Efficienza energetica Energia

Linee guida per la predisposizione dei regolamenti sugli impianti termici

Linee guida per la predisposizione dei regolamenti sugli impianti termici

Il documento pubblicato dall’ENEA è finalizzato a fornire un supporto alle Regioni e alle autorità competenti nell’attuazione delle norme in materia di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici, al fine di favorirne l’applicazione omogenea sul territorio nazionale. Vengono affrontati aspetti legati agli obblighi del soggetto responsabile dell’impianto termico, alle cadenze per la trasmissione dei rapporti di efficienza energetica, alle cadenze per le ispezioni e vengono, inoltre fornite, indicazioni per la determinazione delle relative tariffe.
In vista del 15 ottobre 2014, data da cui diviene obbligatorio l’utilizzo del nuovo libretto di impianto e il nuovo modello per il controllo dell’efficienza energetica per condizionatori e caldaie, il MiSe ha messo online le risposte a quesiti in merito rivolti sia da operatori del settore che da semplici cittadini.

L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e con la collaborazione del Comitato Termotecnico Italiano (CTI), ha predisposto le “Linee guida per la definizione del Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n. 74/2013” rivolte a Regioni e autorità competenti sul territorio, per il corretto esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici negli edifici.

La legislazione in materia ha subìto negli anni numerose modifiche e per ultimo il DPR 16 aprile 2013, n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” (G.U. n. 149 del 27 giugno 2013).

La normativa precedente l’emanazione del D.P.R. n. 74/2013 è stata applicata sul territorio nazionale, in maniera disomogenea, attraverso leggi regionali e/o diversi regolamenti locali riguardanti i rapporti tra autorità competenti e cittadini – si legge nell’introduzione – Il nuovo quadro legislativo impone, quindi, un veloce adeguamento dei regolamenti adottati in precedenza e l’auspicabile omogeneizzazione. Il presente documento vuole essere un riferimento per le regioni e le autorità competenti delegate al fine di standardizzare gli aspetti applicativi inerenti l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici degli edifici”.

Le novità principali introdotte dal DPR n. 74/2013 possono riassumersi in:
– nuovi limiti delle potenze degli impianti soggetti a controlli e modifica dei compiti degli ispettori per la valutazione degli interventi di risparmio energetico da effettuare;
 limitazione del numero di ispezioni;
– maggiori responsabilità in seno all’installatore e manutentore;
– nuove tempistiche di trasmissione dei rapporti di efficienza energetica, conformi alla tipologia di impianto e relativa potenza;
– requisiti professionali più severi per i nuovi ispettori.

Il documento dell’ENEA, costituito da un Regolamento tipo e da 16 Allegati, affronta gli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti e autorità competente, e cioè, “gli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le cadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le cadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori”.

Inoltre, “suggerisce alle Regioni una possibile struttura delle tariffe, sia per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica che per le ispezioni. Contiene anche possibili modelli per le comunicazioni tra l’utente e l’autorità competente circa la nomina/cessazione del terzo responsabile, la nomina/cessazione dell’amministratore del condominio, la disattivazione dell’impianto, l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni e la sostituzione del generatore di calore, e infine un promemoria circa gli adempimenti spettanti al responsabile, al terzo responsabile, al manutentore e al conduttore dell’impianto“.

Per quanto riguarda le ispezioni il documento contiene due modelli di rapporto di prova, generatori a fiamma e macchine frigorifere, comprensivi delle istruzioni di compilazione.

Segnaliamo, peraltro, che il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), ha aggiornato sul proprio sito web la sezione FAQ dedicata al tema dell’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva al fine di fornire risposte chiare e univoche ai quesiti pervenuti da amministrazioni locali, imprese, installatori, manutentori e privati cittadini, in materia di:
– Impianto termico: definizione;
– Libretto di impianto: il modello;
– Manutenzione: responsabilità;
– Trattamento dell’acqua di raffreddamento nel sistema di climatizzazione estiva: il recupero termico;
– Controlli di efficienza energetica: tempistiche e tipologie di impianti.

Rammentiamo, infatti, che dal 15 ottobre 2014 gli impianti termici dovranno essere dotati del libretto unico per la climatizzazione e sarà obbligatorio utilizzare i nuovi modelli per il rapporto di efficienza energetica, il documento che viene redatto in occasione di controlli e di eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e su quelli di potenzia utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.

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