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NO2: Italia condannata per superamento dei valori limiti

La Corte di giustizia europea ha accolto il ricorso della Commissione UE e ha dichiarato l’Italia inadempiente sia per il mancato rispetto del valore limite annuale fissato per il biossido d’azoto (NO2) in varie zone, sia per la mancata adozione di misure atte a garantire il rispetto nelle stesse zone dei valori limite.

Con Sentenza del 12 maggio 2022, la Corte di giustizia europea ha condannato l’Italia per il superamento sistematico e continuato dei valori limite fissati per il biossido di azoto (NO2) in alcune zone ed in alcuni agglomerati italiani.

Secondo la Corte, la Repubblica italiana, non avendo provveduto affinché non fosse superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO2),  a partire dall’anno 2010 fino al 2018 incluso, nelle zone IT0118 (agglomerato di Torino); IT0306 (agglomerato di Milano); IT0307 (agglomerato di Bergamo); IT0308 (agglomerato di Brescia); IT0711 (Comune di Genova); IT0906 (agglomerato di Firenze) e IT1215 (agglomerato di Roma); a partire dall’anno 2010 fino al 2017 incluso, nella zona IT0309 (zona A – pianura ad elevata urbanizzazione); a partire dall’anno 2010 fino al 2012 e a partire dall’anno 2014 fino al 2018 incluso, nella zona IT1912 (agglomerato di Catania), nonché a partire dall’anno 2010 fino al 2012 e a partire dall’anno 2014 fino al 2017 incluso, nella zona IT1914 (zone industriali), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, e, non avendo adottato, a partire dall’11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il NO2 in tutte le suddette zone e, in particolare, non avendo provveduto affinché i piani per la qualità dell’aria prevedessero misure appropriate affinché il periodo di superamento di detto valore limite fosse il più breve possibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, di tale Direttiva, letto da solo e in combinato disposto con l’allegato XV, punto A, di quest’ultima.

Era stata la Commissione UE a deferire il nostro Paese alla Corte di giustizia europea nel 2019 dopo un lungo iter di procedure di infrazione per inottemperanza alla normativa UE sulla qualità dell’aria ambiente che impone ai Paesi membri di valutare la qualità in tutto il loro territorio e di adottare misure per limitare l’esposizione dei cittadini agli inquinanti.

In particolare, per il biossido di azoto (NO2) la cui principale fonte antropogenica è data dagli impianti termici e dal traffico di autoveicoli, il valore limite di 40 microgrammi per m3 che doveva essere soddisfatto entro il 2010 è stato abbondantemente sforato in dieci agglomerati che coprono circa 7 milioni di persone.

L’ultimo aggiornamento dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA) sulla Qualità dell’Aria in Europa indica che, con oltre 10.000 morti premature e una perdita 108 anni di vita ogni 100 mila abitanti, l’Italia ha il triste primato continentale per le conseguenze sulla salute umana per l’esposizione al biossido d’azoto (NO2).

Per la Corte le giustificazioni addotte dall’Italia, quali le difficoltà strutturali legate ai fattori socio-economici, gli investimenti di grande portata da mettere in opera, la tendenza al ribasso dei valori di diossido di azoto, i tempi di attuazione necessariamente lunghi dei piani adottati, le tradizioni locali, la presenza di cofattori causali esterni quali la configurazione orografica di certe zone e la circolazione dei veicoli diesel, non sono valide.

La condanna per il superamento dei limiti di NO2, segue quella già intervenuta nel 2020 sul superamento del PM10, e indica che il nostro Paese non solo non è ancora riuscito dopo 3 lustri a mettersi in regola sui parametri della Direttiva sulla qualità dell’aria, ma avrà un percorso estremamente arduo a rimanere nei parametri delle nuove Linee guida dell’OMS, molto più restrittive, che la Commissione UE ha annunciate di voler adottare nella revisione della Direttiva del 2008, e che prevedono una media annuale di 10 μg/mc per il biossido di azoto (NO2), limite di oltre 3 volte superato nelle città e negli agglomerati urbani di cui alla sentenza della Corte, come ha rilevato l’ultimo Rapporto Mal’Aria di Legambiente.

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