Energia Risorse e rifiuti

Approvato dal Governo il Regolamento per l’uso del CSS nei cementifici

approvato regolamento uso CSS nei cementifici

Il provvedimento sarà sottoposto al Consiglio di Stato, alle Commissioni parlamentari competenti e della Commissione unificata.

“Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, un provvedimento per l’individuazione delle condizioni di utilizzo dei combustibili solidi secondari, in parziale sostituzione di quelli tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell’autorizzazione integrata ambientale”: così si legge nel comunicato stampa diramato ieri al termine del Consiglio dei Ministri.

Si è trattato di un Regolamento, sotto la forma di DPR che il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Corrado Clini aveva anticipato il 12 aprile 2012 in occasione della Tavolta Rotonda che ha fatto seguito alla presentazione dello Studio di Nomisma Energia su “Potenzialità e benefici dall’impiego dei combustibili solidi secondari (CSS) nell’industria” (cfr: “Come ridurre i quantitativi avviati alle discariche”, in Regioni&Ambiente, n. 5-6 maggio-giugno 2012, pagg. 31-33), che costituisce una “parte essenziale del complesso di interventi di politica ambientale, energetica e industriale che sono necessari all’Italia per assolvere gli impegni europei e internazionali in materia ambientale ed energetica, offrendo inoltre soluzioni concrete alla soluzione dei problemi del nostro Paese in materia di gestione corretta e sostenibile dei rifiuti”.

La definizione di Combustibile Solido Secondario (CSS), prodotto da rifiuti non pericolosi, è stata introdotta dal D.lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010, che ha recepito la nuova Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, sostituendo di fatto quella di Combustibile da Rifiuto (CDR) e CDR-Q) di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (il cosiddetto Testo Unico Ambientale). Infatti, il CSS non è composto di rifiuti tal quali, ma combustibile ottenuto meccanicamente dalla separazione, lavorazione e ricomposizione di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi, che si pone come valida alternativa, anche dal punto di vista ambientale ed energetico, come alternativa all’utilizzo di biomasse “vergini”.

La definizione di Combustibile Solido Secondario (CSS), prodotto da rifiuti non pericolosi, è stata introdotta dal D.lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010, che ha recepito la nuova Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, sostituendo di fatto quella di Combustibile da Rifiuto (CDR) e CDR-Q) di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (il cosiddetto Testo Unico Ambientale). Infatti, il CSS non è composto di rifiuti tal quali, ma combustibile ottenuto meccanicamente dalla separazione, lavorazione e ricomposizione di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi, che si pone come valida alternativa, anche dal punto di vista ambientale ed energetico, come alternativa all’utilizzo di biomasse “vergini”.

Il Regolamento individua le condizioni per le quali il ricorrere all’utilizzo del CSS in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali nei cementifici a ciclo completo, con capacità produttiva superiore a 500 tonn. giornaliere di clinker (materiale laterizio ottenuto con la cottura delle materie prime a temperature molto elevate), e comunque soggetti al regime delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e dotati di Certificazione di Qualità Ambientale (UNI EN ISO 14001 ovvero Registrazione EMAS), costituisce una modifica non sostanziale con conseguenti facilitazioni di un procedimento autorizzatorio unico (D.lgs 152/2006, art. 214, comma 11), quale disciplinato dal Regolamento stesso.

In precedenza, un altro Regolamento sempre proposto dal Ministero dell’Ambiente e che ha già avuto il via libera del Consiglio di Stato, aveva individuato “le condizioni alle quali alcuni combustibili solidi secondari cessano di essere rifiuto”, ai sensi del D.lgs. n. 152, Art. 184-ter, per far sì alcune tipologie di CSS si qualifichino come materiale, cessando di essere rifiuto alle rigide condizioni specificate dal Regolamento, e come tale utilizzato in particolari categorie di impianti idonei a tal fine, quali i cementifici.

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