La Conferenza delle Regioni ha approvato lo standard formativo per gli installatori e manutentori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, anche se è stata omessa l’abilitazione a responsabile tecnico conseguita tramite un periodo di attività lavorativa, riconosciuta dalla Legge 37 del 2008 e che era stata reintrodotta con l’Art. 17 in sede di conversione del Decreto di attuazione della Direttiva 2010/31UE sulla prestazione energetica in edilizia.
Secondo CNA e Confartigianato nelle “Linee guida per uno standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) – ai sensi del D.Lgs. 28/2011” (scarica il pdf), approvate dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 22 dicembre 2016, sarebbe contenuta una omissione che sta creando confusione tra gli addetti ai lavori.
Il Documento in oggetto disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’attestato di qualificazione professionale di “lnstallatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili“, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.
Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 – cui rimanda il suddetto D.lgs. 28/2011 per i requisiti tecnico professionali degli installatori – stabilisce all’articolo 3 che l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini dell’esercizio delle attività di cui all’art. l del DM stesso, deve possedere i requisiti professionali di cui al successivo art. 4.
L’articolo 15, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento all’articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37, specifica che, per i soli soggetti di cui alla lettera c), deve essere attivato un sistema basato sull’acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.
Non si farebbe menzione, tuttavia, della qualificazione di cui alla lettera 9 dell’art. 4 del DM 37/08 ovvero dell’abilitazione a Responsabile Tecnico conseguita tramite un periodo di attività lavorativa.
“È come se l’articolo 15 del D.Lgs 28/2011 non fosse mai stato modificato – ha sottolineato Carmine Battipaglia, Presidente CNA Installatori Impianti, che assieme a Claudio Pavan, Presidente di Confartigianato Impianti, ha scritto una lettera in merito al Presidente della Conferenza delle Regioni per chiedere di apportare la correzione – e i Responsabili Tecnici abilitatisi in base al loro percorso professionale non possano installare impianti FER“.
A suo tempo, l’art.15 del Decreto Legislativo 28/2011 limitava, infatti, l’abilitazione di responsabile tecnico per l’attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili a coloro che hanno conseguito una laurea, un diploma di scuola secondaria con inserimento in azienda o un titolo di formazione professionale, negandola di fatto a quanti avevano maturato negli anni, con lavoro specializzato e continuativo, una comprovata esperienza professionale sul campo (riconosciuta dalla legge 37 del 2008).
Solo l’introduzione dell’Art.17 in sede di conversione in legge del DL n. 63 che recepiva la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia, aveva permesso di reintrodurre il riconoscimento di tale qualifica che, altrimenti, avrebbe determinato un grave problema occupazionale, oltre che un ostacolo alla libera concorrenza e un impoverimento delle qualità professionali del settore. “Ma il Documento approvato dalle Regioni – ha concluso Battipaglia – sembra non essersi accorto di questa modifica“.
Peraltro, le Linee Guida confermano che la formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all’allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.
I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati, in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve eventualmente essere verificata attraverso un test di ingresso da effettuarsi presso l’ente di formazione, che lo conserva agli atti.
Data la diversa tipologia di impianti previsti (stufe, caminetti e generatori di calore alimentati da biomasse, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici, sistemi geotermici poco profondi e pompe di calore) sono individuati 4 standard specifici (Biomasse per usi energetici; Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS; Sistemi solari termici; Sistemi solari fotovoltaici e fototermoelettrici) a valle di un unico Modulo propedeutico.
Il corso è articolato in due fasi metodologiche: una teorica, erogabile anche in modalità FAD (formazione a distanza), ed una pratica da svolgere presso strutture che rispettino dei requisiti di cui all’Allegato 1).
Il Modulo comune e propedeutico concerne l’inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo con gli opportuni richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza che riguardano l’installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti alimentati da FER.
I Moduli specifici per ogni macrotipologia impiantistica prevedono una parte di teoria ed una di pratica.
La fase pratica si sostanzia nelle attività inerenti l’installazione fisica degli impianti e della loro manutenzione straordinaria.
Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore così suddivise:
– 20 ore per il modulo comune;
– 60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica.
Le Regioni nell’ambito dei propri sistemi possono definire specifici criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesti formativi e/o professionali.
Ai fini dell’ammissione all’esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% delle ore complessive del corso.
La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova pratica. Quest’ultima mira a verificare la corretta installazione dell’impianto FER.
La prova finale deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure dall’ente di formazione.
Al superamento positivo dell’esame viene rilasciato l’attestato di qualificazione professionale di “lnstallatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili “, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28.
Le Regioni provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d’esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione.
Si rammenta, inoltre, che in base al comma I, lett. f dell’allegato 4 al D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, l’aggiornamento è obbligatorio. Pertanto, coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, di durata minima pari a 16 ore.
Tutte le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1° agosto 2013 assolvono gli obblighi formativi fino al 31 dicembre 2019, per cui, al fine di mantenere i Requisiti Professionali relativi alle FER, il Responsabile Tecnico dovrà effettuare un corso di 16 ore, entro 31 dicembre 2019.