l’aggiornamento sul numero di prodotti e licenze con marchio Ecolabel UE, il Gruppo strutture ricettive e servizi di campeggio è il gruppo più numeroso con 195 e 23 licenze rispettivamente.

In occasione del 2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo e del 25° Anniversario del Marchio Ecolabel UE, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tra le iniziative di comunicazione ha messo online la georeferenziazione delle strutture ricettive e campeggi con il Marchio, con lo scopo di premiare lo sforzo compiuto da queste realtà, rendendo più semplice la ricerca, da parte di tutti coloro che sono interessati a praticare un turismo responsabile, delle strutture che rispondono a precisi e verificabili criteri di sostenibilità.

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