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Continua il tormentone: la TARES non dipana le perplessità

TARES non dipana le perplessità

Oltre a spostare il termine del pagamento della 1.ma rata, la Legge di Stabilità introduce modifiche alla nuova tassa comunale.

Aggiornamento del 16 gennaio 2013
E voilà!

Come avevamo previsto il “tormentone” proseguirà, con richieste di rinvii e proroghe, secondo l’Agenda elettorale. Oggi, la Commissione Ambiente del Senato ha approvato all’unanimità un emendamento che posticipa a luglio il pagamento della prima rata che era fissato ad aprile (3 rate insieme!) ovvero a conclusione delle tornate elettorali. Come per IMU e redditometro, nessuno vuol prendersi la paternità di quest’altro “iniquo” tributo.

Dopo il periodo di chiusura, il portale di Regioni&Ambiente si riapre con l’argomento con cui aveva chiuso il 2012, confermando che non dobbiamo illuderci che “Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri e si principierà la vita felice.” (Giacomo Leopardi: “Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere” – Operette morali, ed. 1834).

Infatti, è ancora, la TARES, la nuova tariffa sui rifiuti e servizi comunali a destare l’interesse dei media che sembrano accorgersi solo dopo più di un anno dalla sua introduzione delle novità, soprattutto di ordine tributario ed applicativo.

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2013 (SO n. 212 alla GU 29 dicembre 2012, n. 302), infatti, non soltanto ha differito ad aprile 2013 il pagamento della prima rata, come avevamo anticipato nell’ultimo post del 2012, ma ha pure modificato la disciplina stessa del nuovo tributo. Come capita, però, quando il tempo stringe per la chiusura anticipata della legislatura e con le elezioni alle porte si fanno più veementi le richieste di modifica, sono state eliminate alcune delle criticità che avevamo evidenziato nell’articolo dedicato sull’ultimo numero di Regioni&Ambiente, ma se ne sono introdotte altre.

Diversamente da quanto era stato previsto dal DL 201/2011, convertito con modifiche nella Legge 214/2011, cosiddetta “Salva Italia”, viene eliminata la disparità di trattamento tra gli immobili a destinazione ordinaria, per i quali la superficie imponibile avrebbe dovuto essere calcolata sull’80% di quella catastatale, mentre per gli altri fabbricati ed aree avrebbe dovuto valere la superficie calpestabile. L’Art. 1, comma 387, lettera b) della Legge di Stabilità 2013 ha statuito che il nuovo tributo viene commisurato sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante Norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, attuativo del D.lgs. n. 22/1997 (conosciuto come “Decreto Ronchi”), che prevedeva il passaggio dalla TARSU alla TIA entro tre anni, termine entro il quale i Comuni erano tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il termine era stato, poi, differito di anno in anno dalle successive Finanziarie e decreti “Milleproroghe” fino ad oggi, anche per le continue richieste di proroghe avanzate dai Comuni.

Inoltre, la Legge istitutiva della TARES prevedeva che in attesa dell’emanazione di un Regolamento ministeriale che avrebbe dovuto definire i criteri per l’individuazione del costo del servizio i Comuni dovevano attenersi al DPR del 1999 che ora, però, dovrà essere applicato a regime perché la lettera d) del comma 387 ha abrogato il comma 12: pertanto, non sarà più emanato alcun Regolamento.

La superficie di riferimento sarà quella acquisita dai Comuni con le dichiarazioni dei contribuenti o tramite accertamento in vigenza delle precedenti TARSU, TIA 1 e TIA 2, fino all’attuazione di quanto previsto dal comma 9 bis, introdotto dalla Legge di Stabilità, ovvero fino a quando non sarà attivata la “procedura di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune” (comma 387, lettera c). Solo allora il tributo avrà la propria base imponibile effettiva, cioè l’80% della superficie catastale dell’immobile, fatta salva la possibilità che i Comuni, in sede di attività di accertamento e controllo, utilizzino, fin da subito la misura cautelativa dell’80%.

Decisamente contraddittoria la riscrittura del comma 35, sostituito da quello previsto con la lettera e) del comma 387.
Si consente ai Comuni di “affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa […] ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, TIA 1 e TIA 2.”, salvo poi confermare che “Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 [introdotta dai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico] nonché della maggiorazione di cui al comma 13 [è la maggiorazione di 0,30 euro a m2 prevista a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni] è effettuato […] secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [ il modello F24], nonché tramite bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 [relativo alla modalità regolamentare dei Comuni di affidare a concessionari la riscossione dei tributi] sono versati esclusivamente al Comune”.
È facilmente intuibile quanti contenziosi si apriranno per tutti quegli affidamenti in gestione che, deliberati quando non si parlava ancora di TARES, hanno per lo più validità pluriennali e dovrebbero essere revocati, almeno entro il termine del 31 dicembre 2013 che risulta essere perentorio.

C’è da osservare, poi, che i Comuni che in questi anni hanno meritoriamente introdotto una tariffazione puntuale, permettendo ai propri cittadini che producono meno rifiuti di avere una bolletta più leggera, dovranno prevedere un sistema di pagamento in cui è ben distinta la parte di tariffa che dovrebbe coprire i costi del servizio (da accreditare al gestore del servizio, dal momento che tale entrata non può entrare nel bilancio dell’ente) da quella sui servizi indivisibili. In tal caso, “Il costo del servizio è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12” (comma 30 del DL 201/2011). Ma, come sopra evidenziato, essendo stato abolito il comma 12, il costo del servizio dovrà essere determinato dal Regolamento di cui al DPR n. 158/1999? Non è detto!

Viene confermata, poi, la rateizzazione del pagamento in 4 rate trimestrali (gennaio, aprile, luglio e ottobre), ma “I Comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate”.
Per il 2013, comunque, il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile (una doppia rata a dopo le elezioni!), “ferma restando la facoltà per il Comune di posticipare ulteriormente tale termine” (ovviamente, c’è da aspettarsi che molto dipenderà se l’Amministrazione Comunale dovrà essere rinnovata o meno nel turno elettorale di primavera!).

Comunque l’importo delle corrispondenti rate “è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato nell’anno precedente a titolo di TARSU, TIA 1 oppure di TIA 2”.
Il pagamento della maggiorazione di 0,30 euro per m2 per i servizi indivisibili (polizia locale, anagrafe, illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade ecc.) per l’anno 2013 avverrà contestualmente alla scadenza delle prime tre rate (luglio), l’eventuale conguaglio riferito all’incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro per m2 (facoltà concessa ai Comuni, anche con differenziazione per tipologia di immobile e zona di ubicazione) sarà effettuato al momento del pagamento dell’ultima rata (non è difficile prevedere che molti Comuni coglieranno tale opportunità per rimpinguare le casse sempre più vuote, come accaduto per l’IMU!).
Più in generale, “È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno”.

Non è stata risolta, comunque, la questione della “duplicità” della TARES che finanzia, così com’è, tipologie di servizi che configurano da un lato una tassa dall’altro un’imposta che, in quanto tale, non può essere commisurata su indici reddituali quali le superfici possedute, non tenendo conto la maggiorazione del 30% della differente capacità di produzione dei rifiuti da parte dei vari contribuenti.

Il tormentone, come accaduto per altre questioni legate alla gestione dei rifiuti (assimilabilità ai RSU, conferimento in discarica di rifiuti non trattati, shopper in plastiche, SISTRI, ecc.), è destinato, probabilmente, a continuare, con ulteriori proroghe e deroghe, perché noi italiani quando arriva il termine prefissato per mettersi in regola ci accorgiamo infine di non essere in grado di ottemperarvi.

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