Risorse e rifiuti

Bottiglie di plastica: i chiarimenti UE per il riciclaggio

La Commissione europea ha adottato nuove norme sul riciclaggio delle bottiglie di plastica monouso in PET, introducendo una metodologia uniforme per calcolare, verificare e comunicare il contenuto riciclato chimicamente nelle nuove bottiglie in PET per bevande, al fine di garantire trasparenza, parità di condizioni e sicurezza negli investimenti per l’industria del riciclo.

La trasparenza nel calcolo del contenuto riciclato nelle nuove bottiglie in PET monouso è fondamentale per creare condizioni di parità e garantire la sicurezza degli investimenti per il settore del riciclaggio della plastica.

A tal fine la Commissione UE ha adottato il 30 giugno 2026nuove normeper ilcalcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi al contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie di plastica monouso per bevandeche potranno essereapplicate a qualsiasi tecnologia di riciclaggio, comprese le tecnologie di riciclaggio chimico e meccanico, aiutando gli Stati membri a raggiungere l’obiettivo relativo al contenuto di riciclato stabilito dalla Direttiva sulla plastica monouso (SUP).

Il riciclaggio meccanico è attualmente il metodo più utilizzato per riciclare la plastica. Questo è in genere utilizzato per ordinare, pulire, triturare e rimodellare la plastica in nuovi prodotti. Tuttavia,alcuni flussi di rifiuti di plastica non possono essere riciclati meccanicamente in modo efficace. Ciò include ad esempio i rifiuti di plastica con residui alimentari, additivi e materiali misti che riducono la riciclabilità. In questi casi, il riciclaggio chimico può integrare il riciclaggio meccanico. A differenza del riciclaggio meccanico, ilriciclaggio chimico scompone la plastica in molecole più piccole, che possono essere riutilizzate come materia prima per nuove materie plastiche o altre sostanze chimiche, contribuendo a restituire piùflussi di rifiuti di plastica all’economia circolare, anche per i prodotti che devono soddisfare standard di alta qualità come gliimballaggi a contatto con gli alimenti.

In una prima fase, l’UE conterà come materiale plastico riciclato proveniente dall’Unione e dai Paesi del SEE, dove la conformità alle norme ambientali dell’UE può essere pienamente verificata.Dal 21 novembre 2027 conterà anche la plastica riciclata proveniente dai paesi dell’OCSE, a meno che non sia esclusa ai sensi delRegolamento sulle spedizioni di rifiuti. Anche i materiali provenienti da paesi non appartenenti all’OCSE saranno conteggiati quando sono oggetto di accordi che garantiscono norme equivalenti relative ai requisiti in materia di salute umana e di protezione dell’ambiente, ad esempio nellaDirettiva quadro sui rifiutie nelRegolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi.

Il settore europeo del riciclo della plastica si trova ad affrontare pressioni crescenti– ha dichiaratoJessika Roswall, Commissaria per l’ambiente, la resilienza idrica e un’economia circolare competitiva –Le nuove norme sul riciclo chimico rappresentano una parte della risposta a questa sfida. Grazie a regole più chiare sul contenuto di materiale riciclato chimicamente, offriamo all’industria la certezza necessaria per investire e innovare. Si tratta di un passo concreto a sostegno del settore, a complemento del riciclo meccanico e a promozione di tecnologie innovative come il riciclo chimico. Ciò rafforzerà la nostra competitività e manterrà l’Europa sulla strada giusta verso un’economia circolare”.

Contestualmente sono stati pubblicati:
Allegaticon le  Formuleper calcolare la percentuale di contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie in PET, ilFormat per la comunicazione dei dati, ilModello per il rapporto di controllo della qualità, ilModello di certificazione, laDichiarazione relativa al contenuto di materiale riciclato da compilare nel luogo di origine del rifiuto, laDichiarazione relativa al contenuto riciclato, da compilare a cura di riciclatori, trasformatori, operatori del settore alimentare e importatori per i materiali ai qualiNON si applicano le lettere a) e b) dell’articolo 5, paragrafo 2,laDichiarazione relativa al contenuto riciclatoda compilare da parte di riciclatori, trasformatori, operatori del settore alimentare e importatoriper i materiali ai quali si applica l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a) o b).

Documento di lavorodei servizi del Comitato per la decisione di esecuzione relativa al calcolo, alla verifica e alla comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie di plastica monouso per bevande, sulle stime dei costi.

 

 

 

  

 

 

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