Oltre alle preannunciate proroghe, ci sono delle novità che meritano una adeguata considerazione (domotica, case popolari, possibilità di condomini incapienti di cedere ai fornitori il bonus, detrazioni IRPEF per casa acquistata in classe A e B).
Come precedentemente annunciato, dopo l’analisi delle misure di carattere energetico e di quelle per la mobilità inserite nella Legge di Stabilità 2016, è la volta di esaminare quelle dedicate all’efficienza degli edifici.
Ampiamente preannunciate le proroghe fino al 31 dicembre 2016 per le detrazioni fiscali (65%) per gli interventi di efficienza energetica e idrica e di adeguamento antisismico degli edifici e confermati anche i tetti massimi di risparmio ottenibile (100.000 euro e 30.000 euro a seconda dell’intervento realizzato).
Sono detraibili le spese sostenute per:
– interventi di riqualificazione energetica sull’involucro degli edifici al fine di conseguire una riduzione della trasmittanza termica, comprese le schermature solari;
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti più efficienti;
– i lavori di prevenzione antisismica per gli edifici adibiti a prima casa e ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
– l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità o da norme vigenti, ovvero dove i Sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell’uso dell’acqua per i diversi impieghi.
Rappresentano delle novità:
– l’estensione della detrazione anche all’acquisto, installazione e messa in opera di impianti domotici ovvero dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti;
– la possibilità di fruire delle detrazioni anche da parte degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, per le spese sostenute nel 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
– la possibilità per le persone fisiche (pensionati, dipendenti e lavoratori autonomi) e gli imprenditori in contabilità semplificata, che risultano incapienti (contribuenti che sulla dichiarazione dei redditi presentata hanno un’imposta netta pari a zero ovvero non raggiungono la soglia di assoggettabilità all’imposta a seguito di deduzioni e/o detrazioni IRPEF) di optare per la cessione del credito, in luogo della detrazione, ai fornitori che hanno eseguito i lavori nelle parti comuni degli edifici condominiali con modalità da determinare con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 1° marzo 2016.
Si segnala, infine, che chi acquista direttamente dall’impresa di costruzione una casa, nuova o ristrutturata, in classe energetica A o B, avrà diritto ad una detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA pagata (4% o 10% se non viene utilizzata come prima casa).
Alcune considerazioni
Se è positiva la misura che conferma anche per il 2016 l’ecobonus per l’efficienza energetica degli edifici, occorre superare “proroga” per approdare ad una stabilizzazione degli incentivi, dando al mercato quelle indicazioni che possano costituire elementi certi per programmare interventi e investimenti.
Un’altra modifica auspicabile è quella di un sistema delle detrazioni fiscali attraverso una premialità legata ai salti di classe energetica delle abitazioni.
Se l’estensione degli incentivi alla domotica deve essere salutata in modo positivo perché finalmente sposta l’attenzione sulla parte impiantistica e tecnologica degli edifici e sui sistemi di misurazione attiva dei consumi (Bulding Automation Services), non convince gli imprenditori la possibilità che i condomini “incapienti” possano loro “cedere il corrispondente credito” per gli interventi di efficientamento.
In una nota diffusa dalla CNA si fa notare che questa norma introdotta con un emendamento alla Camera dei Deputati allungherebbe “all’infinito i tempi di pagamento per le imprese”, ma sarebbe anche sbagliata dal punto di vista tecnico perché le imprese “non possono effettuare lo sconto dei crediti fiscali in quanto questa operazione può essere svolta solo dagli intermediari finanziari”.
C’è da osservare al riguardo, che la norma parla di fornitori, il che potrebbe lasciare spazio all’interpretazione che la cessione possa essere effettuata anche ai professionisti (ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, ecc).
In ogni caso, la “disciplina connessa alla cessione del credito, inoltre, ha effetti sul bilancio dello Stato e decisioni in merito non possono certo essere demandate ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”.