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CAM Edilizia: le regole del nuovo Decreto

Il nuovo Decreto per adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (CAM Edilizia), resisi necessari in virtù del progresso tecnologico, dell’evoluzione della normativa ambientale e delle trasformazioni dei mercati di riferimento, entrerà in vigore dal 1° febbraio 2026, sostituendo da tale il precedente Decreto, mentre per le gare avviate su progetti già validati secondo la disciplina precedente e in fase avanzata del percorso amministrativo, continueranno a valere i criteri precedenti.

Entrerà in vigore il 1° febbraio 2026 il Decreto 24 novembre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”, pubblicato sulla G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025.

Si tratta di un aggiornamento dei criteri di cui al D.M. n. 256 del 23 giugno 2022 per adeguarli al quadro normativo più recente e alle evoluzioni del mercato e delle tecnologie.

Tra le innovazioni principali si segnalano: 
Ampliamento dell’ambito di applicazione: i criteri si applicano non solo alla nuova costruzione e ristrutturazione, ma anche ai servizi di manutenzione e agli affidamenti congiunti di progettazione ed esecuzione.
Documentazione per i progettisti: introduzione di nuovi oneri documentali, tra cui il programma di monitoraggio da allegare alla relazione CAM per dimostrare la conformità del progetto alle specifiche tecniche.
– Certificazioni dei materiali: viene data maggiore enfasi alle certificazioni che attestano il contenuto di riciclato, come “ReMade in Italy” o equivalenti, per materiali come calcestruzzo, acciaio, legno e isolanti.
– Criteri premiali: sono previsti punteggi aggiuntivi per le offerte che propongono soluzioni a ridotto impatto ambientale, promuovendo l’uso di prodotti con dichiarazioni ambientali di tipo III (EPD). 

Le disposizioni del Decreto n. 256/2022, come corrette nel 2024, continuano tuttavia ad applicarsi in modo transitorio, restando valide per le procedure di affidamento in cui l’avviso a presentare offerta è inviato entro tre mesi dalla data di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara. 
In pratica, per tutte le gare avviate su progetti già validati secondo la disciplina precedente e in fase avanzata del percorso amministrativo, continueranno a valere i criteri precedenti.

Specifiche tecniche
Rispetto ai CAM oggi vigenti, sono stati effettuati aggiornamenti puntuali nei capitoli già esistenti, inclusa la modifica del metodo di verifica della prestazione energetica dell’edificio in fase estiva-, e sono stati inoltre aggiunti i seguenti capitoli: 
2.3.12 Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l’involucro opaco. Il progetto, sia in caso di sostituzione che di installazione ex novo, deve prevedere nodi di posa dei serramenti esterni ed interni conformi ai criteri contenuti nella norma UNI 11673-1; 
2.3.13 Progettazione degli interventi di risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti. Il nuovo criterio si applica per progetti di interventi su edifici esistenti affetti da fenomeni di degrado da umidità, tra cui gli interventi di restauro e risanamento conservativo su edifici storici, e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il progetto di risanamento si articola nelle fasi di diagnosi, definizione dell’intervento, verifica dell’efficacia prestazionale della soluzione adottata e manutenzione.
2.3.14 Risparmio idrico – reti di raccolta delle acque reflue di edificio e di distribuzione duale (potabile e non potabile).Il criterio si applica agli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, restauro, risanamento conservativo. Si applica, inoltre, per gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora questi comprendano interventi di rifacimento dell’impianto di adduzione idrica e di scarico. Tra i vari requisiti, è richiesta la realizzazione all’interno dell’edificio di reti separate per la raccolta delle acque reflue meteoriche, grigie e nere, e la realizzazione di reti di distribuzione di acqua differenziate per i servizi potabili e i servizi non potabili.
2.3.15 Raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque meteoriche. Il progetto deve prevedere la raccolta e lo stoccaggio delle acque piovane per uso irriguo o per gli scarichi sanitari, attuata con impianti realizzati secondo la norma UNI/TS 11445 e la norma UNI EN 805. Questo criterio si applica anche per i progetti degli interventi di altre opere e manufatti che prevedano superfici captanti. 

Prodotti da costruzione 
Rispetto ai CAM oggi vigenti, sono stati aggiunti i seguenti capitoli:
2.4.14 Tubazioni in Gres ceramico. Queste devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 30% sul peso del prodotto.
2.4.16 Rubinetteria e sanitari.
– 2.4.17 Impianti tecnologici 
– 2.4.18 Vetrate Isolanti
. I serramenti devono montare vetrate isolanti certificate in conformità alla Norma di Prodotto serie UNI EN 1279, parte 1-2-3-4-5-6, da organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN/ISO/IEC 17065 per la specifica norma di prodotto

È previsto l’utilizzo di specifiche percentuali di aggregati riciclati nei materiali da riempimento (30%), Inoltre, a differenza della versione attualmente vigente, i nuovi CAM richiamano espressamente la normativa vigente in materia di End of Waste (EoW), riconoscendo la possibilità di certificare come riciclato al 100% un prodotto da costruzione ottenuto interamente da materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto. In questi casi, il produttore può attestare tale percentuale mediante una propria dichiarazione, purché corredata dall’autorizzazione al recupero e dalla documentazione prevista dalla normativa EoW.  

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