Diritto e normativa Risorse e rifiuti

TARES o RES, sempre iniqua è! La prima rata ad aprile 2013

TARES o RES sempre iniqua prima rata ad aprile 2013

Slitta ad aprile 2013 il pagamento della 1rata.

Gli Italiani non troveranno sotto l’albero di Natale il pagamento della 1a rata della TARES o RES, la nuova tassa comunale sui rifiuti, ma dovranno digerirla assieme all’agnello pasquale!

Lo prevede la Legge di Stabilità 2013 (quella che si chiamava “Finanziaria”), in votazione definitiva domani alla Camera dei Deputati, che farà slittare dal 1° gennaio all’aprile 2013 il pagamento della prima rata di 4, salvo la possibilità per i Comuni dal 2014 di prevedere nel proprio Regolamento il pagamento in un unico versamento da effettuarsi nel mese di giugno.

È stato il Governo con un sub-emendamento a proporre il differimento del nuovo tributo, nonostante avesse negato questa eventualità, rispondendo il 31 ottobre ad una interrogazione alla Camera dei Deputati, pur in assenza del decreto attuativo che entro la stessa data avrebbe dovuto essere emanato (comma 12 – Art. 14 – D.L. 201/2011). Evidentemente, il pressing da parte di Comuni (ANCI), Associazioni di categoria (ConfCommercio), Tributaristi (CNDCEC), ma soprattutto le elezioni di febbraio2013 hanno fatto recedere dalla precedente posizione.

Istituita, appunto, con il D.L. 201/2011, convertito con modifiche nella Legge 214/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, detta ‘Sava Italia’ ” (G. U. n. 284 del 6 dicembre 2011 – S. O. n. 251), la nuova tariffa abroga “tutti i vigenti prelievi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria” (comma 46 – Art. 14).
I cittadini non avevano ancora ben chiara la distinzione tra TARSU, TIA 1 e TIA 2, con tutte le iniquità e i contenziosi connessi (per ultima la sentenza definitiva del 9 marzo 2012, n. 3756 con cui la Corte di Cassazione ha riconfermato l’illegittimità dell’IVA sulla TIA e definito le conclusioni dell’Amministrazione finanziaria “frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile”), che si trovano ad avere a che fare con una nuova tariffa che, nata con l’intento di superare tutte le difficoltà e le illegittimità che si sono accumulate negli anni con i continui rinvii della sua entrata in vigore (la prevedeva il D.lgs. 22/97), rischia egualmente di sollevare problemi di equa applicazione.

Il nuovo tributo, infatti, dovrà finanziare tutti i servizi di gestione rifiuti (raccolta, trasporto e smaltimento) in un unico processo, oggi suddiviso tra settore privato, residenziale e commerciale, nonché concorrere a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (polizia locale, anagrafe, illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.).

Per il primo servizio la determinazione del tributo si riferisce alla quantità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie (ndr: La Legge prevedeva che per gli immobili a destinazione ordinaria la superficie soggetta al tributo sarebbe stata pari all’80% della superficie catastabile, mentre per gli altri immobili valeva quella calpestabile, ma un emendamento approvato alla Legge di Stabilità avrebbe stabilito che in attesa della riforma del Catasto, i Comuni dovranno utilizzare la stessa base imponibile oggi utilizzata per la TARSU e TIA), in relazione agli usi e alle attività svolte, e si compone di tre elementi:

– una quota sarà determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
– una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;
– una quota afferente i costi di smaltimento.

Non essendo ancora stato emanato il Regolamento ministeriale che stabilirà i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti, i Comuni dovranno deliberare l’entità della tariffa secondo le disposizioni del DPR n. 158/1999, soprarichiamato.
Alla tariffa così determinata verrà applicata una maggiorazione di 0,30 euro per m2 che andrà a coprire i costi per i servizi indivisibili e che può raggiungere lo 0,40 euro per m2, per volontà del Comune, lo 0,40 euro per m2 tributo, anche con differenziazione per tipologia di immobile e per zona di ubicazione, per coprire i costi per i servizi indivisibili.
Nei casi previsti, i Comuni possono deliberare riduzioni tariffarie nella misura massima del 30%.

La TARES va pagata da tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possiedono/occupano/detengono case, abitazioni, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi unità locale e non, in grado di generare rifiuti solidi urbani.

Sono esonerate dal pagamento: le persone fisiche che possiedono aree scoperte accessorie o pertinenziali a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute od occupate in via esclusiva; le imprese, società, persone giuridiche o altri soggetti che gestiscono rifiuti speciali e che già provvedono allo smaltimento diretto di quella tipologia di rifiuti.
Questo tributo potrà essere riscosso solo dai Comuni e non si potrà fare affidamento sugli attuali gestori della tassa o tariffa rifiuti, pertanto i Comuni dovranno necessariamente riassumere questa funzione.

Limitandoci ad osservare che la duplicità della TARES che finanzia tipologie di servizi che configurano nel primo caso una tassa, nel secondo un’imposta che, in quanto tale, non può essere commisurata su indici reddituali quali le superfici possedute (aspetto su cui la giurisprudenza avrà ulteriore materiale per esprimersi), vogliamo sottolineare come il principio comunitario “chi inquina paga” non trovi puntuale applicazione in Italia. Nonostante in più occasioni l’Unione europea abbia rilevato che le difficoltà del nostro Paese nella gestione dei rifiuti derivi anche dalla mancanza di strumenti giuridici e economici adeguati, quali incentivi economici per chi meno ne produce e maggiori imposte per i grandi produttori, sulla base di un regime di tariffa puntuale del tipo “pay as you throw” (paghi per quanto butti), noi continuiamo a seguire prevalentemente il criterio “oggettivo”, ma in realtà il più “iniquo”, della superficie occupata.

Comunque, la Redazione di Regioni&Ambiente formula per i suoi lettori e simpatizzanti i migliori Auguri per le prossime Festività. Ci ritroveremo sempre su questo sito il 7 gennaio 2013.

Articoli simili

Lascia un commento

* Utilizzando questo modulo accetti la memorizzazione e la gestione dei tuoi dati da questo sito web.